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Sentenza — n. 29500/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29500/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Lecce–Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva condannato Soleto Alessandro per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29500/2025 Roma, lì, 13/08/2025 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, al fine di procurarsi un vantaggio, chiedeva un prestito di euro 1.299,00 alla società finanziaria “Accedo s.p.a.”, attribuendosi il falso nome di Cristanti Stefano, nato a Roma il 9 luglio 1971.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29500/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 494 cod. pen. Sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova del fatto che la persona che aveva chiesto il finanziamento, utilizzando le generalità dell'ignaro Cristanti, fosse proprio l'imputato. I giudici di merito non avrebbero puntualmente ricostruito i fatti né adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dai testi Cristanti, Ruperto e Mignini.

Parole chiave

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uso di false generalità fatture fittizie mancata prova della solvibilità reato economico uso di un documento falso truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Lecce–Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva condannato Soleto Alessandro per il reato di cui all’art. 494 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 1000/2025 MARIA TERESA BELMONTE CC - 26/06/2025 EGLE PILLA R.G.N. 15493/2025 PIERANGELO CIRILLO - Relatore - FRANCESCO AGNINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLETO ALESSANDRO nato a TARANTO il 21/10/1991 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCE – SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Lecce–Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che aveva condannato Soleto Alessandro per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29500/2025 Roma, lì, 13/08/2025 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, al fine di procurarsi un vantaggio, chiedeva un prestito di euro 1.299,00 alla società finanziaria “Accedo s.p.a.”, attribuendosi il falso nome di Cristanti Stefano, nato a Roma il 9 luglio 1971.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 494 cod. pen. Sostiene che non sarebbe stata raggiunta la prova del fatto che la persona che aveva chiesto il finanziamento, utilizzando le generalità dell'ignaro Cristanti, fosse proprio l'imputato. I giudici di merito non avrebbero puntualmente ricostruito i fatti né adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dai testi Cristanti, Ruperto e Mignini.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L’unico motivo di ricorso è aspecifico e manifestamente infondato. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza impugnata). In particolare, ha evidenziato che, dall'istruttoria, era emerso che: l'imputato aveva utilizzato le generalità e la copia del documento di identità del Crisanti per stipulare un contratto di acquisto di un elettrodomestico; il Soleto si era procurato il documento in occasione di una precedente vicenda, relativa alla stipula di un contratto di locazione per una casa-vacanza; in quell’occasione, l’imputato aveva ottenuto dal Cristanti la copia del documento di identità e una somma di denaro per un contratto che non aveva avuto alcuna esecuzione, nell’ambito di una vicenda che si era risolta in un mero raggiro.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 giugno 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Grazia Rosa Anna Miccoli