Ordinanza — n. 29462/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata il 24 gennaio 2025, la Prima sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso con il quale Sarli Nicola aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Potenza, che – per quanto qui di interesse – aveva confermato la pronuncia di condanna nei suoi confronti, in ordine a svariati reati in materia di stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29462/2025 Roma, lì, 12/08/2025 2. Avverso la sentenza pronunciata in sede di legittimità̀, ha proposto personalmente ricorso Sarli Nicola, ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen., deducendo l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Prima sezione penale, nella valutazione degli elementi a suo carico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29462/2025 — snpen · Corte di Cassazione: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29462/2025 Roma, lì, 12/08/2025 2. Avverso la sentenza pronunciata in sede di legittimità̀, ha proposto personalmente ricorso Sarli Nicola, ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen., deducendo l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Prima sezione penale, nella valutazione degli elementi a suo carico.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da ROSA PEZZULLO - Presidente - Ord. n. sez. 1020/2025 RENATA SESSA CC - 27/06/2025 ALESSANDRINA TUDINO R.G.N. 19804/2025 IRENE SCORDAMAGLIA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARLI NICOLA nato ad ABRIOLA il 21/03/1970 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2025, la Prima sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso con il quale Sarli Nicola aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Potenza, che – per quanto qui di interesse – aveva confermato la pronuncia di condanna nei suoi confronti, in ordine a svariati reati in materia di stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29462/2025 Roma, lì, 12/08/2025 2. Avverso la sentenza pronunciata in sede di legittimità̀, ha proposto personalmente ricorso Sarli Nicola, ai sensi dell’art. 625-bis cod. pen., deducendo l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Prima sezione penale, nella valutazione degli elementi a suo carico.
3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità̀. Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultano superati dalla genetica inidoneità̀ dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità̀ debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio della modifica nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell’atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».
Hanno precisato che il ricorso per cassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Le Sezioni Unite hanno specificamente affrontato anche la questione della legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e hanno escluso che esso possa essere proposto personalmente dalla parte, sottolineando che «non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione».
Il ricorso presentato personalmente dal Sarli, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 27 giugno 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Rosa Pezzullo