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Sentenza — n. 29445/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29445/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29445/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza del13/2/2025, ha applicato la pena concordata da difesa e accusa nei confronti di Longoni Mario Francis, in relazione avari reati di bancarotta previsti dagli artt. 216,comma 1 , n. 1, 219 , co mma 2 , n. 1, 223 co mmi 1 e 2, n. 2 , r.d . 267/1942 , commessi in qualità diamministratore della ELIOTOPIA s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milanoil 13/6/2017. Applicando alla pena base di tre anni di reclusione la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull ’ aggravante ex art. 219 r.d. 267/1942 (più fatti di bancarotta), ilGiudice è pervenuto alla determinazione della pena didue anni di reclusione, poi fissata in quella finale di un anno e cinque mesi di reclusione, con sospensionesubordinatamente al versamento di euro 2.000,00 in favore di un ente beneficoe con il beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 175 cod. pen, articolo 445 cod. proc. pen, art. 445 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29445/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sono, inoltre , state applicat e le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese, per una durata pari a quella della pena principale, ex art. 216, comma4, r.d. 267/1942.

Parole chiave

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finanziamento a lungo termine sanzioni pecuniarie infrazione commessa nell'azienda risarcimento per atto illecito reati economici reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. pen
articolo 445 cod. proc. pen
Con il secondo motivo ha dedotto nuovamente la violazionedell’art. 445 cod.
art. 445 cod. proc. pen
Con il secondo motivo ha dedotto nuovamente la violazionedell’art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la condanna alle spese sempre nel caso anzidetto, quandola pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiuntia pena pecuniaria.
art. 444 cod. proc. pen
prevede che non sia possibile applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Longoni Mario Francis nato a Milano il 27/07/1951 avverso la sentenza del 13/02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore Generale , Sabrina Passafiume, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie e alla condanna alle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza del13/2/2025, ha applicato la pena concordata da difesa e accusa nei confronti di Longoni Mario Francis, in relazione avari reati di bancarotta previsti dagli artt. 216,comma 1 , n. 1, 219 , co mma 2 , n. 1, 223 co mmi 1 e 2, n. 2 , r.d . 267/1942 , commessi in qualità diamministratore della ELIOTOPIA s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Milanoil 13/6/2017. Applicando alla pena base di tre anni di reclusione la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sull ’ aggravante ex art. 219 r.d. 267/1942 (più fatti di bancarotta), ilGiudice è pervenuto alla determinazione della pena didue anni di reclusione, poi fissata in quella finale di un anno e cinque mesi di reclusione, con sospensionesubordinatamente al versamento di euro 2.000,00 in favore di un ente beneficoe con il beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen..

Sono, inoltre , state applicat e le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese, per una durata pari a quella della pena principale, ex art. 216, comma4, r.d. 267/1942.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Longoni. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 445 cod. proc. pen., cheesclude l'applicazione delle pene accessorie laddove la pena principale, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superi i due annidi pena detentiva, salve le eccezioni di cui al comma 1-terdello stesso articolo, che non vengono in rilievo nelcaso in esame. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto nuovamente la violazionedell’art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la condanna alle spese sempre nel caso anzidetto, quandola pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiuntia pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorsoè fondato. 1.L'art. 445 cod. proc. pen. prevede che non sia possibile applicare le pene accessorie interdittive e inabilitative nei riguardi di colui il quale abbia patteggiato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. in misura non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a penapecuniaria. L'art. 445, comma 1-ter,cod. proc. pen. prevede solo alcune eccezioni a tale regola, per reati contro la pubblica amministrazione: eccezioninon ricorrenti, nella specie. Né la disposizione di cui all’art. 216, comma 4, r.d. 267/1942, in materia di bancarotta, prevale sulla detta previsione, come già chiarito da questa Corte (tra le tante, si vedano: Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882-01 e Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Volpini, Rv. 266470-01).

2. Anche il secondo motivo è fondato, atteso che, sempre l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., prevede che l’irrogazione di pena concordata a pena inferiore ai due anni di reclusione non comporti il pagamento delle spese processuali.

3. Va , pertanto, dispos to l’ annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01), essendosuperfluo il rinvio, non risultando necessari ulteriori accertamenti. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese e alla applicazione delle pene accessorie, che elimina. Così decisoil 01/0