Ordinanza — n. 29342/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lamberti Marina nata a Piacenza il 14/03/1954 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen Ritenuto in diritto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta a Lamberti Marina (oltre che ad Amalfitano Carmine) nella misura, concordata fra le parti, di anni due e mesi 10 di reclusione previa rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità della medesima.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 29342/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5 bis, cod. proc. pen Ritenuto in diritto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta a Lamberti Marina (oltre che ad Amalfitano Carmine) nella misura, concordata fra le parti, di anni due e mesi 10 di reclusione previa rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità della medesima.
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lamberti Marina nata a Piacenza il 14/03/1954 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen Ritenuto in diritto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena inflitta a Lamberti Marina (oltre che ad Amalfitano Carmine) nella misura, concordata fra le parti, di anni due e mesi 10 di reclusione previa rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità della medesima.
2. L'imputata ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 599 bis e 129 cod.proc.pen., per la mancata verifica in ordine alla sussistenza delle ragioni di proscioglimento elencate dall'articolo129 cod. proc. pen. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.In tema di concordato in appello, secondo l’insegnamento di legittimità, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto di riforma della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv 278170).
E’, in particolare, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato e «non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabilid’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599 bis cod.proc.pen.»(Sez. 5, n.46850 del 11/11/2022, Rv 283878). Sulla scorta dei superiori insegnamenti, deve dedursi, pertanto, l’inammissibilità del ricorso in esame, in relazione alla mancata verifica delle ipotesi previste dall'articolo 129 cod proc pen.
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art.599 bis cod. proc.pen.
2. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dello stesso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/06/2025 Il Consigliere es