Italian Court dismisses appeal against interlocutory order denying trial adjournment due to defendant's absence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant attempted to challenge an interlocutory order denying a trial adjournment directly, rather than through the final judgment. The defense argued that the lower court ignored the non-delegable nature of the defendant's international duties and violated constitutional rights to defense and presence. The court ruled that such interim orders lack decisive content and cannot be independently appealed under the principle of taxativity of appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 586 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Interlocutory orders denying trial adjournments due to impediment are not subject to direct appeal and must be challenged only via the final judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA SALVATORE nato a PALERMO il 30/08/1977 avverso l'ordinanza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; t
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Salvatore Castagna, avv. Massimo Spoto, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza dibattimentale con la quale la Corte d'appello di Palermo ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato.
2. La difesa propone due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, nonostante la produzione documentale attestante il ruolo ricoperto dal Castagna, ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato, senza considerare né la natura dell'attività da questi svolta all'estero, né l'indifferibilità della stessa, né la non delegabilità delle funzioni ricoperte, circostanze, queste, da cui, diversamente, avrebbe dovuto dedurre l'assolutezza dell'impedimento a comparire e non, invece, limitarsi a dare rilievo al solo dato temporale del momento in cui il procedimento penale si era incardinato e al mancato adempimento da parte dell'imputato dell'onere di preannunciare il futuro impedimento. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen. per violazione di legge processuale e costituzionale in relazione agli artt. 178, 179 e 420- ter, cod. proc. pen.; 24 e 111 Cost.; 6 CEDU, lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto della non volontarietà dell'impedimento, così pronunciando un provvedimento affetto da nullità, perché contrario ai principi del diritto di difesa e del giusto processo, nonché al diritto dell'accusato di essere presente a dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari, ovvero nel dibattimento, può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione avverso la sentenza.
3. Nel caso di specie, in cui il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato - non equiparabile alle sentenze ovvero ai provvedimenti in materia di libertà personale, cui si riferisce la disposizione di cui all'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. -, non è previsto un mezzo di impugnazione diretto e immediato.
4. Ne deriva, rebus sic stantibus e muovendo dal principio di tassatività delle impugnazioni che pervade l'interno ordinamento processualpenalistico, che deve escludersi che l'ordinanza in verifica, che ha una portata meramente interlocutoria, sempre modificabile o revocabile nel successivo sviluppo del procedimento, in quanto priva di contenuto decisorio, possa essere impugnata autonomamente.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - adottata con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec