Sentenza — n. 28627/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'unico motivo di ricorso è infondato. Va premesso che le Sezioni Unite hanno affermato che: «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28627/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che le Sezioni Unite hanno affermato che: «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTRI DANIELE nato a SUZZARA il 29/04/1972 avverso l'ordinanza del 09/12/2024 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale FABIO PICUTI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza pronunziata il 10 luglio 2024, il Giudice di pace di Rimini aveva condannato Mastri Daniele per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
Con ordinanza pronunziata il 21 marzo 2024, il Tribunale di Rimini ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado. Il Tribunale ha rilevato che, all'atto di appello, non era allegata l'elezione di domicilio, richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nel testo anteriore alla riforma del 2024, applicabile a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 e, dunque, anche all'atto di impugnazione in questione, presentata il 24 agosto 2024.
2. Contro l'ordinanza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 157, 164 e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Rappresenta che: l'imputato, nel corso del giudizio di primo grado, aveva nominato propri difensori l'avv. Bice Moretti e l'avv. Vanessa Mastri; quell'atto di nomina conteneva anche l'elezione di domicilio; «con atto del 9 agosto 2024, depositato unitamente all'atto di appello», l'imputato ha confermato la precedente nomina. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che «il richiamo alla precedente nomina dei difensori di fiducia sia sufficiente ad integrare la previsione dell'abrogato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.».
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Va premesso che le Sezioni Unite hanno affermato che: «la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (Sez.
U, n. 13808 del 24/10/2024, De Felice, Rv. 287855). La norma in questione, dunque, deve trovare applicazione nel caso in esame, atteso che l'appello era stato proposto il 24 agosto 2024.Tanto premesso, va rilevato che l'atto del 9 agosto 2024, invocato dal ricorrente, contiene una «nomina di fiducia» con «procura speciale a impugnare» e, sebbene si risolva in una conferma della nomina dei propri legali di fiducia, non contiene alcun espresso riferimento al precedente atto di nomina e, tantonneno, all'elezione di domicilio. Tale atto, dunque, non consentiva in alcun modo di individuare la collocazione nel fascicolo processuale della precedente elezione di domicilio, in modo tale da consentirne un'immediata ed inequivoca individuazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu