Ordinanza — n. 28534/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Paola Borrelli - Presidente - Ord. n. sez. 1042/2025 Michele Cuoco - Relatore - CC – 04/07/2025 Daniela Bifulco R.G.N. 19844/2025 Giovanni Francolini Elena Carusillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Druda Paola nata a Roma il 28 luglio 1963; avverso la sentenza del 24 febbraio 2025 del Giudice di pace di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28534/2025 — snpen · Corte di Cassazione: - che il Giudice di pace di Roma, con sentenza resa il 24 febbraio 2025, ha ritenuto Paola Druda responsabile del reato di diffamazione a lei ascritto in rubrica; - che, avverso tale decisione, l’imputata, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura; - che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 9 maggio 2025, oltre il termine del 26 aprile 2025, individuato ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da Paola Borrelli - Presidente - Ord. n. sez. 1042/2025 Michele Cuoco - Relatore - CC – 04/07/2025 Daniela Bifulco R.G.N. 19844/2025 Giovanni Francolini Elena Carusillo ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Druda Paola nata a Roma il 28 luglio 1963; avverso la sentenza del 24 febbraio 2025 del Giudice di pace di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
- che il Giudice di pace di Roma, con sentenza resa il 24 febbraio 2025, ha ritenuto Paola Druda responsabile del reato di diffamazione a lei ascritto in rubrica; - che, avverso tale decisione, l’imputata, per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione articolando un unico motivo di censura; - che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 9 maggio 2025, oltre il termine del 26 aprile 2025, individuato ai sensi dell’art. 585 comma 1, lett.
b) e comma 1-bis cod. proc. pen., atteso che la motivazione della sentenza (resa il 24 febbraio 2025) è stata tempestivamente depositata l’11 marzo successivo; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28534/2025 Roma, lì, 04/08/2025 - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Paola Borrelli