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Sentenza — n. 28531/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28531/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto n. 43 in data 15 dicembre 2021, il Tribunale di Milano aveva accertatola pericolosità sociale di Vincenzo Scandurra ai sensi dell’art. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che egli vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuosein ragione della commissione di vari episodi di evasion e fiscal e e,per l’effetto, aveva disposto la confisca del suo intero patrimonio , compren sivo della Autoport SAM,a sua volta proprietaria, per il 98%, delle quote della Medicea s.r.l. (poi Medicea s.r.l. in liquidazione ) , cui la Autoport aveva versat o, tra novembre e dicembre 2013,somme per complessivi 1.409.585 euro, provenienti dallavendita di vetture di lusso e utilizzat e per consentire l ’ acquist o, da parte della stessa Medicea,di un appartamento sito in Vigevano , via S ant ’ Omobono n. 3 e d i azioni della Società Italiana Lastre s.p.a.Dalla successiva vendita di tali azioni era stata, poi,ricavata la somma di 675.520,04 euro, giacente sul conto intestato alla Medicea s.r.l. in liquidazione, ma ritenuta nella disponibilità di Scandurra,la quale, di conseguenza, era stata sottoposta a confiscaunitamente al predetto immobile sito in Vigevano, mentre il capitale sociale della stessa Medicea , come detto di proprietà della Autoport SAM,non era stato sottoposto ad alcuna misura ablativa.

Regesto Legislator

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art. 2490 cod. civ, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28531/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Siffatta l inea interpretativa sarebbel’unica opzione coerente con l’art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU, che consente la riapertura del processo, conformemente alla legge dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente siano in grado di inficiare la sentenza intervenuta (così Sez.U, n. 43668 del 2 6/ 0 5/ 2022 , Lo Duca, in motivazione ). Nel caso in esame, la domanda di revocazione si fonderebbesull’emersione di un «fatto giuridico», rectius l ’ accertamento incidentale, a seguito del quale il provvedimento di confisca sarebbe da ritenersi illegale.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore confisca dei beni esclusione del socio cassa malati non riconosciuta autolimitazione perdita dei diritti sociali

Disposizioni normative citate

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art. 2490 cod. civ
Sotto altro profilo, si deduce che la Autoport SAM , titolare del 98% del capitale sociale della Medicea s.r.l., cancellata d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 cod. civ.
art. 666 cod. proc. pen
Il ricorsoritiene che l’ordinanza della Corte di appello di Milano in data 23 settembre 2024, resa ai sensi dell’art. 666 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA’AUTOPORT SAM avverso ildecreto del 12/03/2025 del la CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. 43 in data 15 dicembre 2021, il Tribunale di Milano aveva accertatola pericolosità sociale di Vincenzo Scandurra ai sensi dell’art. 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che egli vivesse abitualmente con i proventi di attività delittuosein ragione della commissione di vari episodi di evasion e fiscal e e,per l’effetto, aveva disposto la confisca del suo intero patrimonio , compren sivo della Autoport SAM,a sua volta proprietaria, per il 98%, delle quote della Medicea s.r.l. (poi Medicea s.r.l. in liquidazione ) , cui la Autoport aveva versat o, tra novembre e dicembre 2013,somme per complessivi 1.409.585 euro, provenienti dallavendita di vetture di lusso e utilizzat e per consentire l ’ acquist o, da parte della stessa Medicea,di un appartamento sito in Vigevano , via S ant ’ Omobono n. 3 e d i azioni della Società Italiana Lastre s.p.a.Dalla successiva vendita di tali azioni era stata, poi,ricavata la somma di 675.520,04 euro, giacente sul conto intestato alla Medicea s.r.l. in liquidazione, ma ritenuta nella disponibilità di Scandurra,la quale, di conseguenza, era stata sottoposta a confiscaunitamente al predetto immobile sito in Vigevano, mentre il capitale sociale della stessa Medicea , come detto di proprietà della Autoport SAM,non era stato sottoposto ad alcuna misura ablativa.

In questa prima fase del giudizio, mentre la Autoport SAM non vi aveva partecipato, la Medicea si era ritualmente costituita quale terzainteressata. 1.1.Con decreto 13 giugno 2023, emesso all’esito del giudizio di secondo grado nei confronti di Scandurra, nel corso del quale la Autoport SAM era invece intervenuta come terzainteressata, la Corte territoriale aveva annullatola confisca dei beni di proprietà di quella società perché adottata in carenza di potere del primo Giudice, avendo il Pubblico ministero rinunciato all’azione nei confrontidi essa.Su tali basi la Corte di appello dispose la restituzione delle autovetture non ancora cedute e, al contempo, della somma di 30.200 euro derivante dalla vendita di alcuni veicoli della società da parte dell’amministratore giudiziario. 1.2.

Successivamente, la Autoport SAM aveva cercato di ottenere la restituzione delle somme ricavate dalla vendita giudiziaria di tali autovetture, ma l’amministratore giudiziario aveva opposto la compensazione tra il relativo credito e i debitidel preposto. 1.3. A seguito di tale pronuncia la Autoport SAM aveva proposto un incidente di esecuzione con il qualechiedeva la declaratoria di nullità della vendita giudiziaria delledue autovetture sequestrate di cui era stata ordinata la restituzione , nonché ilversamento delle somme ricavate dalla vendita giudiziaria di tali ve icoli e di quelleindebitamente compensate con il debito del proposto .

La Corte di appello, pronunciandosi sull’istanza con ordinanza in data 23 settembre 2024, dichiaròche il giudicato di prevenzione non aveva comporta to la compensazione di crediti vantati dagli amministratori nei confronti di Vincenzo Scandurra con crediti spettanti allaAutoport SAM , dispone ndo che la restituzione a quest ’ ultima delle due autovetture ormai vendute dall’amministrazione giudiziaria avesseluogo per equivalente, mediante il versamento,a suo favore, di 54.400 euro . 1.4. Successivamente, la Difesa della Autoport SAM ha , quindi , proposto istanza di revocazionedella confisca, fondata sulla nuova prova costituita dal la citataordinanza della Corte di appello emessa in sede di incidente di esecuzione.

Invero, la circostanza che fosse stato disposto l’annullamento della confisca nei confronti di tale società avrebbe impedito di ritenere accertato che la Medicea s.r.l., di proprietà dell’Autoport SAMal 98%, fosse riconducibile a Scandurra, né che fosse illecita la provvista utilizzata per il finanziamento della Medicea s.r.l. utilizzato per l’acquisto delle azioni della Società italiana Lastre s.p.a. e dell’immobile di Via Sant’Omobono aVigevano. 1.5. Con decreto in data 12 marzo 2025, la Corte di appello di Brescia ha respinto la richiesta di revocazionesul rilievo che l ’ ordinanza emessa in sede di incidente di esecuzionenon integri alcun a de lle i potesi previste dall ’ art. 28 , d.lgs. n. 159 del 2011.

Infatti, doveva escludersi che la situazione dedotta fosse riconducibile al comma 1, lett. b), posto che il G iudice dell ’ esecuzione si sarebbe limitato a dare esecuzione al decreto ch e avev a disposto l ’ annullamento della confisca delle autovetture dellaAutoport in conseguenza della rinuncia, da parte del Pubblico ministero,alla richiesta di misura di prevenzione nei confrontidi quella società. Né poteva ritenersi configurabile l ’ ipotesi contemplata d a l comma 2 dell’art. 28,d.lgs. n. 159del 2011, non avendo l ’ ordinanza dimostrato alcunch é in merito al difetto originario dei presupposti per la applicazione della misura.

2. La società Autoport SAM in persona del suo rappresentante pro tempore Vincent Marc ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello per il tramite del suo D ifensore di fiducia e procuratore speciale , avv. Baldassare Lauria, deducendo, con un unico motiv o di impugnazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di seguito enunciat o nei limiti necessari alla motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . , la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 28, comma 2 , d . l g s . n. 159 del 2011 , nonché la mancanzadella motivazione,per motivazione apparente , circa l ’ insussistenza dell e condizioniper la revocazione della confisca per difetto or iginario dei presupposti di legge di cui all’art. 24, comma 1,d.lgs. n. 159 del 2011. 2.1.

La declaratoria d’inammissibilità de plano viol erebbe i l comma 2 dell ’ art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che il provvedimento ablatorio sarebbe inficiato da undifetto originario di base legale con riguardo al capo della confisca relativo ai cespiti della Medicea s.r.l. , controllata dalla Autoport SAM e ritenuta nella «disponibilità» d i Scandurra . La Corte di appello aveva annullato il capo della confisca sull’intero capitale sociale di Autoport SAM e su l relativo compendio aziendale, perchéadottata « in carenza di potere del giudice di primo grado » in ragione alla rinuncia del Pubblico ministeroall’azione di prevenzione nei confronti della società.Indi, con decreto del 23 settembre 2024, la Corte di a ppello, a dita incidentalmente dalla società monegasca, aveva annullatola compensazione tra il credito della Autoport SAM, generato dalla vendita all’asta di alcune vetture, e il debito diScandurra, sul presupposto che il giudicato di prevenzione non avesse comportato un accertamento della configurabilità di simulazioni soggettive e d’interposizioni fittizie rispetto arapporti giuridici sostanzialmente facenti capo al proposto.In questo modo, l’intervento incidentale della Corte di appello avrebbe attestato, diversamente da quanto accertato da l Tribunale di Milano , che Scandurra non aveva la disponibilità della Autoport SAM , sicché la confisca del compendio aziendale della Medicea s.r.l., partecipata al 98% dalla Autoport SAM, sarebbe rimasta priva di base legale, posto che il primo provvedimento aveva ritenuto che la sommadi 675.520,04 euro sul conto corrente intestato allaMedicea s.r.l. fosse il residuo del finanziamento soci versato, tra novembre e dicembre 2013,dalla Autoport SAM a partire da lla vendit a di autovetture di lusso , estero su estero, da ritenersi frutto di attività illecita alla stregua de lle indagini svolte ai sensi dell’art. 19, comma 3 , d.lgs. n. 159 del 2011 .

Pertanto, accertata l’insussistenza della natura illecita dell’attività di impresa che aveva generato la provvista finanziaria, non potrebbein ogni caso procedersi alla confisca di beni di proprietà di terzi soggetti estranei alla pericolosità sociale del proposto. Secondo la Corte territoriale, tuttavia, il provvedimento emesso nell’incidente di esecuzione non integrerebbealcuna delle ipotesi dell’art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011e, in particolare , quella prevista dal comma 2. L a Corte dimentic herebbe che la confisca dei beni della Medicea s.r.l.era stata disposta dal Tribunale in ragione della disponibilità di essa in capo a Scandurra, giacché costituita e finanziata con provviste provenienti dalla Autoport SAM , parimenti ritenuta nella sua disponibilità.

Così, nell ’ impostazione d e lla Corte territoriale, da una parte, si ammetterebbeche la Autoport SAM non fosse nella disponibilità d i Scandurra ; e dall’altra, si affermerebbela disponibilità in capo al proposto del bene intestato al terzo. In realtà, l’incidente di esecuzione, risponde nte « alla finalità di stabilire nell’interesse della giustizia il concreto contenuto dell’esecuzione»(Corte cost., n. 45 del 10 febbraio 1997), a vrebbe chiarito il « contenuto » del g iudicat o di prevenzione nei confronti di Scandurra , escludendo che la relativa abla zione potesse estendersi ai beni della Autoport SAM , non riconducibile al proposto e provocando una irrimediabile contraddizione interna al giudicato laddove, dapprima si affermerebbela riconducibilità della Medicea s.r.l. a Scandurra per il tramite della disponibilitàdella Autoport SAM, salvo poi escluderla. 2.2.

Sotto altro profilo, si deduce che la Autoport SAM , titolare del 98% del capitale sociale della Medicea s.r.l., cancellata d’ufficio ai sensi dell’art. 2490 cod. civ. dal registro delle imprese, sarebbe legittimataad agire per il recupero de i beni aziendalidella controllata, essendosi al cospetto di un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci le obbligazioni, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione, essendo ragionevole ipotizzare che, venuto meno il vincolo societario, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni a essere imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale, qualigli «eredi» della società per i crediti «non compresi n el bilancio di liquidazione» o, come nella specie, positivamente riconosciuti e definitivamente accertati in data successiva alla cancellazione,per i quali nascerà un regime di contitolarità.Peraltro, l ’azione di revocazione ex art. 28 , d.lgs. n. 159 del 2011 non avrebbe potuto essere esercitata dal liquidatorein quanto sopravvenuta. 2.3.

Il ricorso deduceanche la inosservanza o erronea applicazione dell ’art. 4 del Protocollo 7 Addizionalealla Convenzione Edu. L’affermazione della Corte territoriale secondo cui l ’ ordinanza del g iudice dell’esecuzione non può integrare nessuno dei ca si di revocazione, non fa rebbe buon governo dell’art. 28, comma2, d.lgs. n. 159 del 2011, che deline erebbe una «fattispecie aperta», consentendo la revocazione in ipotesi diverse da quelle previste dal comma 1, purché riconducibili a fattispecie dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca pur senza essere una « prova nuova » , come nel caso del comma 1.Ciò perché l’essenza del giudizio revocatorio sarebbe quella di prendere atto del novum potenzialmente incidente sul giudicato e di effettuare, con ampi poteri cognitivi, un «nuovo giudizio» che tenga conto del portato probatorio preesistente e dei fatti sopravvenuti.

Siffatta l inea interpretativa sarebbel’unica opzione coerente con l’art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU, che consente la riapertura del processo, conformemente alla legge dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente siano in grado di inficiare la sentenza intervenuta (così Sez.U, n. 43668 del 2 6/ 0 5/ 2022 , Lo Duca, in motivazione ). Nel caso in esame, la domanda di revocazione si fonderebbesull’emersione di un «fatto giuridico», rectius l ’ accertamento incidentale, a seguito del quale il provvedimento di confisca sarebbe da ritenersi illegale.

Ed evidente sarebbe l’errore di diritto della Corte territoriale ove, accomunando la previsione del comma 2 dell’art. 28 a quella del comma 1 e sovrapponendone i relativi presupposti, avrebbe privato di significato giuridico la « fattispecie aperta » dello strumento revocatorio, così indebitamente sottraendo alla propria giurisdizione la verifica della denunciata illegalità del provvedimento di confisca del quale si è chiestala revocazione.

3. In data 24 maggio 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. L’art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rubricato «revocazione della confisca», prevede un rimedio straordinario per l e misur e di prevenzione patrimonialidefinitivamente applicate, il quale è esperibile esclusivamente al fine di dimostrare lamancanza ab origine dei relativi presupposti , sicché esso non può essere utilizzatoper sollecitare un nuovo giudizio su elementi di fatto che sono già stati valutati nei giudizi di impugnazione ordinaria al di fuori delle ipotesi tipizzate daicommi 1 e 2 dell ’ art. 28 (Sez. 5, n. 18000 del 14/ 0 2/2024, Cesarano, Rv. 286450- 01 ). 2.1. Nel dettaglio l‘art. 28 stabilisce, al comma 1, che la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, ai sensi del comma 1:

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato; nonché, secondo la previsione del comma 2, al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura. 2.2. Il rapporto tra le ipotesi delineate dai due commi dell’art. 28 è stato, nel tempo, controverso, essendosi affermate, nella giurisprudenza di legittimità, due opzioni fondamentali. Secondo un primo indirizzo, la funzione del comma 2 dell’art. 28 sarebbe quella diimpedire che la richiesta di revocazione si risolva nella mera prospettazione di un novumche non sia i n grado di dimostrare il difetto originario dei presupposti dell’ablazione,sicché essa, in definitiva, nulla finirebbe per aggiunge re a ciò che già si ricava dalla disciplina dei casi di revocazione dettata dal comma 1 (per questa prospettiva Sez. 1, n. 21958 del 06/07/2020, Marzo, Rv. 279374- 01).

Una diversa impostazione, invece, amplia i casi di revocazione a tutti i casi in cui, a prescindere dalla integrazione delle specificheipotesi di cui al primo comma dell’art. 28 cit., sia dimostrabile,per fatti sopravvenuti, la carenza originaria dei presupposti della confisca di prevenzione ( Sez. 2, n. 33641 del 13/10/2020, Sabatelli, in motivazione). Quest’ultima opinione ha ricevuto l’avallo delle Sezioni unite, le quali hanno motivato l’adesione al relativo indirizzo interpretativo rilevando, in primo luogo, il tenore letterale della disposizione, che, nel suo incipit(«in ogni caso ...»), delinea una « fattispecie aperta» , idonea a individua re ipotesi diverse da quelle - espressione di elementi fattuali - delineate dal comma 1, purché si tratti di situazioni dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca: e, in secondo luogo, sul piano sistematico, il riconoscimento alla disposizione in esame diun significato normativo di cui, altrimenti , sarebbe priva ( Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, in motivazione).

3. Il ricorsoritiene che l’ordinanza della Corte di appello di Milano in data 23 settembre 2024, resa ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., la quale ha escluso la possibilità di compensazione tra i debiti d i Scandurra e i crediti vantati d alla Autoport SAMe ha dispo st o la restituzione alla società delle autovetture di sua proprietà, integri una delle ipotesi di revocazione previste dall ’ art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011.Tale assunto è però infondato. 3.1. Invero, deve escludersi che l’ordinanza che ha accolto l’incidente di esecuzione possa configurare, tecnicamente, una «prova nuova», non costituendo essa un elemento fattuale incompatibile con il compendio posto a fondamento del provvedimento ablatorio, quanto un elemento puramente valutativo, peraltro avente, come meglio si dirà, un oggetto totalmente differente, ovvero la non compensabilità di rapporti di debito/credito riferibili a soggetti differenti. In secondo luogo, il provvedimento emesso in sede di esecuzione non può rientrare nemmeno nell’ipotesi prevista dalla lett.

b) del comma 1, non essendosi al cospetto di sentenze definitive che abbiano accertato fatti incompatibili con quelli alla base della confisca. In disparte l’inidoneità dell’incidente di esecuzione a rientrare nella nozione di sentenza irrevocabile, deve ribadirsi che la statuizione che ne costituiva oggetto nel caso di specie non era sovrapponibile a quella del provvedimento di confisca, sicché non poteva riconoscersi ad essa alcuna idoneità ad escludere l’esistenza dei fatti posti a fondamento della misura ablatoria. Del pari, il provvedimento in questione non ha pacificamente accertato la falsità di alcun fatto, sicché nemmeno l’ipotesi contemplata dalla lett.

c) del comma 1 dell’art. 28 può ritenersi configurabile. 3.2. Venendo, indi, alla fattispecie previs ta dal comma 2 , c ome condivisibilmente affermato dalla Corte di appello di Brescia l’ordinanza che ha accolto l’incidente di esecuzione della AutoportSAM non può ritenersi rilevante ai fini della dimostrazione del difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura. Infatti, pur accedendo a una interpretazione del comma 2 dell’art. 28 diversa da quella accolta dal provvedimento impugnato, non può non rilevarsi come, nell’originarioprocedimento di prevenzione, la posizione della Autoport SAM , che si era costituita nel solo giudizio di appello, fosse stata definita favorevolmente alla terza interveniente, con l’annullamento della confisca disposta nei suoi confronti per la mancata partecipazione al procedimento di primo grado.Pertanto, il Giudice dell’esecuzione, adito per la restituzione dei beni che, ad onta della statuizione già contenuta nel decreto di secondo grado, erano rimasti nella disponibilità degli amministratori giudiziari, si era limitato a ribadire l ’ obbligo restitutorio e ad affermare l’illegittimità della compensazione che era stata opposta dagli stessi amministratori.

Dunque, il provvedimento indicato dalla società ricorrente a sostegno della richiesta di revocazione non ha alcuna connessione con l’odierno thema decidendum, non avendo il medesimo avuto alcuna efficacia costitutiva sulla situazione giuridica controversa, ma essendosi limitato a riconoscere quanto già sarebbe stato accertabile dal giudizio di prevenzione e che avrebbe potuto essere dedotto specificamente in quel procedimento da parte della Medicea. Giova, infatti, osservare che, nel procedimento di prevenzione, i beni formalmente intestati alla Medicea oggetto di confisca erano stati soltanto l’appartamento di Vigevano e la somma di 675.520,04 euro sul conto di quella società e non già le quote della società stessa , di proprietà, per il 98%, della Autoport SAM.

Dunque, le doglianze relative all’ablazione di quei cespiti avrebbero dovuto essere articolate, o dalla stessa Medicea, siccome formalmente intestataria degli stessi; o da Vincenzo Scandurra, in quanto ritenuto il reale proprietario di essi ovvero colui che ne aveva, di fatto, la disponibilità. Rispetto a tali beni, invece, la Autoport SAM era form almente estranea, sicché il provvedimento con cui la Corte di appello di Milano aveva annullato la confisca dei beni di tale società e ne aveva disposto ad essa la restituzione non aveva prodotto alcun effetto giuridico sui beni intestatialla Medicea, nei cui confronti il decreto di confisca appellato era stato, invece, confermato.

E ove, come parrebbedalla lettura del decreto emesso dalla Corte di appello, la Autoport SAM avesse dedotto, con il suo atto di intervento, anche la volontà di «giustificare le somme utilizzate per l’acquisto delle quote della Società Italiana Lastre s.p.a. nonché (…) il finanziamento a Medicea s.r.l.»,l’eventuale omesso pronunciamento sul punto avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di legittimità. Ciò in quanto, come detto, l’istituto della revocazione non può consistere in uno strumento attraverso il quale aggirare gli ordinari strumenti di impugnazione, consistendo lo stesso, come già osservato, in un mezzo straordinario di impugnazione attivabile solo in presenza del sopravvenire di situazioni non deducibili nell’ordinario giudizio di prevenzione.

In questa prospettiva, pur ritenendosi che la Autoport SAMsia subentrata alla Medicea nella titolarità dei relativi rapporti giuridici in conseguenza della sua estinzione, non può certo ipotizzarsi che essa possa far valere, ora per allora, l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione di una misura di prevenzione in assenza di fatti nuovi, che devono essere costituiti, analogamente a quanto ritenuto per le cd. prove nuove, da eventi sopravvenuti alla conclusione del procedimento di prevenzione ovvero da accadimenti preesistenti ma incolpevolmente scoperti dopo che la misura è divenuta definitiva, ma non dafatti deducibili e non dedotti nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez.

U, n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707 -01). Nel caso di specie, la circostanza idonea a dimostrare l’insussistenza delle condizioni per la confisca dei beni di proprietà della Medicea, ovvero la mancata dimostrazione della loro riferibilità al proposto, ben avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere, oltre che dallo stesso Scadurra, anche dalla Medicea, che aveva partecipato ad entrambi i gradi del giudizio di prevenzione. Ciò che non risulta essere stato fatto, senza che siano state dedotte, con l’odierno ricorso, le ragioni di forza maggiore per le quali la prospettazione di esse non sia avvenuta in quello specifico contesto.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricor