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Sentenza — n. 28460/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive confiscation revocation, ruling new evidence was merely a critical re-evaluation of known facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28460/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Pasquale Vento and Rosaria Spataro against the Palermo Court of Appeal's decision to declare inadmissible their request for the revocation of preventive confiscation. The appellants argued that the new technical expert report constituted fresh evidence by introducing previously unconsidered assets and income sources, violating procedural rules. The court held that the report only critically re-evaluated facts already available and deducible in the original proceedings, failing to meet the legal threshold for 'new evidence' required to overturn the confiscation.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 666, comma 2, c.p.p.: In proceedings for the revocation of preventive confiscation, evidence that merely critically re-evaluates facts already known and deducible in the original trial does not qualify as 'new evidence' under Article 7, paragraph 2, of Law No. 1423 of December 27, 1956, and thus cannot justify the revocation of the measure.

Parole chiave

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preventive confiscation revocation ex tunc new evidence standard critical re-evaluation proportionality test tax evasion condonation procedural inadmissibility reddito da sostanza mobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, c.p.p.
Art. 125 c.p.p.
Art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Si può, quindi, ragionevolmente sostenere che, secondo il diritto vivente, la revoca ex tuncdella confisca prevista dall’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e larevocazione della stessa ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Correttamente, infatti, il Collegio di merito ha sottolineato come, in tema di confisca di prevenzione, ai fini del giudizio di sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto inciso, non è possibile tener conto dei proventi da evasione fiscale (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.
Sez. 5, n. 47542 del 27/10/2023, Quintavalle
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da VENTO PASQUALEnato ad Agrigento il 24/03/1948 SPATARO ROSARIA nato a Siculianail 03/01/1947 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, Sezione per le Misure di Prevenzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca ex tunc della confisca di prevenzione di un immobile, ubicato in Siculiana, presentata nell’interesse di Pasquale Vento e di Rosalia Spataro. La Corte territoriale ha motivato la decisione assunta osservando che la nuova consulenza tecnica(con la documentazione allegata) prodotta a sostegno della richiesta di revoca della confisca, la quale, secondo gli istanti, avrebbe dimostrato –valutando voci patrimoniali in precedenza non considerate (ossia, quan to alla Spataro, redditi ed indennità percepiti tra il 1974 e il 1983 in conseguenza dell’attività agricola espletata, vendita di un immobile a d un prezzo supe ri ore rispetto a quello dichiarato,liberalità ricevute dal fratello Alfonso Spataro; q u a n to a Vento,redditi non dichiarati all ’Erario ma regolarizzati tramite condono fiscale e altri introiti, tra cui prestiti) - l’assenza di sproporzione tra i redditi lecitamente percepiti dagli incisi e dal loro nucleo familiare e l’ investimento immobiliare effettuato, non costituisse ‘prova nuova’ ai sensi dell’art. 7, comma 2, l egge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Gli elementi di fatto sui quali poggiava la prospettata prova nuova, infatti, in quanto non sopravvenuti al passaggio in giudicato della confisca, erano già deducibili nel procedimento originario , di modo che l a consulenza tecnica, lungi dal rappresentare un quadro probatorio suscettibile di modificare radicalmente quello posto a fondamento della misura di prevenzione reale, esprimeva solo una rivalutazione critica di elementi già noti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pasquale Vento e di Rosalia Spataro, articolando un solo motivo, con il quale ha eccepito la nullità dell’ordinanza in epigrafe per violazione degli artt.666, comma 2 , e 125 cod. proc. pen. e 7, co mma 2 , legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , nonché per vizio della motivazione. Ha dedotto: -che la Corte di appello non avrebbe correttamente applicato il concetto di “prova nuova”, come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla revoca ex tuncdella misura di prevenzione reale prevista dall’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, che racchiude nel proprio ambito di significatività anche elementi di prova preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati , tuttavia, concretamente dedotti e, perciò , mai valutati , quali le voci patrimoniali considerate nella consulenza tecnica allegata alla richiesta di revoca; -che sarebbe stato violato il diritto degli interessati alla doppia valutazione di meritodegli elementi di prova posti a fondamento della confisca, essendo stata, questa, disposta in grado di appello (in riforma del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale), essendosi , di fatto, loro impedito di interloquire sull’apprezzamento di quegli elementi, valorizzati dalla perizia disposta in quel grado di giudizio; -che la preclusione processuale di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe stata interpretata in maniera formalistica, essa non operando quando siano prospettati elementi anche preesistenti, purché diversi da quelli precedentemente presi in considerazione, quali quelli posti a sostegno della consulenza tecnica del dott.

Di Pace, idonei a inficiare i presupposti della confisca; - che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe, comunque, illogica e apodittica,non avendo spiegato perché gli elementi allegati non potevano dirsi “nuovi” e non avendo affronta to il merito delle deduzioni difensive , con specifico riferimento ai rilievi relativi agli errori e alle omissioni in cui il perito, nominato dal Collegio che aveva applicato la confisca, era incorso nella valutazione dei redditi dei soggetti incisi e del loro nucleo familiare.

3. Il Sostituto Procuratore generaleGaspare Sturzo ha concluso per iscritto in data 28 giugno 2025 chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsisono infondati.

1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione assunta in esito alla camera di consiglio del 10 luglio 2025, hanno risposto al quesito così formulato «Se la revoca della confisca di prevenzione a norma dell’art. 7,legge 27 dicembre 1956, n. 1423 possa essere disposta anche sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti» affermando che «La revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore » (tanto evincendosidall’informazione provvisoria ufficiale diffusa). 1.1.Dunque, la Corte, nella sua più autorevole composizione, ha ritenuto di optare per l’orientamento interpretativo secondo cui, i n tema di confisca di prevenzione, nei procedimenti disciplinati dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, costituisce prova nuova, rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura, tanto quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, quanto quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, perché formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento stesso, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

Tale divisamento si pone in linea con il principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite Lo Duca, sentenza n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707 – 01 , secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore». 1.2.

Si può, quindi, ragionevolmente sostenere che, secondo il diritto vivente, la revoca ex tuncdella confisca prevista dall’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e larevocazione della stessa ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159condividono la natura di mezzi di impugnazione straordinari della misura di prevenzione reale, di modo che con esse (revoca erevocazione) non è possibile rimettere in discussione atti od elementi già considerati nel procedimento di prevenzione ovvero in esso deducibili e non dedotti, come, ad esempio, documenti non sopravvenuti alla conclusione del procedimento applicativo della confiscae già noti a i soggetti incisi durante il procedimento di prevenzione e quindi producibili all'epoca, ma non dedotti (Sez. 1, n. 20318 del 30/03/2010, Buda, non massimata).

Donde, come già affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Semplici, la “prova nuova, rilevante ai fini della revoca ex tunc della misura di prevenzione della confisca, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito di esso»(Sez. 2, n. 11818 del 07/12/2012, dep. 2013, Ercolano, Rv. 24 255530; conf. Sez. 5, n. 3031 del 30/11/2017, dep. 2018, Lagaren, Rv. 272104; Sez. 6, n. 44609 de l 06/10/2015, Alvaro, Rv. 265081 ): ossia, quell’evidenza, sconosciuta nel corso del procedimento di prevenzione o se conosciuta non deducibile dall’interessato per cause a lui non imputabili, suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata.

Ad assegnare il valore e la forza dirompente della “prova nuova” a qualunqueelemento favorevole non considerato nel procedimento applicativo della misura di prevenzione reale, si finirebbe per trasformare la revoca della confisca disciplinata dall’art. 7, comma 2, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, che ha natura di mezzo straordinario di impugnazione, in una non consentita forma di impugnazione tardiva (così , Sez. 1, n. 12762 del 16/02/2021, Roberto, Rv. 280800).

2. Ciò posto, la motivazione,rassegnata nell’ordinanza impugnata a sostegno della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revoca della confisca di prevenzione presentata nell’interesse di Pasquale Vento e di Rosalia Spataro,è senz’altro in linea conil divisamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, che, per tale ragione, non è più possibile metterein discussione. 2.1. Devesi, d’altro canto, rilevare che la consulenza tecn i c a contabile , addotta a sostegno della richiesta d i revoca della con fisca di prevenzione presentata nell’interesse deiconiugi Vento-Spataro, non sarebb e , già di per sé , idoneaad integrare una “prova nuova.

Invero, anche una nuova valutazione tecnico-scientifica può costituire prova nuova, a condizione, però,o che l ’oggetto dell ’apprezzam e nto si a costitui to da elementi oggettivisopravvenuti (o , se preesi st en t i , non dedott i per causa di forza maggiore) oppure, nel caso di dati già valutati, che il loro diverso apprezzamento si fondi su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. Perciò, perchéuna consulenza tecnica di tipo contabile p ossa integra r e prova nuova,rilevante ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è necessario o che riguardi elementi patrimoniali effettivam e nte sop ravv e nuti (ossia, non conosciuti dai soggetti incisi né da loro conos cibili) o che si fondi su critericontabil i in preced enza non utilizzati dalla comunità degli esperti perché basatisu principi gen e ra li, nazi o nali o internazionali , non an c ora elaborati e diffusi.

Caratteristiche, queste, che, di certo non possiede il contributo tecnico allegato dai ricorrenti, il quale,secondo la non implausibile motivazione rassegnata a corredo dell ’ ordinanza censurata , lungi dall ’ introdu rre elementi nuovi, si è limitatoa rivalutare criticamente dati già noti e analizzati ovvero fonti documentali (es. estratto INPS, dichiarazioni del fratello della Spataro) già disponibili all’epoca del procedimento applicativo della misura di prevenzione patrimoniale. 2.2. Ad ogni buon conto, la sproporzione tra le entrate lecite dei coniugi Vento- Spataro e del loro nucleo familiare e l’impegno economico da loro messo in atto per la costruzione/ristrutturazione del fabbricato ubicato in Siguliana sarebbe persistente pur considerando le ‘nuove’ allegazioni dei richiedenti la revoca.

Correttamente, infatti, il Collegio di merito ha sottolineato come, in tema di confisca di prevenzione, ai fini del giudizio di sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del soggetto inciso, non è possibile tener conto dei proventi da evasione fiscale (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 -01): è ciò anche se l’interessato abbia aderito a forme di condono, posto che l'adesione a forme di ravvedimento operoso, atte a sanare esposizioni debitorie con l'Amministrazione finanziaria dello Stato sorte a seguito di evasione fiscale, non elidel'illiceità originaria del comportamento con cui il soggetto inciso si è procurato le risorse impiegate per l'acquisto dei beni oggetto di ablazione(Sez. 5, n. 47542 del 27/10/2023, Quintavalle, Rv. 285556 – 03 , sia pure in tema di ‘confisca allargata’).

Né è possibile in questa sede sindacare il giudizio in fatto, espresso dal giudice di merito, circa l’impossibilità delle allegate differenze nei costi di costruzionedel fabbricatoa colmare il disavanzo economico accertato tra entrate lecite del nucleo familiare Vento-Spataro e entità dell’investimento effettuato.

3. Inammissibile è, infine, il rilievo secondo il quale sarebbe stato violato il diritto degli interessati alla doppia valutazione di merito degli elementi di prova posti a fondamento della confisca, essendo stata, questa, disposta in grado di appello (in riforma del provvedimento di rigetto emesso dal Tribunale) e, così, essendosi, di fatto, loro impedito di interloquire sull’apprezzamento di quegli elementi,visto che il sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione è limitato allo scrutinio del vizio di violazione di legge.

Invero, con il ricorso per cassazione avverso la decisione di appello sulla confisca, che aveva ribaltato quella di primo grado, i soggetti incisi avrebbero ben potuto far valere, sotto l’egida della mancanza di motivazione,anche sub specie di apparenzadella stessa, l’assenza di compiuta indicazione delle ragioni per le quali il giudice di appelloera pervenuto ad un esito decisorio radicalmente opposto a quello di primo grado, senza specificamente confrontarsi con le principali argomentazioni spese da quest ’ultimo a sostegno del differente convincimento maturato.

4. Per tutto quanto esposto i ricorsi devono essere rigettati. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali