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Sentenza — n. 28183/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28183/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CITO CRISTIAN nato a LECCE il 03/05/1989 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato ANTONIO SAVOIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 416 - bis cod. pen, art. 74 d.p.r. n. 309/1990; Sentenza — n. 28183/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, sul rilievo che il primo giudice aveva erroneamente considerato quale reato più grave l’associazione mafiosa rispetto a quella di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990 per la quale pure il Cito è stato condannato.

Parole chiave

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partecipazione al reato traffico di cocaina corruzione crimine organizzato pentito coazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 416 - bis cod. pen
del Tribunale di Lecce, che ha dichiarato Cristian Cito colpevole, tra gli altri, del reato di cui all’art. 416-biscommi 1, 2, 3, 4 e ultimo cod.
art. 74 d.p.r. n. 309/1990
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, sul rilievo che il primo giudice aveva erroneamente considerato quale reato più grave l’associazione mafiosa rispetto a quella di cui all’art. 74 d.p.r.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CITO CRISTIAN nato a LECCE il 03/05/1989 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avvocato ANTONIO SAVOIA, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - giudicando in sede di rinvio in conseguenza dell’annullamento pronunciato,limitatamente al capo A) e al trattamento sanzionatorio, dalla prima sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 19416/2023 –in parziale riforma della decisione del G .U .P. del Tribunale di Lecce, che ha dichiarato Cristian Cito colpevole, tra gli altri, del reato di cui all’art. 416-biscommi 1, 2, 3, 4 e ultimo cod. pen., contestato al capo A), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato nel resto la sentenza di primo grado. 1.1.

Secondo la prospettazione accusatoria, Cristian Cito avrebbe militato nella associazione mafiosa denominata “ Sacra Corona Unita ”; in particolare , nella costola facente capo a Pasquale Briganti, secondo le fonti di prova costituite dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Angelo Corrado, già affiliato al predetto clan,nel quale ha riferito essere inserito anche il Cito, e Gioele Greco, che ha narrato della iniziativa assunta dal Cito unitamente al Corrado, consistita nell’intromettersi, su mandato di Maurizio Briganti, e a scopo di illecito profitto, nella riscossione dei crediti vantati da Emanuela Greco (zia di Gioele), nei confronti di tale Rutigliano.

Tale episodio, secondo i giudici di merito, sarebbe evocativo della immanenza del dominio mafioso del clanBriganti sul territorio e della caratura criminale di Cito, confermando, ab extrinseco, la veridicità di quanto esposto da Angelo Corrado nell’assegnare all’imputato il ruolo di stabile componente della associazione ex art. 416 - bis cod. pen., reso concreto dalla partecipazione al raid punitivo presso l’esercizio commerciale della sorella di Gioele Greco. 1.2. Con la sentenza rescindente,la Corte di cassazione ha considerato che: -le dichiarazioni di Greco, in certa misura riscontrate da quelle del Rutigliano, che ha confermato di avere consegnato, in una occasione, 4000 euro a Cristian Cito , presentatosi a nome di Adriano De Luca(marito della Greco), sono state invece smentite dalla ziaEmanuela, che ha negato persino di conoscere l’imputato; - che la totale inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Emanuela Greco affermata dai giudici di merito –per quanto rafforzat e dalle dichiarazioni individualizzanti di Rutigliano e, in minor misura, da quelle di Adriano De Luca - « avrebbero dovuto trovare completamento con la disamina del residuo, ma tutt’altro che marginale, profilo, attinente alla responsabilità di Angelo Corrado, che Gioele Greco(riferendo ciò che egli assume essergli stato confidato dalla zia)indica come coautore di plurime minacce in danno dei coniugi Emanuela Greco e Adriano De Luca il quale, nondimeno, non risulta avere reso, al riguardo e per quanto consta, esaustive dichiarazioni». 1.3.

Pertanto, la Corte di cassazione ha dato mandato al giudice del rinvio di tenere conto, quanto all’addebito associativo,« che la Greco ha decisamente escluso di avere subìto l’illecita intromissione di Cristian Cito, che ha detto di non conoscere; che anche De Luca ha taciuto in ordine alle pressioni che –a dire di Gioele Greco – Angelo Corrado e Cristian Cito avrebbero esercitato a loro danno in più circostanze; che sempre stando al narrato di Greco, Corrado avrebbe accompagnato Cito anche nell’attività di esazione presso Rutigliano.» 1.4.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, sul rilievo che il primo giudice aveva erroneamente considerato quale reato più grave l’associazione mafiosa rispetto a quella di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990 per la quale pure il Cito è stato condannato.

2. Con il ricorso in esame,il difensor e dell’imputato, avvocato Antonio Savoia, si affida a un unico motivo,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la decisione, con il quale denuncia erronea applicazione dell’art. 416-biscod. pen. e correlati vizi della motivazionecon riguardo alla affermata partecipazione di Cito alla associazione mafiosa di cui al capo A). 2.1. Premette ricordando che il ragionamento della Corte di appello di Lecce si fonda sulla considerazione che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia Corrado e Greco sono convergenti riguardo alla partecipazione di Cito nell’episodio della riscossione dei 4000 euro in danno della zia di Greco, erenderebbero minus-valenti le dichiarazioni della stessa vittima,che ha negato il coinvolgimento del Cito, che neppure conosceva , e del consorte, Adriano De Luca,che non ha mai parlato di pressioni ricevute dal Cito. 2.2.

Deduce, quindi, che il ragionamento della Corte di appello sarebbe illogico e apodittico, perché non spiega in forza di quali motivi sarebbero trascurabili le dichiarazioni delle persone offese, laddove escludono qualsivoglia partecipazione del Cito nell’episodio della riscossione dei 4000 euro e, soprattutto, nell’ottica difensiva, si basa sull’erroneo presupposto della convergenz a delle propalazioni dei due collaboratori. Si sostiene, infatti, nel ricorso, che le dichiarazioni del collaborante Corrado sarebbero intrinsecamente contraddittorie in merito al ruolo del Cito, laddove egli avrebbe, prima, affermato che la somma estorta era stata consegnata al ricorrente, poi divisa secondo le indicazioni del Corrado; successivamente, avrebbe, invece, dichiarato che il Rutigliano era stato portato al suo cospetto da non meglio individuate persone, e che questi gli aveva consegnato il danaro.

D’altro canto, contraddizioni emergerebbero anche rispetto al propalato del Greco,che ha riferito che «fu anche Corrado, più volte, a pretendere il denaro da sua zia», mentre Corrado ha espressamente escluso un suo coinvolgimento diretto, solo chiamando in causa il ricorrente. 2.3. Lamenta, inoltre, la difesa ricorrente,che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della necessità dei riscontri estrinseci necessari ai fini del giudizio di attendibilità del Corrado, che non può beneficiare , con riguardo alla posi z ione di Cito, del le dichiarazioni delle vittime che hanno sempre smentito di avere ricevuto pressioni dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato 1.Il ricorrente formula censure afferenti esclusivamente alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. (mentre, nulla deduce in merito al trattamento sanzionatorio, pure attinto dall’annullamento)e la sentenza impugnata ha ben illustrato gli argomenti in virtù dei quali, alla luce della rinnovata attività istruttoria, ha ritenuto superate le aporie individuate dal Giudice di legittimità, cosicchè non sono ravvisabili le denunciate illogicità. 2.La Corte di appello ha premesso di avere proceduto alla rinnovazione dell’ istruttoria , esaminando i collaboratori di giustizia Angelo Corrado e Gioele Greco. 2.1.

Ha riportato le dichiarazioni rese dinanzi al Giudi c e di secondo grado da Angelo Corrado, il quale ha riferito, in sintesi, che: dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2015 aveva ricevuto la visita deiEmanuela Greco, alla quale, - essendo egli a conoscenza che la stessa percepiva mensilmente 4500 euro da Giuseppe Rutigliano, il quale aveva acquistato una braceria da Gioele Greco (nipote di Emanuela) - aveva chiesto ‘un pensiero’, pari a 4000 – 4500 euro, che era stato, poi, materialmente consegnato dal lo stessoRutigliano direttamente a Cristi an Cito; ha precisato di non essersi mai recato presso laGreco, in quanto sottoposto a restrizione, potendo uscire di casa solo due ore al giorno; che non le ha mai rivolto minacce, in quanto donna; che la somma era stata poi suddivisa tra gli altri sodali dallo stesso Corrado; ha confermato che Rutigliano è stato condotto presso di lui da alcuni ragazzie che a lui disse che l’importo della cambiale, per quel mese, avrebbe dovuto consegnarla, invece che a Emanuela Greco,ai suoi uomini ( di esso Corrado).

In sintesi, ha riferito di avere detto sia a Emanuela Greco, che si era recata presso di lui, che a Rutigliano, che era stato portato al suo cospetto dai ‘ragazzi’, che l’importo della cambiale doveva essere consegnata a lui, come in effetti è avvenuto, nel senso che Rutigliano ha consegnato il danaro a Cito , recatosi presso la sua braceria (delRutigliano). 1.2. Quanto a Greco, la Corte di appello ha ricordato che egli ha riferito di a vere aderito giovanissimo al gruppo di Corrado; che,in seguito alla sua scelta collaborativa, aveva avuto un colloquio in carcere con la zia Emanuela, la quale gli aveva riferito di una pretesa di Corrado,coinvolgendo anche Cristian Cito, anche se non aveva saputo riferire se la richiesta fu fatta alla zia da Corrado e Cito insieme o separatamente;

Greco ha anche precisato che, per come riferitole dalla zia, la medesima richiesta era stata rivolta anche al Rutigliano, nuovo titolare della braceria, dal quale si fecero consegnare 4000 euro. 1.3. Alla luce delle dichiarazioni rese dai due collaboratori nel giudizio di appello, così sintetizzate, la Corteterritoriale ha, quindi, ritenuto che essi avessero riferito in maniera concorde della affiliazione del Cito al clan Briganti e del suo coinvolgimento diretto, insieme adAngelo Corrado, nella vicenda estorsiva/ritorsiva ai danni di Emanuela Greco, concretizzatasi nella materiale riscossione, da parte del Cito, della sommadi 4000 euro, a lui consegnata direttamentedal Rutigliano. 1.4.Ha considerato, quindi , come valid i elementi di riscontro , sia la chiamata in reità di Corrado verso Cito,indicato quale autore dell’atto intimidatorio (con danneggiamento di un televisore edesplosione di colpi di arma da fuoco) ai danni della sala giochi gestita dalla sorella e dal cognato del propalante, sia, con riguardo alla vicenda Rutigliano, il riscontro proveniente dalle dichiarazioni di quest’ultimo, che ha riferito di avere consegnato, in una occasione,4000 euro al Cito. 1.5.

Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto “superata la carenza logica evidenziata dalla Corte di cassazione riguardo al non dover ritenere attendibile la reticenza della Greco, proprio in virtù delle odierne dichiarazioni di Corrado Angelo che ha sostanzialmente confermato il coinvolgimento del Cito nella vicenda estorsiva ai danni della zia del pentito”. Questo perché, ha precisato la sentenza impugnata, “le convergenti dichiarazioni del Corrado e di Gioele Greco quanto ad affiliazione del Cito e coinvolgimento in uno specifico fatto estorsivo direttamente connesso all’associazione mafiosa (ritorsione per la scelta collaborativa di Gioele Greco) costituiscono elementi di prova di rilievo, ai sensi dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., nella loro reciproca conferma, che non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e risultano sufficientemente precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa….).” (pg. 8-9). 1.6.

La Corte di appello ha, quindi, ribadito che il Rutigliano ( debitore di Emanuela Greco a seguito dell’acquisto della braceria), nel confermare di avere concordato il pagamento mediante cambiali e di avere sempre consegnato i soldi ad Adriano De Luca (marito della Greco), ha dichiarato che si presentò da lui proprio Cristian Cito al quale consegnò il corrispettivo della cambiale in scadenza per quel mese, e osservato che poco rileva che, sempre secondo le dichiarazioni del Rutigliano, il Cito si presentò dicendogli che lo mandava De Luca…e che fu lo stesso De Luca a consegnarli, poco dopo, la cambiale, poiché, in una lettura unitaria dei dati, è possibile affermare che “l’intromissione del Cito in quella riscossione non fu la conseguenza di un mero e lecito incarico, appunto, di riscossione conferito dal De Luca, e la stessa disponibilità del De Luca a restituire la ambiale va letta come compendio conclusivo della vicenda estorsiva, dovendo sottostare i coniugi Greco-De Luca alla pretesa ritorsiva/estorsiva del clan” ( pg.9).

2. Ritiene il collegio che la sentenza impugnata abbia colmato – con argomenti coerenti con le rappresentate fonti di prova, giuridicamente correttie intrinsecamente logici - le lacune motivazionali segnalate dalla Corte di cassazione, illustrando con argomenti del tutto razionali e agevolmente apprezzabili nella loro significatività logica , come le acquisite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, apprezzate nella loro complessiva valenza, abbiano oscurato le contrastanti dichiarazioni della persona offesa e del marito , la cui valutazione di inattendibilità è stata ampiamente giustificata. 2.1. Non sono, quindi, ravvisabili aporie e illogicità nel costrutto argomentativo su cui è imperniata la decisione in esame.

3. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro