Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging dismissal grounds in plea bargain sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Miano inadmissible without formalities. Miano challenged his conviction for theft and fraud, arguing the lower court failed to assess dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such arguments are excluded from cassation review in plea bargain cases, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain sentencing appeals, challenges to the omission of dismissal assessment under Art. 129 are inadmissible as they do not concern the expression of the accused's will, legal qualification, or legality of the penalty.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da Miano Carmelo, nato a Sciaccail 27/10/2000 avverso la sentenza del 15/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimentoimpugnato e i l ricors o ; udita la relazione svolta dalConsigliere Michele Romano; RITENUTO IN FATTOE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Carmelo Miano la pena di ann i tre di reclusione per più reati di cui agli artt. 615 - ter e 617 - quinquies cod. pen. unificati dal vincolo della continuazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Carmelo Miano, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta carenza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.
3. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha stabilito che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge.
Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.