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Sentenza — n. 27872/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27872/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27872/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore e procuratori speciale di Aurel Andronic ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 7 novembre 2024 (dep. il 2 dicembre 2024), con la quale questa Corte Suprema ne ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 22 luglio 2024 di rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. del medesimo condannato.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27872/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ad avviso del ricorrente la sentenza di legittimità, oltre a contenere l’erronea indicazione del nome del difensore (Massimo Pellizzari, in luogo di Alberto Pelizzari), difetterebbe della sottoscrizione del Consigliere relatore e dell’attestazione del deposito da parte della Cancelleria, ragion per cui essa sarebbe affetta da nullità, sarebbe giuridicamente inefficace e comprometterebbe il diritto di difesa dell’Andronic, che non avrebbe pertanto esaurito i rimedi interni (e non potrebbe «esperire ulteriori gravami di carattere sovranazionale»), non potendo neppure determinarsi (in mancanza dell’attestazione del deposito) il giorno da cui decorre il termine per adire la Corte EDU.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore diritti procedurali difetto di sottoscrizione rispetto dei diritti fondamentali facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Il difensore e procuratori speciale di Aurel Andronic ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
il 2 dicembre 2024), con la quale questa Corte Suprema ne ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 22 luglio 2024 di rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In ragione della correzione, disposta in accoglimento in parte qua di quanto richiesto nell’interesse del ricorrente, non si dispone la condanna di questo ultimo ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Sent. n. sez. 681/2025 Paola Borrelli CC - 09/05/2025 Pierangelo Cirillo R.G.N. 8577/2025 Carlo Renoldi Giovanni Francolini - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Andronic Aurel nato in Romania il 27/04/1973 avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte di Cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore e procuratori speciale di Aurel Andronic ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 7 novembre 2024 (dep. il 2 dicembre 2024), con la quale questa Corte Suprema ne ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 22 luglio 2024 di rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. del medesimo condannato.

2. Ad avviso del ricorrente la sentenza di legittimità, oltre a contenere l’erronea indicazione del nome del difensore (Massimo Pellizzari, in luogo di Alberto Pelizzari), difetterebbe della sottoscrizione del Consigliere relatore e dell’attestazione del deposito da parte della Cancelleria, ragion per cui essa sarebbe affetta da nullità, sarebbe giuridicamente inefficace e comprometterebbe il diritto di difesa dell’Andronic, che non avrebbe pertanto esaurito i rimedi interni (e non potrebbe «esperire ulteriori gravami di carattere sovranazionale»), non potendo neppure determinarsi (in mancanza dell’attestazione del deposito) il giorno da cui decorre il termine per adire la Corte EDU.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27872/2025 Roma, lì, 29/07/2025 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Lucia Odello ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, trovando smentita in atti quanto dedotto dal ricorrente in ordine al difetto di sottoscrizione e di attestazione del deposito della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, salvo quanto di seguito si esporrà in ordine alla correzione dell’errore materiale relativo al nome del difensore.

1. È dirimente osservare che la sentenza di questa Corte, oggetto del ricorso, è sottoscritta (in calce) dal Presidente e dal Consigliere estensore (che ha pure apposto la propria sigla a margine di ogni pagina, tranne l’ultima, ove – come esposto – vi è la sua sottoscrizione); il medesimo provvedimento reca poi l’attestazione del deposito da parte della Cancelleria (in data 2 dicembre 2024; cfr. sentenza documento in atti). Peraltro, non costando in atti neppure una copia (per estratto) della sentenza provvedimento priva dei detti elementi (neanche in allegato al ricorso, contrariamente a quanto in esso esposto), non è chiaro se le allegazioni del difensore siano da riferire a una copia informe (per estratto) ottenuta tramite i servizi internet di questa Corte (sentenze web), essendo presente nel fascicolo l’avviso della pronuncia della sentenza che ne contiene il dispositivo, predisposto dalla Cancelleria il giorno 8 novembre 2024 e sottoscritto dal solo funzionario addetto, ovviamente distinto dal provvedimento giurisdizionale (pronunciato il 7 novembre 2024).

2. Deve invece procedersi, nei termini indicati in dispositivo, alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza, pure prospettato con il ricorso (e su cui, dunque, qui si provvede): difatti, nell’epigrafe del provvedimento il nome del difensore dell'imputato è indicato come «Massimo» Pellizzari e non come «Alberto» Pellizzari. Ne conseguono le annotazioni di rito a cura della Cancelleria.

3. In ragione della correzione, disposta in accoglimento in parte qua di quanto richiesto nell’interesse del ricorrente, non si dispone la condanna di questo ultimo ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza documento n.44015/24 della Prima Sezione della Corte di cassazione del 7/11/2024 nei confronti di Andronic Aurel, nel senso che nell'epigrafe, ove il nome del difensore dell'imputato è indicato come quello di "Massimo" si legga invece "Alberto". Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Luca Pistorelli