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Ordinanza — n. 27584/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as late due to incorrect notification date calculation under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Lorenzo Macchia's appeal inadmissible because it was filed late. The appeal challenged an appellate court order regarding a request under Article 611 of the Code of Criminal Procedure. The court determined the fifteen-day appeal period expired on January 3, 2025, based on the actual notification date of December 19, 2025, rather than the incorrect date claimed by the appellant. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a), Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 610, comma 5-bis, Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period, calculated from the actual date of notification to the detained party, is inadmissible, and the appellant is liable for costs and a fine.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility notification date calculation statutory appeal period detained party rights court costs and fine ammende per infrazione procedurale spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. a), comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
275668- 01);- ragion per cui esso - che decorreva dalla più recente notifica nei confronti del condannato - spirava il 3 gennaio 2025 e il ricorso, presentato il 4 gennaio 2025 (a mezzo PEC), è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 611 cod. proc. pen
il 17 dicembre 2024) che, quale Giudice del rinvio, ha provveduto sull'istanza avanzata ex art. 611 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018 - dep. 2019, Scaffa
Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018 - dep. 2019, Scaffa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Macchia Lorenzo nato a Mola Di Bari il 11/03/1971 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Roberto Macchia ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 15 ottobre 2024 (dep. il 17 dicembre 2024) che, quale Giudice del rinvio, ha provveduto sull'istanza avanzata ex art. 611 cod. proc. pen. dal medesimo condannato; considerato che: - l'ordinanza impugnata è stata notificata a mani proprie al ricorrente detenuto il 19 dicembre 2024 (ed era già stata notificata a mezzo PEC al suo difensore avvocato Libio Spadaro il 17 dicembre 2024) e non invece il giorno 20 dicembre 2024, come indicato nel ricorso; - il termine per l'impugnazione è pari a quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) decorrenti «dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio» (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.; cfr.

Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018 - dep. 2019, Scaffa, Rv. 275668- 01);- ragion per cui esso - che decorreva dalla più recente notifica nei confronti del condannato - spirava il 3 gennaio 2025 e il ricorso, presentato il 4 gennaio 2025 (a mezzo PEC), è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i