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Sentenza — n. 27574/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27574/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Elia Fardi Rajar, avv. Stefania Pattarello, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Padova ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e 100, comma 14, d.lgs. 285/1992 per aver falsificato la targa di prova e l'autorizzazione alla circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava.

Regesto Legislator

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artt. 477 cod. pen; Sentenza — n. 27574/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Da tale compendio indiziario i giudici di merito hanno dedotto la contestata falsità della targa di prova e dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo.4. L'art. 100, comma 14, c.d.s. prevede che «chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale». Nel rinviare alle fattispecie previste dal codice penale, la norma attrae le condotte criminose descritte nell'ambito di operatività dei reati di cui agli artt. 477 cod. pen. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 477-482 cod. pen. (falsità materiale commessa dal privato) e 489 cod. pen. (uso di atto falso).

Parole chiave

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procedimento per falsità contraffazione di merci esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità prove fabbricate falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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artt. 477 cod. pen
Nel rinviare alle fattispecie previste dal codice penale, la norma attrae le condotte criminose descritte nell'ambito di operatività dei reati di cui agli artt. 477 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAJAR ELIA FARDI nato a CITTIGLIO il 19/03/1984 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo OL/32- ei0 oti • _ udito il difensore Q>U

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Elia Fardi Rajar, avv. Stefania Pattarello, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Padova ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e 100, comma 14, d.lgs. 285/1992 per aver falsificato la targa di prova e l'autorizzazione alla circolazione del veicolo a bordo del quale viaggiava.

2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la difesa lamenta che la corte territoriale ha ravvisato l'elemento soggettivo del delitto, senza tenere conto della circostanza che sia la targa, sia l'autorizzazione del mezzo erano semplici riproduzioni degli originali, dei quali l'imputato era in possesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato.

2. La sentenza in verifica deve essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione dì primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito, costituendo un unico complessivo corpo decisionale, possono essere lette congiuntamente. Invero, la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del giudice di primo grado e entrambe le decisioni di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

3. Tanto premesso, in ragione di quanto argomentato nelle pronunce di merito, risulta che: - gli originali della targa di prova e dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo non erano a bordo del mezzo sul quale l'imputato viaggiava al momento del controllo, in quanto detenuti altrove; - gli originali della targa di prova e dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo venivano recapitati sul luogo del controllo da un conoscente dell'imputato; - gli originali della targa di prova e dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo risultavano rilasciati all'imputato; - le copie della targa di prova e dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo che l'imputato aveva a bordo del mezzo sul quale viaggiava al momento del controllo erano identiche agli originali.

Da tale compendio indiziario i giudici di merito hanno dedotto la contestata falsità della targa di prova e dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo.4. L'art. 100, comma 14, c.d.s. prevede che «chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale». Nel rinviare alle fattispecie previste dal codice penale, la norma attrae le condotte criminose descritte nell'ambito di operatività dei reati di cui agli artt. 477 cod. pen. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 477-482 cod. pen. (falsità materiale commessa dal privato) e 489 cod. pen. (uso di atto falso).

Inoltre, la condotta tipica descritta dall'art. 100, comma 14, c.d.s. prevede due fattispecie, la prima delle quali - la falsificazione, manomissione o alterazione di targhe - rientra nel concetto generale di contraffazione, integrato dalla modifica degli estremi della targa originaria, dalla creazione di una targa per imitazione, dalla sostituzione di una targa vera con altra contenente estremi diversi -, mentre la seconda fattispecie - uso di targhe manomesse, falsificate o alterate - riguarda le ipotesi in cui l'autore, pur non avendo partecipato al reato presupposto, consistente nella contraffazione della targa, abbia fatto uso della stessa (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, Cognetta, Rv. 273035;

Sez. 5, n. 25766 del 07/04/2015, Zibra, Rv. 264006). In conclusione la disposizione incriminatrice speciale, che è il presupposto della fattispecie contestata, implica la necessaria contraffazione dei dati identificativi relativi al veicolo.

5. Tanto premesso, la pronunzia in verifica è errata, poiché non rispettosa della lettera della norma incriminatrice, che, come già detto, fa riferimento a una falsificazione di dati che, nel caso di specie, non ricorre. Dal compendio probatorio risulta che l'imputato si era limitato a circolare con le copie degli originali della targa di prova e dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo che, tuttavia, erano identiche agli originali altrove detenuti, ma prodotti nell'immediatezza del controllo.

6. Dunque, nel caso di specie, non può ritenersi integrata la condotta di falsificazione contestata.

7. Per tali ragioni la sentenza dev'essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto. <

P.Q.M.

w CC _.i —i w Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non su