Sentenza — n. 27289/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsul ricorso proposto da: Angioni Marianata a Sassari il 25/04/1965 avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; uditala requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso; udito, per la parte civile , l’avv. Massimiliano Riga, che si è riporta to alla comparsa conclusionale, e ha chie sto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; udito, per la ricorrente , l’avv . Cristina Donizetti , che ha insist ito per l’accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 cod. pen, art. 51 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 5 cod. proc. civ; Sentenza — n. 27289/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Di conseguenza avrebbero dovuto operare le regole ordinarie di determinazione della competenza per territorio di cui all’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, il Tribunale competente avrebbe dovuto essere individuato in quello del luogo dove era stato consumato il reato, ossia dove si era tenuta la trasmissione televisiva (Cologno Monzese) , ovvero, qualora fosse stata ritenuta la concorrenza della competenza di più giudici, in quello del luogo di residenza di essa imputata(Sassari), in applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.
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sul ricorso proposto da: Angioni Marianata a Sassari il 25/04/1965 avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; uditala requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso; udito, per la parte civile , l’avv. Massimiliano Riga, che si è riporta to alla comparsa conclusionale, e ha chie sto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; udito, per la ricorrente , l’avv . Cristina Donizetti , che ha insist ito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTOIN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Marsala, previa conferma della propria competenza per territorio, ha condannato in primo grado Maria Angioni per il delitto di diffamazione aggravata commesso in danno di Vincenzo Tumbiolo. In particolare, in conformità alla prospettazione accusatoria, ritenuta dalla decisione impugnata, la ricorrente, già Pubblico Ministero titolare, dal mese di settembre dell’anno 2004 alla fine del mese di luglio dell’anno 2005, dell’indagine relativa alla scomparsa di Denise Pipitone, era intervenutain alcune trasmissioni televisive ed aveva interviste ai giornali , criticando ripetutamente l’operato del personale del commissariato di Mazara del Vallo,all’epoca delegato alla suddetta attività di indagine, sul presupposti che alcuni agenti erano stati processati per reati in materia di prostituzione.
Segnatamente, era contestato all’Angioni che, nel corso di un’intervista alla trasmissione Mattino Cinquedel 27 maggio 2021 , aveva offeso la reputazione del Tumbiolo, poiché, nel parlare dell’attività di polizia giudiziaria compiuta il 1° settembre 2004 presso l’abitazione dove viveva Anna Corona, aveva stigmatizzato l’operato delle forze dell’ordine, riferendo , secondo quanto riportato nel capo di imputazione, che “il maresciallo Di Girolamo, che è il maresciallo che era entrato a cada di Anna Corona ma non solo, perché gli ispettori Vincenzo Tumbiolo e Rosario Accomando …e forse sarebbe opportuno anche…insomma…fare una chiacchierata con loro di nuovo …”.
Le predette affermazioni avrebbero così comportato insinuazioni su irregolarità nello svolgimento di tale accesso al quale, a dire dell’imputata , avrebbe partecipato anche l’ispettore Vincenzo Tumbiolo , senza che ciò corrispondesse al vero, in quanto la persona offesa era in quel periodo sospes a dal servizio per l’applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare emessa nell’ambito di un’indagine in materia di prostituzione della quale era titolare la stessaimputata. 2.Propone ricorso immediato per cassazione Maria Angioni affidandosi, con il difensoredi fiducia, avv.
Stefano Giordano, a cinque motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, dello stesso codice, con riferimento all’affermata competenza per territorio del Tribunale di Marsala. A fondamento della censura lamenta che, nella fattispecie in esame , non avrebbe potuto trovare applicazione il criterio di determinazione della competenza per territorio contemplato dall’art. 30, comma 5, della legge 6 agosto 1990,n. 223, in quanto non era stato attribuito alcun fatto determinato alla persona offesa.
Di conseguenza avrebbero dovuto operare le regole ordinarie di determinazione della competenza per territorio di cui all’art. 8, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, il Tribunale competente avrebbe dovuto essere individuato in quello del luogo dove era stato consumato il reato, ossia dove si era tenuta la trasmissione televisiva (Cologno Monzese) , ovvero, qualora fosse stata ritenuta la concorrenza della competenza di più giudici, in quello del luogo di residenza di essa imputata(Sassari), in applicazione delle regole suppletive di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen.
In particolare, sottolinea, al riguardo, che, oltre anon essere stato attribuito alla persona offesa alcun fatto determinato, nel capo di imputazione originario non era contestata larelativa circostanza aggravante, ciò che era avvenuto solo nel corso del processo, all’udienza del 7 novembre 2023, sicché la competenza non avrebbe potuto essere individuata, stante il principio della perpetuatio iurisdictionis, sancito anche dalle Sezioni Unite nella pronuncia “Treskine”, in forza di detta contestazione suppletiva. 2.2. Con il secondo motivo l’Angioni deduce inosservanza dell’art. 595 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del fatto materiale della diffamazione, atteso che quanto affermato nella trasmissione rispetto al Tumbiolo non aveva alcun contenuto diffamatorio della reputazione di questo, essendosi limitata a evidenziare l’opportunità di “fare un chiacchierata” con lui e con gli altri operatori di polizia giudiziaria che riteneva si fossero recati presso l’abitazione della Corona, il che , come aveva specificato , era solo un modo di sottolineare l’opportunità di un colloquio informale per acquisire informazioni su tale accesso. 2.3.
Mediante il terzo motivo l’imputata assume inosservanza dell’art. 51 cod. pen. nonché nullità ex art. 546, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione rispetto all’applicabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di critica. Espone, in proposito, di non aver violato, nell’esercizio di detta libertà costituzionalmente tutelata, alcun limite di continenza espressiva. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta inosservanza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio rispetto all’errore di fatto nel quale era incorsa ai sensi dell’art. 47, primo comma, cod. pen.
Assume, invero , che l’errore di ritenere che Vincenzo Tumbiolo avesse partecipato all’attività investigativa presso l’abitazione di Anna Corona era derivato dalla lettura, quando non era ormai da tempo titolare del fascicolo, di articoli di stampa nei quali si faceva riferimento al Tumbiolo quale soggetto che aveva partecipato atale attività di polizia giudiziaria. 2.5. La Angioni deduce , infine , carente motivazione della decisione impugnata circa i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per come evidenziati nella memoria depositata nel corso del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri.
2. Occorre premettere che dall’esame degli atti del processo, consentito a questa Corte venendo in rilievo un vizio di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092),risulta quanto segue: nel capo di imputazione non è stata originariamente contestata la circostanza aggravante dell’attribuzione alla persona offesa di un fatto determinato; all’udienza del 24 febbraio 2023 la difesa della ricorrente ha eccepito l’incompetenza per territorio e il Tribunale, sciogliendo la relativa riserva all’udienza del 7 marzo 2023,l’ha disattesa, ritenendo che fosse stato attribuito al Tumbiolo un fatto determinato; nella successiva udienza del 7 novembre 2023, il Pubblico Ministero ha contestato la circostanza aggravante di cui all’art. 595, secondo comma, cod. pen., ponendo in rilievo che “la contestata condotta diffamatoria aveva riguardato un fatto specifico e determinato”.
3. Ciò premesso, dalla lettura del capo di imputazione non è dato comprendere quale sia il fatto determinato attribuito al Tumbiolo, dovedo azi rilevarsi anche un’incertezza sull’attribuzione delle condotte al predetto e/ o ad altri soggetti che avrebbero effettuato l’accesso presso l’abitazione di Anna Corona il 1° settembre 2004. Di talché non può assumersi che la relativa circostanza aggravante fosse stata contestata in fatto. Né può peraltro ritenersi che tali aspetti siano stati precisati con la contestazione suppletiva della circostanza aggravante da parte del Pubblico Ministero all’udienza del 7 novembre 2023 poiché la relativa contestazione è stata formulata in modo tautologiconel senso di evidenziare, come riportato, che la condotta diffamatoria aveva ad oggetto un fatto specifico e determinato.
E, d’altra parte, neppure avrebbe assunto rilievo ai fini della determinazione della competenza una nuova contestazione, atteso l’operare del principio della perpetuatio iurisdictionische, mutuato dall’art. 5 cod. proc. civ., implica che le modifiche in fatto o in diritto successive al momento nel quale è incardinata l’azione non influiscano in alcun modo sulla giurisdizione o sulla competenza dell’autorità giudiziaria (Sez. U,n. 28909 del 27/09/2018 , dep. 2019, Treskine, Rv. 275870).
4. Di conseguenza, il giudice competente deve essere individuato nel Tribunale di Monza, nel circondario del quale, presso la cittadina di Cologno Monzese,sono ubicati gli studi che trasmettono il programma televisivo Mattino Cinque, studi nei quali,anche per la presenza di diversi ospiti nella trasmissione, che hanno nell’immediatezza ascoltato quanto riferito dalla Angioni , si è verificatain primis la percezione del messaggio in tesi diffamatorio nei confronti della persona offesa. Al riguardo, va infatti ribadito che il reato di diffamazione, non consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, commesso a mezzo ditrasmissione televisiva diffusa in diretta su tutto il territorio nazionale si consuma al momento della percezione del contenuto offensivo dell'altrui reputazione da parte di soggetti diversi dall'agente e dalla persona offesa, per cui lacompetenza territoriale appartiene al giudice del territorio in cui si è verificata la percezione del messaggio offensivo contenuto nellatrasmissione televisiva ( Sez. 5, n. 33287 del 21/04/2016 , Paolini, Rv. 267703). 5.Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, territorialmente competente.
6. Le questioni dedotte con gli altri motivi di ricorso restano assorbite dalla pronuncia di incompetenza per territorio.
7. Le spese della parte civile anche per questa fase del giudizio dovranno essere liquidate al definitivo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della repubblica presso il T ribunale di M onza, territorialme