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Sentenza — n. 27253/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27253/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del giorno 11 novembre 2024 la Corte di appello di Genova ha revocato art. 629-bis cod. proc. pen. la sentenza in data 23 settembre 2009 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato David Dumitru per il delitto aggravato di furto nonché la sentenza con la quale la Corte di appello aveva confermato la prima decisione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27253/2025 Roma, lì, 24/07/2025 2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta ordinanza, denunciando – con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) – la violazione degli artt. 172, comma 4, cod. proc. pen. e 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742: il Giudice distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva – alla luce del disposto normativo, nonché di quanto chiarito dalla giurisprudenza – la richiesta di rescissione del giudicato depositata il 1° ottobre 2024, non computando nel termine di rito di trenta giorni (sospeso durante il periodo feriale) il giorno 1° settembre 2024, nonostante il Dumitru abbia avuto contezza della sentenza di condanna il 14 agosto 2024.

Regesto Legislator

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art. 629-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 27253/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del ricorso. L’avvocato Alessandro Calienno, nell’interesse di David Dumitru, ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso, deducendo che esso si fonderebbe su un erroneo presupposto in quanto il deposito dell’istanza di rescissione ha avuto luogo il 30 settembre 2024, a mezzo PEC e dunque tempestivamente, tenuto conto della sospensione feriale dei termini (cfr. ricevuta di consegna dell’istanza).

Parole chiave

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termine processuale perentorio istanza tardiva di restituzione dei termini preclusione per tardività notifica tardiva dei difetti tempestività dell'istanza di ricusazione termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 629-bis cod. proc. pen
Con ordinanza del giorno 11 novembre 2024 la Corte di appello di Genova ha revocato art. 629-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Sent. n. sez. 677/2025 Paola Borrelli CC - 09/05/2025 Pierangelo Cirillo R.G.N. 6757/2025 Carlo Renoldi Motivazione Semplificata Giovanni Francolini - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova nei confronti di Dumitru David (CUI 02VGKNL) nato in Romania il 12/10/1968 avverso l'ordinanza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; lette: - la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; - la memoria presentata dall’avvocato Alessandro Calienno che, nell’interesse di David Dumitru, ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del giorno 11 novembre 2024 la Corte di appello di Genova ha revocato art. 629-bis cod. proc. pen. la sentenza in data 23 settembre 2009 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato David Dumitru per il delitto aggravato di furto nonché la sentenza con la quale la Corte di appello aveva confermato la prima decisione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27253/2025 Roma, lì, 24/07/2025 2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta ordinanza, denunciando – con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) – la violazione degli artt. 172, comma 4, cod. proc. pen. e 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742: il Giudice distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva – alla luce del disposto normativo, nonché di quanto chiarito dalla giurisprudenza – la richiesta di rescissione del giudicato depositata il 1° ottobre 2024, non computando nel termine di rito di trenta giorni (sospeso durante il periodo feriale) il giorno 1° settembre 2024, nonostante il Dumitru abbia avuto contezza della sentenza di condanna il 14 agosto 2024.

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del ricorso. L’avvocato Alessandro Calienno, nell’interesse di David Dumitru, ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso, deducendo che esso si fonderebbe su un erroneo presupposto in quanto il deposito dell’istanza di rescissione ha avuto luogo il 30 settembre 2024, a mezzo PEC e dunque tempestivamente, tenuto conto della sospensione feriale dei termini (cfr. ricevuta di consegna dell’istanza).

4. Il ricorso del Procuratore generale è infondato e deve essere rigettato. Come dedotto dalla difesa, la richiesta di rescissione del giudicato è stata ritualmente depositata presso la cancelleria della Corte di appello a mezzo PEC il 30 settembre 2024 (cfr. ricevuta di consegna del medesimo messaggio di posta elettronica) e non il successivo giorno 1 ottobre, come invece indicato nel provvedimento impugnato. Pertanto, l’atto è stato depositato nel termine di trenta giorni dalla conoscenza da parte del Dumitru (pacificamente intervenuta il 14 agosto 2024) della sentenza di condanna de qua, in virtù della sospensione feriale dei termini dal 1º al 31 agosto (art. 1 legge n. 742 del 1969). P.Q.M Rigetta il ricorso del Procuratore generale Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Luca Pistorelli