Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26764/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26764/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26764/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento nei confronti di Mustapha Birri, con cui l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è stata subordinata al "versamento della somma a risarcimento del danno entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza". Il ricorrente evidenzia che la pena così quantificata è illegale, non potendo nel nostro sistema condizionarsi l'applicazione di una sanzione al risarcimento di un danno, peraltro non definito poiché non liquidato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 26764/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ecco perché il ricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Pur segnalando che la disposizione sembra essere frutto di un refuso, in quanto probabilmente il giudice voleva far riferimento alla sospensione condizionale della pena - che può, effettivamente essere subordinata a condizioni - il ricorrente ritiene che l'errore non possa essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non essendo chiaro il contenuto stesso della decisione. Infatti, in nessun modo nella sentenza si fa riferimento al beneficio ex art. 163 cod. pen., non menzionata neppure nell'istanza di patteggiamento, pedissequamente ripresa dal dispositivo del provvedimento impugnato.

Parole chiave

Generato dall'IA
pene condizionali sanzioni penali sospensione di pena adeguamento della pena sanzione sostitutiva remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento nei confronti di Mustapha Birri, con cui l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Tale errore non può correggersi ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., vista l'assenza di qualsiasi riferimento alla sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione risarcitoria e l'indecifrabilità della stessa decisione.
art. 163 cod. pen
Infatti, in nessun modo nella sentenza si fa riferimento al beneficio ex art. 163 cod. pen., non menzionata neppure nell'istanza di patteggiamento, pedissequamente ripresa dal dispositivo del provvedimento impugnato.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: BIRRI MUSTAPHA (CUI 032040W) nato il 07/10/1989 avverso la sentenza del 30/01/2025 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Trento nei confronti di Mustapha Birri, con cui l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. è stata subordinata al "versamento della somma a risarcimento del danno entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza". Il ricorrente evidenzia che la pena così quantificata è illegale, non potendo nel nostro sistema condizionarsi l'applicazione di una sanzione al risarcimento di un danno, peraltro non definito poiché non liquidato.

Ecco perché il ricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Pur segnalando che la disposizione sembra essere frutto di un refuso, in quanto probabilmente il giudice voleva far riferimento alla sospensione condizionale della pena - che può, effettivamente essere subordinata a condizioni - il ricorrente ritiene che l'errore non possa essere corretto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., non essendo chiaro il contenuto stesso della decisione. Infatti, in nessun modo nella sentenza si fa riferimento al beneficio ex art. 163 cod. pen., non menzionata neppure nell'istanza di patteggiamento, pedissequamente ripresa dal dispositivo del provvedimento impugnato.

2. Il Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ritenendo che la pena applicata sia illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. Quanto all'ammissibilità, ci si trova dinanzi ad un'ipotesi che rientra nell'alveo della pena illegale e, dunque, dei motivi per i quali è consentito proporre il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il giudice ha subordinato la pena applicata al risarcimento di un danno indefinito e non liquidato, con statuizione sconosciuta al sistema legale delle pene, per come risulta dal codice penale. Nel merito, seppur può ipotizzarsi che la sentenza abbia voluto riferirsi alla sospensione condizionale della pena, ciò non può evincersi né dalla sua motivazione né da altri atti del processo.La stessa istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., infatti, è costruita in termini identici al dispositivo riportato nella sentenza, che, probabilmente, proprio nel ricopiarne il testo ha compiuto l'errore.

Tale errore non può correggersi ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., vista l'assenza di qualsiasi riferimento alla sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione risarcitoria e l'indecifrabilità della stessa decisione. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, trattandosi di patteggiamento e dovendo riconoscere alle parti la possibilità di ricomporre la volontà concordata sulla pena, una volta compresa l'effettiva portata della statuizione di subordinazione cui faceva riferimento l'istanza di patteggiamento, prima ancora che la sentenza.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l'ulteriore corso.