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Ordinanza — n. 26684/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a sentencing order to reflect state-funded legal representation costs for the civil party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26684/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a prior sentencing order regarding the allocation of legal costs. The civil party, who had been admitted to state-funded legal representation, was incorrectly ordered to pay a fixed sum for their own counsel's fees. The court ruled that the original order must be amended to reflect that these costs should be liquidated by the Court of Appeal and paid to the State.

Regesto Legislator

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Artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002; When a civil party is admitted to state-funded legal representation, the court must correct any order imposing fixed fees on them, directing instead that costs be liquidated by the appellate court and paid to the State.

Parole chiave

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material error correction state funded representation legal costs allocation civil party expenses sentencing order amendment spese di difesa ripetibili accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Ord. n. sez. 788/2025 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI CC - 27/05/2025 RENATA SESSA - Relatore - R.G.N. 13268/2025 ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA MICHELE CUOCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di Borsetto Roberto, parte civile, nel procedimento a carico di : Coppa Michele, nato a Bari il 19.11.1953 Ferrari Antonio, nato a Cavarzere il 31.3.1974 Ferrari Sandro, nato a Cavarzere il 10.10.1969 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 14.4.2025 è pervenuta la richiesta, avanzata dall’avv. Franco Modena, di correzione del dispositivo della sentenza n. 15632, emessa da questa Corte di cassazione in data 25.2.2022, depositata il 21 aprile 2022, nell’ambito del procedimento a carico di Coppa Michele, Ferrari Antonio e Ferrari Sandro, per non essersi considerato, ai fini della condanna degli imputati alle spese sostenute dalla parte civile, che questa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di decreto del Giudice di Pace Padova del 18.6.2008. Tale istanza è fondata, trovando riscontro in atti.

Sicché il dispositivo trascritto sul ruolo dell’udienza del 25.2.2022 e nella sentenza-documento n. 15632 del 25.2.2022 di questa Sezione, devono essere corretti nel senso che, ove è scritto "condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26684/2025 Roma, lì, 21/07/2025 rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge", deve intendersi e leggersi: "condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 15632 del 2022 di questa Sezione, nel senso che, ove è scritto "condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge", deve essere scritto: "condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Venezia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato".

Così è deciso, il 27/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RENATA SESSA GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI