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Sentenza — n. 26662/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against acquittal for attempted theft due to insufficient reparative conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26662/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a Florence court's acquittal of Slim Slima for attempted theft, arguing the defendant's informal payment offer failed to extinguish the crime. The court held that Article 162-ter of the Penal Code requires a formal real offer under Civil Code provisions, not merely an informal proposal. Consequently, the acquittal was annulled and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 162-ter cod. pen.; Art. 1208 ss. cod. civ.: The extinction of a crime via reparative conduct requires an actual monetary payment or a formal real offer of funds presented in civil law forms, excluding informal proposals.

Parole chiave

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attempted theft reparative conduct crime extinction formal offer acquittal appeal tentata truffa furto di lieve entità conseguimento fraudolento di una prestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 162-ter cod. pen.
La proposta di risarcimento, dunque, non era stata presentata nelle forme proprie dell’offerta reale, a cui l’art. 162-ter cod. pen. subordina la declaratoria di estinzione del reato.
Art. 1208 cod. civ.
Art. 1209 cod. civ.
Art. 593, comma 2 cod. proc. pen.
114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod.
Art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
art. 162-ter cod. pen
Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 162-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28089 dell'11/04/2024, Djordjevic
Sez. 4, n. 48058 del 16/11/2023, Bul
28089 dell’11/04/2024, Djordjevic, n.m.; Sez. 4, n. 48058 del 16/11/2023, Bul, n.m.; cfr., anche, Sez.
Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S.
48058 del 16/11/2023, Bul, n.m.; cfr., anche, Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv.
Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - Sent. n. sez. 557/2025 UP - 30/04/2025 R.G.N. 7081/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: SLIM SLIMA nato il 25/12/1981 avverso la sentenza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2024 dal Tribunale di Firenze, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Slim Slima, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26662/2025 Roma, lì, 21/07/2025 in ordine al reato di furto tentato, per essersi il reato estinto per intervenuta condotta riparatoria.

2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 162-ter cod. pen. Sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere estinto il reato per intervenuta condotta riparatoria, atteso che, nel caso in esame, l’imputato avrebbe proceduto a una mera offerta informale, quando, invece, l’art. 162-ter cod. pen., per determinare l’effetto estintivo, richiederebbe un’offerta reale, formulata ai sensi degli artt. 1208 e ss. cod. civ.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

4. L’avv. Christian Vannucchi, per l’imputato, ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. Invero, il Tribunale ha ritenuto integrata la condotta riparatoria, con effetto estintivo del reato, in base al mero fatto che la difesa avesse tentato di mettersi in contatto con la persona offesa, chiedendo i dati necessari per procedere al pagamento, mediante bonifico bancario, della somma di euro 150,00, a titolo di risarcimento del danno. La proposta di risarcimento, dunque, non era stata presentata nelle forme proprie dell’offerta reale, a cui l’art. 162-ter cod. pen. subordina la declaratoria di estinzione del reato. Al riguardo, va ribadito che, come emerge dall’inequivoco dato letterale della norma, l’estinzione del reato può conseguire solo a un effettivo risarcimento oppure a un’effettiva offerta reale di una somma di denaro, presentata nelle forme previste dagli artt. 1208 e 1209 cod. civ. (cfr. Sez. 5, n. 28089 dell’11/04/2024, Djordjevic, n.m.; Sez. 4, n. 48058 del 16/11/2023, Bul, n.m.; cfr., anche, Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, S., Rv. 286309).

2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 10 ottobre 2024 e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2». Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il principio del "tempus regit actum", come specificato da Sezioni Unite Lista, «comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione» (Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).

Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regime impugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e il ricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante della pubblica accusa contro la sentenza impugnata. Il rinvio conseguente all’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello, come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorso immediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. Così deciso, il 30 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Grazia Rosa Anna Miccoli