Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26144/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against rejection of recusal request due to missing documentation and lack of court summons.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Francesco Carbone's appeal against the Salerno Court of Appeal's decision to reject his recusal request. Carbone argued the request was inadmissible because the court failed to deliver the hearing transcript despite his request, and that the court improperly examined the merits to deny his right to contradict. The court ruled the request was inadmissible de plano because the necessary supporting documents were not deposited, and the lack of a summons did not invalidate the procedural rejection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 37, comma 1, lett. a) e b), Art. 38, Art. 41 c.p.p.; The court may declare a recusal request inadmissible de plano if required documentation is not deposited, and the absence of a summons does not render the decision illegal.

Parole chiave

Generato dall'IA
recusal request inadmissibility missing supporting documents lack of court summons de plano rejection procedural defect right to contradict Cassa delle ammende perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.
1.Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett.
Art. 38, cod. proc. pen.
pen., ha legittimamente dichiarato inammissibile de plano l’istanza di ricusazione in quanto proposta senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art. 38 del medesimo codice per non essere stata depositata la documentazione necessaria al relativo esame (Sez.
Art. 41, cod. proc. pen.
Contesta, inoltre, il provvedimento impugnato anche per la ritenuta inammissibilità per manifesta infondatezza poiché, in violazione dell’art. 41 cod.
Art. 44, cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 44 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 41 cod. proc. pen
Ne deriva che il collegio, in forza della previsione espressa dall’art. 41 cod. proc. pen., ha legittimamente dichiarato inammissibile de plano l’istanza di ricusazione in quanto proposta senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art.
art. 111 Cost
6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poiché l'art.
art. 44 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle questioni prospettate.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 32091 del 29/05/2024, Tidu
38 del medesimo codice per non essere stata depositata la documentazione necessaria al relativo esame (Sez. 5, n. 32091 del 29/05/2024, Tidu, Rv.
Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau
rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (tra le altre, Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv.
Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, Stara
Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, Stara, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Carbone Francesco nato a PALERMO il 18/07/1975 avverso l'ordinanza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, corredata di allegati, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione formulata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett.

a) e b), cod. proc. pen., nei confronti della dottoressa Raffaella Caccavale, giudice monocratico nel procedimento a suo carico per il delitto di diffamazione aggravata.

2. Ricorre per cassazione contro l’indicato provvedimento della Corte d’Appello di Salerno il Carbone, affidandosi, dopo aver ampiamente illustrato la vicenda, con il difensore di fiducia, avv. Virginia Cerullo, a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1.Con il primo il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 37, 38, 41 del medesimo codice, anche in relazione agli artt. 21, 41, 47, 48, e 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con riferimento agli artt. 24, 45, 27 e 97 Cost. Lamenta, sostanzialmente, illegittimo diniego di giustizia per essere stata dichiarata inammissibile l’istanza di ricusazione a fronte dell’omesso deposito di copia del verbale di udienza sebbene ne avesse fatto tempestiva richiesta e non fosse stato reso disponibile dalla cancelleria.

Contesta, inoltre, il provvedimento impugnato anche per la ritenuta inammissibilità per manifesta infondatezza poiché, in violazione dell’art. 41 cod. proc. pen., la Corte territoriale avrebbe esaminato anche nel merito le censure formulate al solo fine di denegare il contraddittorio, anche se non ricorrevano i presupposti per dichiarare l’istanza prima facie infondata. 2.2. Mediante il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 11, comma 3, del medesimo codice, stante la dimostrata connessione con altri procedimenti, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), dello stesso codice di rito, con conseguente illegittimità della decisione anche alla luce degli artt. 3, 24, 25 Cost., degli artt. 41, 47, 48, 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli artt. 6, 13, e 47 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Con tale doglianza deduce, in particolare, l’incompetenza funzionale del Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. pen. poiché era stato più volte denunciato dalla Corte d’Appello di Salerno per calunnia nei confronti di una serie di magistrati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo è manifestamente infondato, rispetto ad entrambe le censure nelle quali esso si articola.

2. Infatti, quanto alla doglianza con la quale il ricorrente assume che l’istanza di ricusazione è stata dichiarata illegittimamente inammissibile per l’omesso deposito di copia del verbale dell’udienza nella quale il Giudice assegnatario del fascicolo avrebbe posto in essere le condotte sottese all’istanza stessa, sebbene egli avesse fatto tempestiva richiesta del verbale e questo non fosse stato reso disponibile dalla cancelleria, occorre osservare quanto segue. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile la dichiarazione di ricusazione alla quale non sia allegata la documentazione a sostegno dei motivi addotti o, nel caso in cui assumano rilievo atti del medesimo procedimento penale, degli atti fondanti la causa di ricusazione (ex aliis, Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682 – 03;

Sez. 5, n. 49466 del 16/09/2019, Aloe, Rv. 277654). Né a differenti conclusioni si può pervenire nella fattispecie in esame sulla scorta dei principi enunciati da Sez. 3, n. 529 del 01/12/2010, dep. 2011, Rv. 249127, secondo cui è ammissibile la dichiarazione di ricusazione, seppur priva della documentazione di riferimento, ove risulti l'oggettiva impossibilità di allegazione contestuale. Tale principio, invero, è stato enunciato in un caso peculiare e ben diverso da quello in discussione nel quale la mancata allegazione della documentazione, costituita dalla trascrizione di una fonoregistrazione, era stata determinata dal mancato deposito di quest'ultima, resa disponibile in data successiva alla presentazione della dichiarazione di ricusazione, come attestato dalla cancelleria del giudice ricusato.

Nell’ipotesi in scrutinio, invece, risulta dall’attestato di cancelleria che il ricorrente ha richiesto alla cancelleria il verbale dell’udienza nella quale il Giudice assegnatario del fascicolo avrebbe avuto la condotta posta a fondamento dell’istanza di ricusazione solo il giorno prima della discussione del collegio su tale istanza. Inoltre, a fronte della mancata consegna del verbale in tempo utile, il ricorrente non risulta abbia rivolto alcun sollecito alla cancelleria. 3.Il primo motivo è manifestamente infondato, anche nella sua seconda parte.

In proposito occorre invero considerare che il provvedimento impugnato si fonda su due distinte rationes decidendi, in quanto le valutazioni in ordine alla non manifesta infondatezza dell’istanza sono state compiute solo ad abundantiam rispetto a quelle sull’inammissibilità per la mancata produzione della documentazione idonea a supportare la fondatezza dei motivi posti a sostegno dell’istanza medesima. Ne deriva che il collegio, in forza della previsione espressa dall’art. 41 cod. proc. pen., ha legittimamente dichiarato inammissibile de plano l’istanza di ricusazione in quanto proposta senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'art. 38 del medesimo codice per non essere stata depositata la documentazione necessaria al relativo esame (Sez. 5, n. 32091 del 29/05/2024, Tidu, Rv. 286783).

Su un piano generale, del resto, questa Corte ha più volte ritenuto manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poiché l'art. 6 CEDU non riguarda i procedimenti o subprocedimenti incidentali e l'art. 111 Cost. rimette all'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (tra le altre, Sez. 5, n. 18522 del 07/03/2017, Palau, Rv. 269896;

Sez. 6, n. 44713 del 08/10/2013, Stara, Rv. 256961).

4. La correttezza del provvedimento censurato in punto di valutazione di inammissibilità preclude qualsivoglia valutazione sulle questioni di merito veicolate dal ricorrente con il secondo motivo.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle questioni prospettate. Vi è infatti che, anche nel procedimento di impugnazione dinanzi a questa Corte, la disposizione espressa dall’art. 44 cod. proc. pen. (secondo cui «con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale»), prevale, quale norma speciale dettata per un peculiare giudizio di natura endo-procedimentale che non si conclude con un provvedimento definitorio, rispetto a quella dettata in via generale per le conseguenze, in punto di determinazione della somma da devolvere, in caso di colpa del ricorrente, alla Cassa delle Ammende, per l’ipotesi di ricorso inammissibile dall’art. 616 del medesimo codice.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso