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Sentenza — n. 26005/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26005/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26005/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, confermando, per il resto, la pena comminata dal Tribunale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26005/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Varesano, con il difensore di fiducia,avv. Fabio Bisceglie, affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che, pur essendo stato correttamente operato il bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti generiche pretermesso nel giudizio di primo grado,la Corte territoriale non ha modificato il trattamento sanzionatorio “finale”, comminando una pena base più elevata.

Parole chiave

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adeguamento della pena commisurazione della pena alleggerimento della pena attenuazione libera della pena proporzionalità della pena commutazione della pena pecuniaria
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Testo completo

ano Giovanni nato a Corato il 07/04/1995 avverso la sentenzadel 18/04/2024 de l la Corte d’Appello di Bari ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Piccirillo,che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, confermando, per il resto, la pena comminata dal Tribunale.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Varesano, con il difensore di fiducia,avv. Fabio Bisceglie, affidandosi ad un unico motivo con il quale denuncia violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che, pur essendo stato correttamente operato il bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti generiche pretermesso nel giudizio di primo grado,la Corte territoriale non ha modificato il trattamento sanzionatorio “finale”, comminando una pena base più elevata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorsoè fondato, per i motivi di seguito indicati. 2.Occorre premettere che nella fattispecie per cui è processo il Tribunale, anche se il ricorrente era stato condannato per il delitto di furto c.d. semplice e non per quello di cui all’art. 624-biscod. pen., aveva erroneamente determinato il trattamento sanzionatorio, sulla base del minimo edittale, senza effettuare il bilanciamento tra le ritenute circostanze aggravanti previste dai n. 2 e 7 dell’art.625 cod. pen. e le concesse circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello ha riconosciuto, a fronte del gravame proposto dall’imputato, l’errore del giudice di primo grado e, all’esito del giudizio di bilanciamento, haritenuto equivalenti le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche.

Sennonché –e questo è il vulnus lamentato dal ricorrente – ha tenuto fermo il trattamento sanzionatorio, assumendo di dover trarre le mosse da una pena base superiore al minimo,stante la gravità dei fatti. 3.Ciò posto, vaconsiderato, su un piano generale, che le Sezioni Unite, nella pronuncia “William Morales”, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale che era sorto all’interno della giurisprudenza di questa Corte sulla questione -in adesione alla più rigorosa concezione analitica e non sintetica del divieto di reformatio in peius, per la quale questonon riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione - hanno affermato che il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante edi qui irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può individuare una pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066). Alla luce di tale principio, nella successiva giurisprudenza di legittimità, che il collegio- sebbene consapevole dell’esistenza di orientamenti non consonanti - condivide, è stato puntualizzato, in fattispecie analoga a quella in esame,che il giudice d'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla mancata applicazione della diminuzione dipena per una circostanza attenuante riconosciuta dalla sentenza di primo grado, non può aumentare lapena base su lla q uale applicare tale diminuzione ( Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829).

Per eadem ratio deve dunque ritenersi che il divieto sancito dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. è violato se, come avvenuto nel caso in esame,la sterilizzazione delle circostanze aggravanti per effetto del bilanciamento compiuto solo nel giudizio di secondo grado con le circostanze attenuanti non comporta una riduzione del trattamento sanzionatorio complessivo poiché il giudice d’appello parte da una pena basepiù elevata rispetto a quella irrogata in primo grado. Una differente declinazione del divieto della reformatio in peius, tale da consentire, anche a fronte di un’impugnazione proposta d a l solo imputato, all’autorità giudiziaria di tenere fermo il trattamento sanzionatorio complessivo sarebbeinvero distonic a in un sistema nel quale è rimess a all e parti processuali la decisione se proporre o meno gravame per contestare gli errori del giudiceanche nella quantificazione della pena.

In detto sistema è in particolare rimesso alla scelta del Pubblico Ministero se proporre impugnazione al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio più elevato. Né quanto osservato è contraddetto dal dovere del giudice di rilevare d’ufficio l’illegalità della pena, poiché detta situazione si realizza esclusivamente a fronte (della differente situazione) di una pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale ( cfr. Sez. U , n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia,Rv. 283689) ed a favore del condannato. 3.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvioper nuovo giudizioad altra sezione della Corte di Appello di Bari.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così decisoin Roma il 07/07/2025 Il Consigl