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Sentenza — n. 25996/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25996/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciandosi de plano, investita dell'impugnazione di Todorov Rosen Siychen, condannato per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il reato estinto per prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 489 cod. pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25996/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il caso in rassegna, difatti, presenta rilevanti peculiarità. L’imputato è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 489 cod. pen. consistito nell’uso di una patente falsa, recante la sua fotografia. Con l’atto di appello, l’imputato, pur se ha chiesto formalmente il proscioglimento, ha dedotto unicamente di aver concorso nella falsificazione di un documento (e quindi di non essersi limitato a usarlo), sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità che valorizza proprio l’apposizione della fotografia del soggetto per ricavarne l’apporto concorsuale.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento facoltà di astenersi dal testimoniare false dichiarazioni senza giuramento reticenza dolosa dei difetti diritti della difesa ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 489 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciandosi de plano, investita dell'impugnazione di Todorov Rosen Siychen, condannato per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il reato estinto per prescrizione.
art. 591 cod. proc. pen
A differenza dell’ipotesi interessata dalla pronuncia della Corte costituzionale, in questo caso la Corte di appello era legittimata a pronunciare una ordinanza de plano ex art. 591 cod. proc. pen.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
A queste condizioni non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, né del giusto processo: nella pacifica assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Presidente - Sent. n. sez. 1096/2025 MARIA TERESA BELMONTE CC - 11/07/2025 ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore - R.G.N. 13914/2025 ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Todorov Rosen Siychen nato in Bulgaria il 07/11/1987 avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio; lette le conclusioni del difensore, avv. Stefania Gullo, che ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciandosi de plano, investita dell'impugnazione di Todorov Rosen Siychen, condannato per il reato di cui all'art. 489 cod. pen., ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il reato estinto per prescrizione.

2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce la nullità della sentenza emessa senza l'instaurazione del contraddittorio tra le parti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25996/2025 Roma, lì, 15/07/2025 Il ricorrente richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La fattispecie in esame esula dall’ambito applicativo della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Il caso in rassegna, difatti, presenta rilevanti peculiarità. L’imputato è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 489 cod. pen. consistito nell’uso di una patente falsa, recante la sua fotografia. Con l’atto di appello, l’imputato, pur se ha chiesto formalmente il proscioglimento, ha dedotto unicamente di aver concorso nella falsificazione di un documento (e quindi di non essersi limitato a usarlo), sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità che valorizza proprio l’apposizione della fotografia del soggetto per ricavarne l’apporto concorsuale.

Quell’atto di appello era inammissibile per carenza di interesse, dato che nella sostanza richiedeva di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, senza ricadute concrete favorevoli per l’imputato. A differenza dell’ipotesi interessata dalla pronuncia della Corte costituzionale, in questo caso la Corte di appello era legittimata a pronunciare una ordinanza de plano ex art. 591 cod. proc. pen. per dichiarare inammissibile l’appello per carenza di interesse e quella inammissibilità sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

La Corte di appello, invece, ha adottato una decisione favorevole all’imputato poiché ha fatto prevalere la causa di estinzione del reato sulla causa di inammissibilità dell’impugnazione. A queste condizioni non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, né del giusto processo: nella pacifica assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. neppure invocate dal ricorrente, l’imputato non ha interesse a proporre ricorso per cassazione per ottenere la caducazione di una decisione a lui estremamente favorevole se confrontata con quella che avrebbe dovuto essere adottata, vale a dire una declaratoria de plano dell’inammissibilità dell’appello con conseguentemente esecutività della condanna di primo grado.

3. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini