Sentenza — n. 25995/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di Filippo Albanese, per varie condotte di bancarotta fraudolenta. Con la medesima CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25995/2025 Roma, lì, 15/07/2025 pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell'accordo, le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 445 comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25995/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di Filippo Albanese, per varie condotte di bancarotta fraudolenta. Con la medesima CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25995/2025 Roma, lì, 15/07/2025 pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell'accordo, le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Presidente - Sent. n. sez. 1095/2025 MARIA TERESA BELMONTE CC - 11/07/2025 ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore - R.G.N. 13729/2025 ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Albanese Filippo nato a Roma il 26/05/1943 avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all’irrogazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e dell’incapacità a esercitare uffici direttivi di qualsiasi impresa per la durata di anni due con eliminazione della stessa; lette le conclusioni del difensore, avv.
Gianluca Carlone, che a chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione nei confronti di Filippo Albanese, per varie condotte di bancarotta fraudolenta. Con la medesima CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25995/2025 Roma, lì, 15/07/2025 pronuncia, ha applicato, inoltre, al di fuori dell'accordo, le pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall.
2. Avverso il provvedimento ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta l’erronea applicazione delle pene accessorie all’esito di un processo definito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con pena detentiva concordata in misura non superiore a due anni di reclusione.
3. Il ricorso è fondato.
4. L’art. 445 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che: «La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale». Nella specie la pena applicata non supera i due anni di pena detentiva, quindi il giudice non avrebbe potuto applicare le pene accessorie fallimentari, come invece ha fatto.
5. Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 216 ultimo comma l. fall., pene che vanno eliminate. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Così deciso l'11/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Maria Morosini Enrico Vittorio Stanislao Scarlini