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Ordinanza — n. 25642/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25642/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25642/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A seguito della richiesta di correzione di errore materiale formulata dall'avv. Francesca Meucci, difensore di Rossana Lombardi e altri, in relazione al dispositivo della sentenza n. 457/2025 della Quinta Sezione penale dell'8 aprile 2025, R.G.N. 22690/2023, pronunciata sul ricorso di Emanuele Giustini e altri, è stata fissata l'attuale procedura camerale per la relativa correzione. Va osservato, in particolare, che nel dispositivo letto all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione pronunciò sentenza n. 457/2025 in relazione al ricorso sopra menzionato e che, per mero errore materiale, nel relativo dispositivo fu indicato come difensore di fiducia di parte civile l'avv. «Menegardi Federico» in luogo dell'avv. «Meucci Francesca».

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25642/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Francesca Meucci, difensore di Rossana Lombardi e altri, in relazione al dispositivo della sentenza n. 457/2025 della Quinta Sezione penale dell'8 aprile 2025, R.G.N. 22690/2023, pronunciata sul ricorso di Emanuele Giustini e altri, è stata fissata l'attuale procedura camerale per la relativa correzione. Va osservato, in particolare, che nel dispositivo letto all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione pronunciò sentenza n. 457/2025 in relazione al ricorso sopra menzionato e che, per mero errore materiale, nel relativo dispositivo fu indicato come difensore di fiducia di parte civile l'avv. «Menegardi Federico» in luogo dell'avv. «Meucci Francesca».

Parole chiave

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correzione di errore materiale difetto formale di procedura risarcimento per errore giudiziario sviamento della giustizia revisione processuale esame di cassazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale del 08/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sul ricorso proposto da: LOMBARDI ROSSANA + ALTRI Nel procedimento nei confronti di: GIUSTINI EMANUELE nato a ROMA il 03/06/1969 MARIN PAOLO nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 26/05/1962 PELLEGRINI MASSIMILIANO nato a SAN DONA' DI PIAVE il 29/01/1966 PIAZZETTA ANDREA nato a PEDEROBBA il 21/02/1970 ZONIN GIOVANNI nato a GAMBELLARA il 15/01/1938 BANCA POPOLARE DI VICENZA (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A seguito della richiesta di correzione di errore materiale formulata dall'avv. Francesca Meucci, difensore di Rossana Lombardi e altri, in relazione al dispositivo della sentenza n. 457/2025 della Quinta Sezione penale dell'8 aprile 2025, R.G.N. 22690/2023, pronunciata sul ricorso di Emanuele Giustini e altri, è stata fissata l'attuale procedura camerale per la relativa correzione. Va osservato, in particolare, che nel dispositivo letto all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione pronunciò sentenza n. 457/2025 in relazione al ricorso sopra menzionato e che, per mero errore materiale, nel relativo dispositivo fu indicato come difensore di fiducia di parte civile l'avv. «Menegardi Federico» in luogo dell'avv. «Meucci Francesca».

2. Pertanto, trattandosi di mero errore materiale, deve procedersi alla correzione del ruolo nei termini sopra indicati. La Cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti. PER QUESTI MOTIVI Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 457/2025 letto all'udienza dell'8 aprile 2025 nel procedimento n. 22690/2023 RG, laddove leggesi avv. Menegardi Federico invece di Meucci Francesca. Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in data 12 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pre