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Ordinanza — n. 25637/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because personal filing by the accused violates mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25637/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the accused personally filed the petition against the appellate court's sentencing decision. The material fact is that Italian procedural law requires all cassation appeals to be signed by registered defense counsel, a rule reinforced by a 2017 legislative amendment. The court ruled that personal filing renders the petition void, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; Personal appeals to the Court of Cassation are inadmissible when filed directly by the accused without the signature of a registered defense counsel, as mandated by current procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility defense counsel requirement cassation procedural rules criminal appeal filing mandatory legal representation diritto a un difensore rappresentanza legale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile posto che, come stabilito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHETTINO UMBERTO nato a NAPOLI il 28/02/1970 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PG GA&PRE STURZO udito il difen

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2025, la Corte d'appello di Torino in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il delitto di atti persecutori e ha confermato nel resto la precedente decisione.

2. L'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando la severità della pena e la mancata commissione del reato addebitatogli.

3. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile posto che, come stabilito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01 «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, cornpresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 marzo 2025 Il C nsigliere e ensore Il Presidente Anna Mau Vessichelli CORTE DI CASSAZION