Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of plea deal issues and material error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant waived specific grounds by accepting a plea agreement. The appellant argued the sentence was disproportionate, but the Court held that such complaints are barred when parties have agreed to a penalty under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the Court noted the alleged error was merely a material mistake in the name or calculation of the fine, which can be corrected under Article 130, paragraph 1-bis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant renounced specific grounds in a plea agreement, and material errors in sentencing can be corrected without cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA ricorso proposto da: Amato Romano nato a MELITO DI PORTO SALVO il 14/12/1970 avverso la sentenza del 27/02/2025 del GIP del Tribunaledi Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere AnnaMaria G loria M uscarella .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato Amato Romanoricorre avverso la sentenza con cui il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione aquattro reati di furtopluriaggravati. Ilmotivo propost o ─ che lamenta difetto di correlazione tra le pena richiesta e concordata e la sent enza, in relazione alla pena pecuniaria irrogata ─ non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (tra le tante, Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della entità della pena applicata, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01;Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Peraltro, nella specie, trattasi di errore materialeeventualmente emendabile ai sensi dell'art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 103 del 2017), che ha tipizzato, come particolare causa di correzione, la rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo. Pertanto, il ricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2025 Il Consigliere estensore I