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Sentenza — n. 25548/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25548/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25548/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di M essina , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 17. 0 5 .202 4 , che condannava Marcellino Giuseppe per il reato di furto aggravato , esclu sa l’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen., ha ridetermina to la pena in quella ritenuta di giustizia. 1.1In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha esclu so la circostanza aggravante della minorata difesa, ridetermina to la pena in ragione della giovane età dell’imputato e delle circostanze oggetto del furto , inerente derrate alimentari, legate a situazioni di precarietà economica, mentre ha ritenuto, attesa la pendenza di altro procedimento per fatti analoghi, di non riconoscere altri benefici, e determinato la pena finale in mesi dieci di reclusione, con revoca della misura cautelare applicata.

Regesto Legislator

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artt. 163 cod. pen; Sentenza — n. 25548/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Riguardo alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed a quelle in punto di trattamento sanzionatorio, le deduzioni sono prive di pregio, in quanto i giudici di merito, con motivazione congrua, spiega no esaurientemente l e ragioni del di n i eg o degli altri benefici , oltre quelli concessi, richiamando “la pendenza di altro procedimento per fatti analoghi”, commesso,ai danni dello stesso esercizio, un mese prima .

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa attenuazione della pena alleggerimento della pena aggravamento della pena sanzioni penali ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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artt. 163 cod. pen
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di manifesta carenza di motivazionee di travisamento della prova , in relazione agli artt. 163 cod. pen.
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Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marcellino Giuseppe nato a MESSINA il 06/06/2003 avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Messina Visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AnnaMaria G loria M uscarella ; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di a ppello di M essina , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 17. 0 5 .202 4 , che condannava Marcellino Giuseppe per il reato di furto aggravato , esclu sa l’aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen., ha ridetermina to la pena in quella ritenuta di giustizia. 1.1In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha esclu so la circostanza aggravante della minorata difesa, ridetermina to la pena in ragione della giovane età dell’imputato e delle circostanze oggetto del furto , inerente derrate alimentari, legate a situazioni di precarietà economica, mentre ha ritenuto, attesa la pendenza di altro procedimento per fatti analoghi, di non riconoscere altri benefici, e determinato la pena finale in mesi dieci di reclusione, con revoca della misura cautelare applicata.

2. Avverso la suindicata sentenza, l’imputatopropone ricorso, affidato a tre motivi,qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di manifesta carenza di motivazionee di travisamento della prova , in relazione agli artt. 163 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen.Si deduce che la Corte d i merito , in punto richiesta del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, non si sarebbe confrontata con il motivo di appello , in particolare riguardo al grado di offensività del fatto, all’ampia confessione resa ed a lla incensuratezza dell’imputato ; deduce , altresì, la mancata applicazione dell’art.131 bis cod. pen. 2.2Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di manifesta carenza di motivazione, in relazione agli artt. 62 bise 133 cod. pen . e 192 e 533 cod. proc. pen., pen., deducendo il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.3Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e vizio di manifesta carenza di motivazione, in relazione agli artt. 56 e 133, cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen., pen., in punto di trattamento sanzionatorio , deducendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla eccessività della pena e sulla riduzione operata per il tentativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorsoè nel complesso infondato e merita il rigetto .

2. Riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen ., il motivo non è consentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Riguardo alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed a quelle in punto di trattamento sanzionatorio, le deduzioni sono prive di pregio, in quanto i giudici di merito, con motivazione congrua, spiega no esaurientemente l e ragioni del di n i eg o degli altri benefici , oltre quelli concessi, richiamando “la pendenza di altro procedimento per fatti analoghi”, commesso,ai danni dello stesso esercizio, un mese prima .

La doglianza è, peraltro, generica in quanto il ricorrente si limita ad affermare che la Corte territoriale non avrebbe osservato l'obbligo motivazionale. Nella specie, viene puntualmente ricostruito il ragionamento, fondato su un giudizio prognostico negativo, che ha condotto a negare i benefici richiesti: devono pertanto considerarsi implicitamente disattese quelle deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con l’argomentazione svolta. La Corte d’appello, confrontandosi con il ricorso, ha, comunque, ritenuto di mitigare la pena, tenendo conto dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., richiamando la giovane età dell’imputato e i beni oggetto del furto ( derrate alimentari), obiettivamente legato a situazioni di precarietà economica. 3.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decisoin Roma il 15/05/20