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Sentenza — n. 24912/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24912/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24912/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Michele Barbagallo (imputato del reato di minaccia aggravata) per difetto della necessaria condizione di procedibilità, in ragione dell’intervenuta remissione della querela.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 612 comma 2 cod. pen; Sentenza — n. 24912/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 612 cod. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare la procedibilità d’ufficio del reato, essendo stata contestata l’aggravante dell’uso dell’arma, espressamente menzionata nel capo d’imputazione ed illogicamente ritenuta, dal Tribunale, non funzionale alla minaccia.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale permesso di promuovere un procedimento penale aggravamento della pena violenza o minaccia contro le autorità incendio intenzionale aggravato modifica di misure cautelari

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 612 cod.
art. 612 comma 2 cod. pen
Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 612 cod.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Rosa Anna Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 669/2025 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini UP – 27/05/2025 Renata Sessa R.G.N. 10596/2025 Anna Maria Gloria Muscarella Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania nel procedimento a carico di Barbagallo Michele nato a Paternò il 5 marzo 1981 avverso la sentenza del 10 febbraio 2025 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente; letta la memoria depositata l’11 maggio 2025 dall’avv.

Maria Falico, nell’interesse dell’imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24912/2025 Roma, lì, 07/07/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Michele Barbagallo (imputato del reato di minaccia aggravata) per difetto della necessaria condizione di procedibilità, in ragione dell’intervenuta remissione della querela.

2. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 612 cod. pen., nella parte in cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare la procedibilità d’ufficio del reato, essendo stata contestata l’aggravante dell’uso dell’arma, espressamente menzionata nel capo d’imputazione ed illogicamente ritenuta, dal Tribunale, non funzionale alla minaccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha esteso il regime di procedibilità a querela ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio (puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni) e, fra questi, riformulando gli artt. 612 e 623-ter c.p., anche per il reato di minaccia (divenuto procedibile a querela anche in presenza di recidiva). Non però, laddove, per quel che rileva in questa sede, la minaccia sia stata commessa con l’utilizzo di armi, tale potendosi intendere anche un semplice cacciavite, strumento che, al di là della sua diffusione e dell'ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui, può, in determinate circostanze, essere usato per offendere e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di arma di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 51237 del 04/07/2014, Basile, Rv. 261729). In questi casi, il reato rimane procedibile d’ufficio e l’eventuale remissione di querela diviene irrilevante.

3. Ebbene, all’imputato è contestato il delitto previsto e punito dall'art. 612 comma 2 cod. pen., per aver gravemente minacciato di un danno ingiusto Salvatore Rosario La Delfa, brandendo un cacciavite e dicendogli che gli avrebbe sfondato la testa, nonché affermando che gliel'avrebbe fatta pagare, che l'avrebbe fatto sciogliere nell'acido e che gli avrebbe fatto cavare anche l'altro occhio.

4. Il Tribunale ha escluso l’aggravante ritenendo che l’arma non avesse avuto un ruolo specifico nella consumazione del reato. La motivazione è oggettivamente assertiva (e, quindi, apparente) in quanto, nella parte argomentativa (l’arma non è stata funzionale alla consumazione del reato), non indica gli elementi di fatto o di diritto sui quali l’assunto si fonda.

5. Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, in diversa composizione fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania. Così deciso il 27 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli