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Sentenza — n. 24707/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24707/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24707/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Vincenzo Giandomenico responsabile, nella sua qualità di liquidatore della Vitali s.r.l. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24707/2025 Roma, lì, 04/07/2025 (dichiarata fallita il 16 luglio 2018), del reato di bancarotta semplice documentale (già così riqualificata in primo grado l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta), per non aver tenuto la prescritta documentazione contabile, negli ultimi tre anni di vita della società.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24707/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Lo stesso Codice di autoregolamentazione, d’altronde, all’art. 3, contempla espressamente, quale legittimo impedimento (purché debitamente dichiarato o comunicato), solo la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento, per il quale sia prevista la sua anche non obbligatoria presenza (Sez. 3, n. 47583 del 06/11/2024, non massimata). Cosicché, a contrario, ove non sia contemplata la presenza del difensore, non è configurabile – neanche logicamente – un suo legittimo impedimento.

Parole chiave

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omissione della contabilità documenti mancanti produzione di documenti finanziari bancarotta fraudolenta consegna di documenti contabilità commerciale
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Anna Rosa Miccoli - Presidente - Sent. n. sez. 562/2025 Tiziano Masini UP – 06/05/2025 Andreina Occhipinti R.G.N. 7540/2025 Maria Teresa Belmonte Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giandomenico Vincenzo nato a Gioia del Colle il 16 aprile 1966 avverso la sentenza del 23 maggio 2024 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Vincenzo Giandomenico responsabile, nella sua qualità di liquidatore della Vitali s.r.l. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24707/2025 Roma, lì, 04/07/2025 (dichiarata fallita il 16 luglio 2018), del reato di bancarotta semplice documentale (già così riqualificata in primo grado l’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta), per non aver tenuto la prescritta documentazione contabile, negli ultimi tre anni di vita della società.

2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione ed afferente alla ritenuta responsabilità del ricorrente. La difesa deduce che la tenuta della contabilità era stata affidata ad un commercialista che, sentito in dibattimento, avrebbe dichiarato di aver consegnato tutta la documentazione al curatore; curatore che, dal canto suo, avrebbe dichiarato di aver rinvenuto tutta la documentazione contabile, recuperando altrove quella non consegnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va precisato che l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa del ricorrente, in conseguenza della dichiarata adesione all’astensione collettiva dalle udienze (deliberata dall'Unione Camere Penali Italiane per i giorni 5, 6 e 7 maggio 2025) non può essere accolta. Nel giudizio di cassazione, infatti, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, le parti non hanno diritto di partecipare all’udienza camerale, per cui l'istanza di rinvio presentata dal difensore (che dichiari di aderire all'astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria) è priva di effetti (Sez.5, n. 26764 del 20/04/2023, Rv.284786).

Lo stesso Codice di autoregolamentazione, d’altronde, all’art. 3, contempla espressamente, quale legittimo impedimento (purché debitamente dichiarato o comunicato), solo la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento, per il quale sia prevista la sua anche non obbligatoria presenza (Sez. 3, n. 47583 del 06/11/2024, non massimata). Cosicché, a contrario, ove non sia contemplata la presenza del difensore, non è configurabile – neanche logicamente – un suo legittimo impedimento.

2. Ciò considerato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto delle esplicite dichiarazioni rese dal curatore, che ha dato atto dell’omesso deposito della documentazione contabile richiesta, né da parte dell’imputato, né del suo commercialista. A fronte di ciò, il ricorrente, senza offrire (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza, Sez. 1, n. 47499, del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Tagliente, Rv. 236689) la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante, di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167), si limita a riproporre le medesime argomentazioni già prospettate al giudice d’appello, confutandone l’accertamento di merito e producendo uno stralcio delle dichiarazioni rese dal curatore in dibattimento.

In questi termini, la censura difensiva si risolve in una diversa valutazione del contenuto dichiarativo di un mezzo di prova assunto in dibattimento, così postulando una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, attività che, com’è noto, è preclusa a questa Corte in quanto riservata in via esclusiva al giudice di merito.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli