Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24706/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24706/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Anna Rosa Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 719/2025 Luciano Cavallone CC – 15/05/2025 Anna Maria Gloria Muscarella R.G.N. 13314/2025 Matilde Brancaccio Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Amato Andrea nato a Melito di Porto Salvo il 23 ottobre 1992; avverso la sentenza del 25 febbraio 2025 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 24706/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. sez. 719/2025 Luciano Cavallone CC – 15/05/2025 Anna Maria Gloria Muscarella R.G.N. 13314/2025 Matilde Brancaccio Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Amato Andrea nato a Melito di Porto Salvo il 23 ottobre 1992; avverso la sentenza del 25 febbraio 2025 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile atti impugnabili risarcimento per atto illecito impugnabilità della decisione di rinvio azione di contestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624-bis cod. pen
- che il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha applicato ad Andrea Amato la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Grazia Anna Rosa Miccoli - Presidente - Ord. n. sez. 719/2025 Luciano Cavallone CC – 15/05/2025 Anna Maria Gloria Muscarella R.G.N. 13314/2025 Matilde Brancaccio Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Amato Andrea nato a Melito di Porto Salvo il 23 ottobre 1992; avverso la sentenza del 25 febbraio 2025 del Tribunale di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha applicato ad Andrea Amato la pena da lui concordata con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia violazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta qualificazione del reato in termini di delitto consumato; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24706/2025 Roma, lì, 04/07/2025 - che il motivo è inammissibile in quanto l’art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena, laddove, in concreto, si deduce solo un assetto vizio in ordine al giudizio di responsabilità; - che la questione sottoposta alla valutazione di questa Corte non attiene all'esatta qualificazione del fatto oggetto dell'imputazione, ma alla prova della concreta sussistenza della fattispecie consumata.

E tanto rende inammissibile la censura, perché proposta fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, infatti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023), circostanza in concreto insussistente; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Grazia Rosa Anna Miccoli