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Sentenza — n. 24579/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24579/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLITI FRANCO nato a LOCRI il 08/06/1972 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 127 cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 127, comma 9 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24579/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Mammoliti, è affidato a un unico motivo, con il quale si duole dell’omessa notifica, a esso difensore, dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, rilevando che la notifica è avvenuta presso un avvocato omonimo del medesimo foro.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici perseguimento penale per truffa sottrazione di energia notificazione elettronica furto di lieve entità reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 127 cod. proc. pen
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all'art.591 cod.
art. 585 cod. proc. pen
251565), e nel caso in cui l'inammissibilità dell'appello scaturisca dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., essa va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art.
art. 127, comma 9 cod. proc. pen
La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod.
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLITI FRANCO nato a LOCRI il 08/06/1972 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria , che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto nell’interesse di Franco Polito avverso la sentenza del Tribunale di Locri, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Mammoliti, è affidato a un unico motivo, con il quale si duole dell’omessa notifica, a esso difensore, dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, rilevando che la notifica è avvenuta presso un avvocato omonimo del medesimo foro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.Dalla consultazione degli atti – a cui il Giudice di legittimità accede in ragione del vizio processuale dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro , Rv. 220092 ) - emerge riscontro a quanto affermato dalla Corte di appello circa la tardività del gravame di merito.

2. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all'art.591 cod. proc. pen., comma 2, la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d'ufficio" (Sez. 6, n.48752 del 22/11/2011, Maddaluno, Rv. 251565), e nel caso in cui l'inammissibilità dell'appello scaturisca dal mancato rispetto dei termini per l'impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., essa va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127, comma 9 cod. proc. pen., secondo cui l'inammissibilitàdell'atto introduttivo del procedimento camerale è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.(Sez. 3, n. 745 del 02/10/2018 (dep.2019), Rv.274570).

3. Ne discende che l’impugnazione proposta nel caso di specie nell’interesse del Politi poteva essere dichiarata inammissibile con ordinanza adottata de plano, ovvero, senza instaurazione del contraddittorio tra le parti, e, che conseguentemente, alcun avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello era dovuto al difensore del ricorrente, appunto perché la tardività del ricorso –che non è contestata dal ricorrente – poteva essere dichiarata inaudita altera parte. 4.A tanto si aggiunge che la deduzione difensiva circa la affermata omonimia con altro avvocato del medesimo foro -che sarebbe stata alla base dell’erronea notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, inoltrato dalla cancelleria della Corte di appello – resta una mera deduzione difensiva, in assenza di riscontro documentale di cui non v’è traccia nel ricorso, nel quale manca finanche la indicazionedel codice fiscale del difensore proponente. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 maggio 2025 Il Consigliere estensore Maria T