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Ordinanza — n. 24574/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet strict grounds for challenging plea agreement sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging plea agreement sentences. The appellant argued the lower court omitted statutory acquittal causes, but the prosecution and defense agreed that only limited grounds apply to such sentences. The court ruled that the appeal violated procedural restrictions, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific grounds; appeals based on omitted acquittal causes are inadmissible de plano.

Parole chiave

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plea agreement sentence inadmissible appeal omitted acquittal causes procedural restrictions de plano ruling esame di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 23 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Sacchettino Cristofaro, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24574/2025 Roma, lì, 03/07/2025 La parte, con un unico motivo di ricorso, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ALFREDO GUARDIANO RENATA SESSA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - Ord. n. sez. 531/2025 CC - 10/04/2025 R.G.N. 10160/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCHETTINO CRISTOFARO nato a NAPOLI il 26/04/1967 avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 23 gennaio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Sacchettino Cristofaro, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 56-624-625 e 477-482 cod. pen.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24574/2025 Roma, lì, 03/07/2025 La parte, con un unico motivo di ricorso, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata per omessa valutazione delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Pierangelo Cirillo Grazia Rosa Anna Miccoli