Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23676/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23676/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23676/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma, in funzione di giudice del rinvio, ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di Luca Nicastro, per complessivi 102 giorni, relativamente ai periodi di detenzione nel carcere di Regina Coeli di Roma; mentre harespinto nel resto il reclamo. In particolare, per quanto qui interessa, in conformità con la decisione di prima istanza, ha escluso una violazione dell'art. 3 CEDU con riguardo alla detenzione dal 9 ottobre 2017 all’8 settembre 2018 presso il carcere di Cassino, poiché rispetto alla doglianza dedotta (presenza di scarafaggi nella cella), l'Amministrazione carceraria si era prontamente attivata per risolvere il problema.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 627 comma 3 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23676/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il provvedimento ricorre Luca Nicastro, tramite i l difensore, articolando un unico motiv o , con i l qual e denuncia l’inosservanza dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen.e dell'art. 35 ter ord. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione dell'ordinanza sarebbe meramente apparente, poiché fondata sulla elencazione delle date degli interventi di disinfestazione, senza alcuna valutazione delle caratteristiche iniziali dell'infestazione, degli interventi effettuati e dei risultati eventualmente ottenuti. Osserva che la custodia di un essere umano in celle infestate da scarafaggi integra un "trattamento disumano e degradante" ed evidenzia che i ripetuti interventi di disinfestazione sono testimonianza di un problema mai risolto.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti del detenuto controllo periodico della detenzione lavoro del detenuto amministrazione penitenziaria misura terapeutica stazionaria regime penitenziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 627 comma 3 cod. proc. pen
Avverso il provvedimento ricorre Luca Nicastro, tramite i l difensore, articolando un unico motiv o , con i l qual e denuncia l’inosservanza dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen.e dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nicastro Luca nato a Roma il 25/08/1974 avverso l'ordinanza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleMarco Patanello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma, in funzione di giudice del rinvio, ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di Luca Nicastro, per complessivi 102 giorni, relativamente ai periodi di detenzione nel carcere di Regina Coeli di Roma; mentre harespinto nel resto il reclamo. In particolare, per quanto qui interessa, in conformità con la decisione di prima istanza, ha escluso una violazione dell'art. 3 CEDU con riguardo alla detenzione dal 9 ottobre 2017 all’8 settembre 2018 presso il carcere di Cassino, poiché rispetto alla doglianza dedotta (presenza di scarafaggi nella cella), l'Amministrazione carceraria si era prontamente attivata per risolvere il problema.

2. Avverso il provvedimento ricorre Luca Nicastro, tramite i l difensore, articolando un unico motiv o , con i l qual e denuncia l’inosservanza dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen.e dell'art. 35 ter ord. pen. Il ricorrente sostiene che la motivazione dell'ordinanza sarebbe meramente apparente, poiché fondata sulla elencazione delle date degli interventi di disinfestazione, senza alcuna valutazione delle caratteristiche iniziali dell'infestazione, degli interventi effettuati e dei risultati eventualmente ottenuti. Osserva che la custodia di un essere umano in celle infestate da scarafaggi integra un "trattamento disumano e degradante" ed evidenzia che i ripetuti interventi di disinfestazione sono testimonianza di un problema mai risolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 2.La motivazione del Tribunale di sorveglianza continua ad essere apparente. 2.1. Con la sentenza rescindente (n. 13025 del 20/12/2024, dep. 2025), la prima sezione della Corte di cassazione, a proposito del tema ancora in discussione,ha osservato quanto segue: «Ad analoga conclusione annullamento deve pervenirsi con riferimento al periodo di detenzione patito da Nicastro a Cassino, connotato, tra l'altro, dalla denunciata presenza, in cella, di scarafaggi che il Tribunale di sorveglianza reputa verosimile ma, nondimeno, non incidente, in misura decisiva, sulle complessive condizionidella detenzione in ragione della “valutazione soggettiva del detenuto in merito alla frequenza e all'adeguatezza degli interventi di disinfestazione”.

La — invero laconica — decisione impugnata si fonda sull'assunto che, accertati sia la fonte del disagio (gli scarafaggi) che l'attivazione dell'amministrazione al fine di porvi rimedio (gli interventi di disinfestazione), l'intollerabilità della situazione determinatasi è rimessa alla sensibilità individuale del detenuto e non è, dunque, suscettibile di oggettiva valutazione, sicché la segnalata disfunzione igienico-ambientale «non può essere considerata al fine di pervenire alla conclusione che l'intero periodo di detenzione nella Casa Circondariale di Cassino abbia procurato al reclamante un pregiudizio meritevole di ristoro».

La predetta valutazione, deve essere qui osservato, soffre di un intrinseco ed insuperabile limite logico, prima ancora che giuridico, perché non è preceduta dall'indicazione delle circostanze in cui l'amministrazione è stata chiamata ad intervenire per risolvere il problema né delle iniziative a tal fine poste in essere, ovvero del numero e della frequenza degli operati interventi di disinfestazione, ciò che consentirebbe di apprezzare compiutamente la portata dell'affermazione sottesa al rigetto, per questa parte, del reclamo che, altrimenti, resta confinata nella sfera della mera apparenza.

Considerato, ulteriormente, che la rilevanza del profilo controverso deve essere apprezzata alla luce delle complessive condizioni detentive che hanno connotato quel determinato periodo, deve concludersi, anche in questo caso, per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, cui è demandato un nuovo giudizio sul punto, libero nell'esito ma emendato dal vizio riscontrato». 2.2. L’ordinanza impugnata si è sottratta al compito demandatogli dalla Corte di cassazione, poiché si esaurisce nella mera elencazione de gli interventi di disinfestazione effettuati dalla amministrazione carceraria , senza indicare né la situazione di partenza,né i risultati ottenuti e senza formulare un apprezzamento circa le complessive condizioni detentive.

3. Consegueche il provvedimento impugnato va nuovamente annullato con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M Annullal’ordinanza impugnat a con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma