Sentenza — n. 23674/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Manuela Halilovic e Brenda Halilovic in ordine al delitto di furto pluriaggravato; nei confronti della seconda, però, ha ridotto la pena inflitta, correggendo gli errori commessi dal Tribunale sulla omessa applicazione del criterio di contemperamento di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23674/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Brenda Halilovic è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 3.1. La doglianza sul la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenzadi legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4, paragrafo 4.2. sentenza impugnata). 3.2. Le censure sul riconoscimento della recidiva e sulla applicazione immotivata dell'aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. sono inedite e generiche.
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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Halilovic Manuela nataa Roma il 12/07/1998 2. Halilovic Brenda nataa Roma il 19/07/1993 avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleNicola Lettieri, che ha chiesto di rigettare i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Manuela Halilovic e Brenda Halilovic in ordine al delitto di furto pluriaggravato; nei confronti della seconda, però, ha ridotto la pena inflitta, correggendo gli errori commessi dal Tribunale sulla omessa applicazione del criterio di contemperamento di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.
2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono le imputate, con un unico atto a firma del comune difensore, contestando: -per Manuela Halilovic, l'eccessiva severità della pena inflitta; -per Brenda Halilovic, l'assenza dei presupposti della recidiva, l’ingiustificata applicazione dell'aumento facoltativo ex art. 63, comma quarto cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. I ricorsi, propostiin data successiva al 30 giugno 2024, sono stati trattat i in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. 2.Il ricorso di Manuela Halilovic è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha fornito adeguata motivazione sulla congruità della pena inflitta dal primo giudice, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sulle contestate aggravanti (cfr. pag. 3, paragrafo 4.1. sentenza impugnata).
3. Il ricorso di Brenda Halilovic è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 3.1. La doglianza sul la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenzadi legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4, paragrafo 4.2. sentenza impugnata). 3.2. Le censure sul riconoscimento della recidiva e sulla applicazione immotivata dell'aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. sono inedite e generiche.
Con l'atto di appello, l'imputata, senza contestare il riconoscimento della recidiva e l' an dell'aumento di pena a tale titolo , si era limitata a denunciare l‘illegittimità del quantumdi aumentoper la recidiva, perché determinato dal primo giudice nella misura della metà, invece di quella di un terzo ex art. 63 comma quarto, cod. pen., data la concorrenza di più circostanze aggravantiad effetto speciale. La Corte di appello ha accolto la censura, correggendo l'errore del Tribunale; pertanto non residuano ulteriori spazi di doglianza. Il motivo,peraltro,è intrinsecamente generico, poiché neppure indica in base a quali concreti elementi, in tesi pretermessi, la Corte di appello non avrebbe dovuto applicare l'ulteriore aumento di un terzoai sensi del citato art. 63 comma quarto, cod. pen.
4. Consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dellericorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna le ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.