Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23635/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23635/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23635/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l’ordinanza impugnata, del 19.2.2025, il Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di Goglia Vincenzo avverso il provvedimento del G.i.p., che aveva, a sua volta, rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata nei confronti dell’istante in relazione ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/90, provvisoriamente ascrittigli. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione dei reati per i quali è intervenuta la condanna del prevenuto alla pena di anni 10 di reclusione, in mancanza di elementi che attestino la dissociazione dello stesso dal clan capeggiato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23635/2025 Roma, lì, 24/06/2025 dallo zio Andretta Salvatore, non è possibile superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, né quella, assoluta, di adeguatezza della sola misura custodiale in carcere. 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, violazione di legge in relazione agli articoli 275, comma 1-bis e 275, comma 3, del codice di rito e art. 4- bis O.P. In particolare, con l'atto di appello si era evidenziato il ruolo estremamente marginale del Goglia nell'ambito dell'associazione, quale partecipe del sodalizio col mero ruolo di accompagnatore dell’Andretta, ed il fatto che al medesimo non sono ascritti i reati-fine contestati agli altri coimputati (tranne che per una sola ipotesi di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 relativa all'acquisto di 50,3 grammi di cocaina da Andretta Andrea per rivenderlo a terzi).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 c.p, art. 416-bis cod. pen, art. 73 d.p.r. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23635/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice della cautela al fine di valutare l'esistenza del divieto di mantenimento della custodia in carcere avrebbe dovuto esaminare tutti gli elementi che, ove chiaramente dimostrativi dell'assenza di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata, non giustificano la protrazione della custodia intramuraria. Si aggiunga che il Goglia, proprio in ragione del ruolo partecipativo marginale per cui è stato condannato, è impossibilitato a collaborare, come testualmente sancisce il comma 1-bis dell'art. 4-bis l. 354/75.

Parole chiave

Generato dall'IA
pena privativa della libertà semiprigionia detenuto personale carcerario aiuto all'evasione di detenuti assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 c.p
art. 416-bis cod. pen
Occorre premettere che il ricorrente è stato condannato, tra l’altro, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
art. 73 d.p.r. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Discende che esso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, per legge, ex art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Sent. n. sez. 758/2025 RENATA SESSA - Relatore - CC - 21/05/2025 PAOLA BORRELLI R.G.N. 11264/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Goglia Vincenzo nato a NAPOLI il 17/01/1989 avverso l'ordinanza del 19/02/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria conclusiva del difensore, avv. Giovanni Bianco, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contro-deducendo ai rilievi del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, del 19.2.2025, il Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice ex art. 310 c.p.p., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di Goglia Vincenzo avverso il provvedimento del G.i.p., che aveva, a sua volta, rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata nei confronti dell’istante in relazione ai reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e agli artt. 74 e 73 D.P.R. n. 309/90, provvisoriamente ascrittigli. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione dei reati per i quali è intervenuta la condanna del prevenuto alla pena di anni 10 di reclusione, in mancanza di elementi che attestino la dissociazione dello stesso dal clan capeggiato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23635/2025 Roma, lì, 24/06/2025 dallo zio Andretta Salvatore, non è possibile superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, né quella, assoluta, di adeguatezza della sola misura custodiale in carcere. 2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, violazione di legge in relazione agli articoli 275, comma 1-bis e 275, comma 3, del codice di rito e art. 4- bis O.P. In particolare, con l'atto di appello si era evidenziato il ruolo estremamente marginale del Goglia nell'ambito dell'associazione, quale partecipe del sodalizio col mero ruolo di accompagnatore dell’Andretta, ed il fatto che al medesimo non sono ascritti i reati-fine contestati agli altri coimputati (tranne che per una sola ipotesi di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 relativa all'acquisto di 50,3 grammi di cocaina da Andretta Andrea per rivenderlo a terzi).

Alla luce delle specifiche modalità di partecipazione al sodalizio, a fronte dell'obiettiva perduranza della custodia intramuraria di tutti gli altri partecipi nei diversi ruoli operativi del sodalizio, e sulla scorta del fatto che la detta misura meno afflittiva sarebbe stata eseguita in un luogo distinto e distante da quello nei quali ebbero a verificarsi i fatti contestati (ovvero, presso la cooperativa sociale “La volta buona” con sede operativa in Taurianova gestita da padre Antonio Cannata), con l'appello si era insistito nella chiesta sostituzione, invocando anche lo stato di incensuratezza del ricorrente, e il lungo periodo patito in carcere, in quanto ristretto dal 17 luglio 2023.

A fronte di tali argomenti il Tribunale ha rigettato l'appello – si sostiene - sulla base di un processo logico-giuridico non condivisibile, oltre che apodittico e contraddittorio, fondato su una motivazione meramente apparente. Innanzitutto, il Tribunale del riesame non considera quanto previsto dall'art. 275, comma 2, nella parte in cui dispone che, contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, sicché è evidente che non possono prevalere le valutazioni compiute in fase cautelare rispetto alla pronuncia adottata in fase di merito.

Nel caso di specie, la tipologia della contestazione a forma ‘chiusa’ ed il ruolo marginale attribuito al Goglia non consentono neanche allo stesso di poter dare, pur volendo, qualunque forma di “collaborazione”. Il Tribunale del riesame, inoltre, non tiene conto del combinato disposto degli articoli 275 e 4-bis O.P., atteso che è a quest'ultima disposizione, ancorché richiamata nell'ordinamento penitenziario, che occorre far riferimento per l'individuazione del catalogo dei reati ostativi al divieto di mantenimento della custodia cautelare in carcere, che potrà essere sostituita con quella meno afflittiva allorquando non sussistono elementi per affermare il crimine organizzato.

Nel caso in esame, sono proprio le modalità dei fatti e la personalità dell'autore – che si è limitato in un’occasione a fare da autista all’Andretta senza neppure partecipare all’incontro - a rendere palese l'assenza di qualsivoglia collegamento con il contesto criminale organizzato. In buona sostanza, il Tribunale si è esclusivamente soffermato sul dato oggettivo del carattere ostativo del tipo di reato laddove, invece, avrebbe dovuto anche tener conto del principio di adeguatezza e proporzione della misura a fronte del delitto contestato, e motivare, anche al sol fine di disattenderle, sulle doglianze della difesa.

Il giudice della cautela al fine di valutare l'esistenza del divieto di mantenimento della custodia in carcere avrebbe dovuto esaminare tutti gli elementi che, ove chiaramente dimostrativi dell'assenza di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata, non giustificano la protrazione della custodia intramuraria. Si aggiunga che il Goglia, proprio in ragione del ruolo partecipativo marginale per cui è stato condannato, è impossibilitato a collaborare, come testualmente sancisce il comma 1-bis dell'art. 4-bis l. 354/75.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale, presso questa Corte, A. Balsamo, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell’imputato, avv. Giovanni Bianco, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contro-deducendo ai rilievi del P.G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Occorre premettere che il ricorrente è stato condannato, tra l’altro, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Sicché sia il G.u.p. che il Tribunale del riesame (al quale era stata, in sede di appello, devoluta unicamente la questione relativa al rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare custodiale con quella domiciliare), hanno fondato il diniego della chiesta sostituzione sul disposto normativo di cui all’art. 275, comma 3, del codice di rito, che, in relazione ai soggetti per i quali ricorrono gravi indizi di colpevolezza - ma il discorso ovviamente non muta in caso di condanna – in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., pone una doppia presunzione, una di tipo relativo in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed una assoluta quanto alla adeguatezza e proporzionalità della sola custodia cautelare in carcere.

In particolare, i giudici hanno ritenuto che non fossero emersi elementi per superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari – in assenza di una neppure prospettata rescissione dal vincolo associativo -, e su tale presupposto hanno ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate, per espressa previsione normativa, solo mediante la custodia cautelare in carcere, e non fossero, quindi, suscettibili di tutela mediante la misura domiciliare invocata con la richiesta difensiva – affetta dunque, a monte, da palese inammissibilità nella misura in cui pretende, in evidente contrasto con la presunzione assoluta della necessità della sola custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275 comma 3 citato, la sostituzione della custodia cautelare con quella domiciliare.

A fronte di tali dirimenti argomenti, il ricorso ripropone il tema della sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, che in realtà non è proprio proponibile nel caso di specie, dal momento che il Goglia è stato, oramai, condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ossia per un reato per il quale l’art. 275, comma 3, c.p. prevede che, ove non sia superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari – non ritenuta superabile, nella fattispecie in scrutinio, alla stregua degli addotti elementi della incensuratezza, del ruolo svolto, del non consistente periodo di restrizione in carcere, a fronte dell’assenza di segnali di una intervenuta rescissione dei legami con l’associazione - non sia possibile applicare una misura cautelare diversa da quella massima della custodia in carcere (cfr.

Corte Cost. n. 191/2020 del 31.7.2020, che ha ribadito la ragionevolezza di tale presunzione assoluta, nonché l’ordinanza n. 136 del 2017, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere confermata dalla legge n. 47 del 2015 in relazione alla fattispecie di partecipazione all'associazione mafiosa. Cfr. altresì Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857 – 01, che ha ribadito che in tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia, laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria).

Tale tema, il ricorso, peraltro, ripropone fondandolo sul ruolo assunto dal ricorrente rispetto alla consorteria, che, secondo la difesa, sarebbe marginale al punto da consentire di sganciare – così sembra affermarsi neppure troppo velatamente in ricorso - il Goglia dal contesto di criminalità in cui operava lo zio, che egli si sarebbe limitato ad accompagnare ad incontri dall’incerto contenuto. Ciò si sostiene bypassando la qualifica formale in termini di partecipe di associazione di stampo camorristico, oramai accertata e cristallizzata in una sentenza di condanna (alla pena di anni dieci di reclusione).

Per di più si ripropone l’assunto riferendosi, del tutto inappropriatamente, al disposto di cui all’art. 4-bis O.P., che riguarda ben altro ambito e nulla ha a che vedere con l’applicazione del comma terzo dell’art. 275 comma 3, oltre che ad una pretesa impossibilità di collaborazione da parte del ricorrente in considerazione del ruolo dal medesimo svolto, rimasta priva di evidenza disponibile ed in ogni caso fondata su generica prospettazione legata sempre al discorso di fondo della marginalità della condotta del ricorrente che, per la difesa, sarebbe talmente sfumata da essere priva di contenuti. 1.2.

Il ricorso allude, per altro verso, genericamente, alla contestazione “chiusa” elevata in imputazione (al 18.1.2023), senza, tuttavia, argomentare nulla di specifico al riguardo, né tanto meno fare riferimento a ciò che è stato eventualmente, effettivamente, accertato ed affermato nella sentenza di condanna. Laddove la “chiusura” ad una determinata data della contestazione, da parte del pubblico ministero che formula l’imputazione, non può ritenersi automaticamente indicativa della cessazione, alla data indicata dal P.M., della pericolosità, che il legislatore ha ritenuto, piuttosto, legata al tipo di struttura associativa tipica e specifica dell’associazione di stampo mafioso, che si connota per la sua tendenziale stabilità e per i caratteri costitutivi suoi propri, e quindi persistente in assenza di elementi che, in concreto, attestino lo sgretolamento dell’associazione medesima ovvero la definitiva cessazione della sua operatività.

Il superamento della presunzione di pericolosità che accompagna il reato di cui all’art. 416- bis cod. pen. dalla fase delle indagini al giudizio, richiede, invero, l’emergenza di elementi concreti positivi, in mancanza dei quali, unica misura reputata idonea dal legislatore è quella della custodia in carcere. E tale presunzione trova ragion d’essere, come ha precisato la Corte Costituzionale nel sancirne più volte la ragionevolezza nelle sue pronunce che hanno affrontato il tema, proprio nella particolarità della natura permanente dell’associazione di stampo mafioso, che, a differenza dell’associazione in genere, si connota per quelle caratteristiche di "appartenenza", tendenzialmente perdurante, al sodalizio mafioso su cui si basa la (legittima) presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere rispetto ai partecipi dell'associazione , ossia per la sua tendenziale, connaturale, stabilità, per le peculiari caratteristiche che contraddistinguono il contesto associativo di tipo mafioso, il quale per la forza di intimidazione e le condizioni di assoggettamento e di omertà che esprime, fa ritenere le misure cautelari minori insufficienti a troncare i rapporti tra indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità (cfr. la sentenza n. 191 del 2020, nonché l'ordinanza n. 136 del 2017, con cui la Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere confermata dalla legge n. 47 del 2015 in relazione alla fattispecie di partecipazione all'associazione mafiosa, ha ribadito il concetto di stabile inserimento nell'associazione di tipo mafioso, il quale, per le caratteristiche del vincolo, capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile con misure cautelari "minori" - § 2.8).

Né, tanto meno, potrebbe rilevare, nel caso di specie, di per sé, il tempo, non consistente, trascorso dalla esecuzione della misura, non avendo peraltro, neppure al riguardo, il ricorso indicato elementi di valutazione, limitandosi ad un mero generico riferimento ad esso. 1.3.Si osserva, infine, che la difesa, pur ammettendo, che a fronte della pronuncia di condanna non si possa mettere in discussione la gravità indiziaria, facendo leva sul comma 1-bis del medesimo art. 275, ritiene di poter superare la presunzione di legge valorizzando, in contrasto con la sentenza di condanna che ha condannato il Goglia per il reato di associazione di stampo mafioso, il ruolo del ricorrente nei suindicati termini del tutto ridimensionativi, che finiscono in realtà con il far degradare la partecipazione ascritta al Goglia, e recepita dal giudice, come messa a disposizione del clan e del suo capo clan, a meri sporadici accompagnamenti privi di una effettiva portata criminale.

È evidente che una tale impostazione è errata perché finisce in ogni caso col mettere in discussione ed entrare nel merito della sentenza di condanna, che, recependo l’editto accusatorio, che impernia la partecipazione del ricorrente anche proprio sul ruolo di accompagnatore del capo clan, ha condannato il Goglia – anche - per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. quale partecipe di associazione camorristica, di stampo mafioso. 1.4. Il ricorso presenta, dunque, svariati, evidenti tratti di inammissibilità. Discende che esso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso il 21/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Maria Teresa Belmonte