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Sentenza — n. 23632/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23632/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23632/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Sent. n. sez. 755/2025 RENATA SESSA - Relatore - CC - 21/05/2025 PAOLA BORRELLI R.G.N. 10961/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fratelli Loris nato a PESCARA il 24/04/1978 avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. Antonio Olita che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 131-bis c.p, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 23632/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per difetto di motivazione sul punto devoluto con la memoria conclusiva dalla difesa; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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procedura di revisione penale remissione della pena motivi di cassazione violazione semplice della LCStr divieto della reformatio in peius permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
1.Con sentenza del 17.1.2025, la Corte di Appello di L’Aquila, all’esito di trattazione scritta, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Fratelli Loris, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 495 cod.
art. 131-bis c.p
150/2022, a decorrere dal 30.12.2022 - che invocava l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
150/2022, a decorrere dal 30.12.2022 - che invocava l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Sent. n. sez. 755/2025 RENATA SESSA - Relatore - CC - 21/05/2025 PAOLA BORRELLI R.G.N. 10961/2025 GIOVANNI FRANCOLINI ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fratelli Loris nato a PESCARA il 24/04/1978 avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte d'appello di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della pronuncia impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. Antonio Olita che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 17.1.2025, la Corte di Appello di L’Aquila, all’esito di trattazione scritta, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Fratelli Loris, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 495 cod. pen., ha rideterminato, riducendola a mesi otto di reclusione, la pena al predetto inflitta, previo riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., sebbene essa risultasse specificamente coltivata dalla difesa con le conclusioni scritte, inviate via P.e.c. alla Corte di appello in data 3 gennaio 2025, rispetto alle quali la sentenza impugnata si CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23632/2025 Roma, lì, 24/06/2025 limita a riferire che con essa la difesa si sarebbe riportata unicamente ai motivi di appello.

In particolare, la difesa aveva sollecitato la Corte a pronunciarsi al riguardo sul rilievo dell'intervenuta modifica dopo la sentenza di primo grado della normativa da parte della riforma Cartabia che, da un lato, ha ampliato l'applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, e, per altro verso, ha introdotto un nuovo specifico indice di valutazione per l'applicazione nell'istituto in argomento concernente proprio la condotta susseguente al reato.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per difetto di motivazione sul punto devoluto con la memoria conclusiva dalla difesa; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. Effettivamente dagli atti risulta che la difesa con le conclusioni scritte, di cui peraltro dà atto la stessa sentenza impugnata, aveva effettivamente invocato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, adducendo a sostegno il comportamento tenuto dall’imputato subito dopo il fatto. Ebbene, la Corte di merito, pur dando atto, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, della condotta dell’imputato susseguente al reato, consistita nel consegnare, subito dopo aver indicato le proprie false generalità, la carta d’identità da cui risultavano le vere generalità, non ha poi tenuto in minima considerazione l’istanza difensiva - formulata nelle conclusioni scritte alla luce della sopravvenuta modifica normativa introdotta dalla cd.

Riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 150/2022, a decorrere dal 30.12.2022 - che invocava l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen. anche proprio sulla base di tale circostanza. Né si può affermare che il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha piuttosto inteso valorizzare, in favore dell’imputato, sia pure ad altri fini, proprio il comportamento indicato dalla difesa a sostegno della istanza di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., rimanendo tuttavia del tutto silente in ordine alla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia (ovviamente limitatamente al punto devoluto col ricorso relativo alla valutazione della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen.). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così è deciso, 21/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RENATA SESSA MARIA TERESA BELMONTE