Ordinanza — n. 23392/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12 settembre 2024, la Prima sezione di questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Giuseppe Garozzo avverso l’ordinanza del 16 aprile 2024 con la quale la Corte di appello di Catania aveva respinto l’istanza avanzata dal Garozzo, affinchè si ordinasse alla Procura generale di adeguarsi ad un procedente provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., revocando altresì l’ordine di carcerazione da ultimo notificato al Garozzo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23392/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò esaustivamente detto, qualora l’errore materiale segnalato fosse rinvenibile anche nel corpo del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti non sarebbe precluso al condannato di richiederne la materiale correzione (con le eventuali ulteriori conseguenze sul contenuto del provvedimento stesso).
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Garozzo Giuseppe nato a CATANIA il 18/06/1949 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 settembre 2024, la Prima sezione di questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Giuseppe Garozzo avverso l’ordinanza del 16 aprile 2024 con la quale la Corte di appello di Catania aveva respinto l’istanza avanzata dal Garozzo, affinchè si ordinasse alla Procura generale di adeguarsi ad un procedente provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., revocando altresì l’ordine di carcerazione da ultimo notificato al Garozzo.
2. Avverso l’indicata sentenza, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. Mario Lucio Brancato, deducendo con l’unico motivo, l’errore compiuto dalla Prima sezione laddove, nel rigettare il ricorso, questa aveva assunto che i fatti per cui il ricorrente aveva riportato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Catania il 29 settembre 2015, fossero stati consumati dal 1 gennaio 2003 al 1 febbraio 2003, piuttosto che dal gennaio 2011 al febbraio 2013, come, invece, emergeva dalla lettura di quella sentenza della Corte d’appello. Si trattava di un errore percettivo che aveva influito, in misura decisiva, sulla decisione della Prima sezione (di non ritenere essere stata interamente scontata la pena inflitta al prevenuto per fatti commessi in epoca precedente alla sua scarcerazione del 21 dicembre 2010).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Si è infatti costantemente ricordato come sia inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario riservata esclusivamente al condannato, (Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263207 – 01; Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 – 01; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Marusi, Rv. 269186 – 01) 1.1. Nel ricorso in atti non si è rinvenuta la necessaria procura speciale né si dà conto, nel corpo dell’atto, di essersene munito. Il ricorso è pertanto inammissibile e l’inammissibilità in questione va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
2. Ciò esaustivamente detto, qualora l’errore materiale segnalato fosse rinvenibile anche nel corpo del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti non sarebbe precluso al condannato di richiederne la materiale correzione (con le eventuali ulteriori conseguenze sul contenuto del provvedimento stesso).
3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas