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Sentenza — n. 23380/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for electricity meter tampering. Court rejects arguments regarding residence location and sentencing balance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Giuseppe Teresi's appeal against his conviction for aggravated theft involving electricity meter tampering. The appellant argued he was not the responsible party due to a different residence and sought leniency for the short duration of the crime. The court rejected these claims, affirming that the appellant benefited from the altered meter and that the continuous nature of domestic energy theft precludes the minor damage mitigation, while the sentencing balance remained within judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 624, 625 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The Supreme Court reviews only logical argumentation, not factual re-evaluation; in domestic electricity theft, continuous consumption negates the minor damage mitigation, and sentencing balance requires sufficient motivation without arbitrariness.

Parole chiave

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theft of electricity meter tampering aggravated theft minor damage mitigation judicial discretion sentencing balance residence location sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Non si configurava l’attenuante di cui all’art. 62 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia
Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, Bevilacqua
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Teresi Giuseppe nato a Palermo il 09/09/1969 avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreFerdinando Lignola, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 ottobre 2024, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giuseppe Teresi colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica, contestatogli ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per avere agito con violenza sulle cose, manomettendo il circuito che conteggiava i consumi ed agendo su un bene destinato al pubblico servizio. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue. L’imputato doveva essere considerato il responsabile della manomissione del contatore visto che era l’intestatario dell’utenza che se ne era giovata.

Egli poi, invitato a presenziare alla verifica, non si era neppure presentato, per assumere, eventualmente, la propria estraneità. Né aveva, in seguito, fornito alcuna alternativa spiegazione del fatto e della operata manomissione del contatore. Non si configurava l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. posto che l’alterazione della misurazione dei consumi aveva comportato una sottrazione al versamento del corrispettivo del 93,17 dell’energia prelevata e che la stessa si era protratta per più di un anno, dal 27 febbraio 2014 al 20 novembre 2015.

Il giudizio di bilanciamento in termini di sola equivalenza era corretto anche considerando le precedenti condanne patite dal prevenuto.

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Fabio Falcone, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato. La si era dedotta dal fatto che egli fosse l’intestatario dell’utenza omettendo così di considerare che egli aveva fissato la propria residenza in un altro immobile sito in via Sperone n. 270, e non in quello oggetto di accertamento, sito nella medesima via Sperone ma al civico n. 274. 2.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., applicabile anche al caso di specie considerando che il prelievo di energia, non altrimenti quantificato, era avvenuto solo fra il 27 febbraio 2014 e il 20 novembre 2015. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio d di motivazione in riferimento al giudizio di bilanciamento fra le circostanze eterogenee. Il giudizio avrebbe dovuto essere di prevalenza delle circostanze attenuanti e sul punto la Corte aveva reso una motivazione meramente assertiva.

3. Il Procuratore genale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Ferdinando Lignola, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato non merita accoglimento.

1. Il primo motivo, speso sulla ritenuta colpevolezza dell’imputato, è interamente versato in fatto e non considera così i limiti del sindacato di legittimità che deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri di questa Corte quello di riconsiderare degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte d’appello, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva considerato che l’utenza il cui contatore era stato alterato, nella misurazione dei consumi, era intestato proprio all’imputato e che questi non aveva indicato a chi altrimenti attribuire la predetta alterazione, di cui era certamente consapevole posto che, grazie alla stessa, gli pervenivano bollette che indicavano consumi assolutamente incompatibili con quelli reali, dato che i tecnici dell’ente erogatore avevano calcolato una diminuzione degli stessi pari alla quasi totalità, al 93,17 % del consumo effettivo.

2. Non meritano accoglimento i motivi, il secondo ed il terzo, spesi sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. L’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità non poteva essere riconosciuta in considerazione di quanto si è rilevato circa il quasi totale azzeramento della misura dei consumi, protrattosi per oltre un anno. E, comunque, si è già avuto modo di annotare che, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, Bevilacqua, Rv. 284178 – 01).

Quanto al giudizio di comparazione delle circostanze eterogenee, deve ricordarsi che le statuizioni relative al medesimo, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

E, comunque, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello aveva confermato il giudizio di equivalenza con congrua motivazione, ricordando le diverse condanne, anche per reati della stessa indole, riportate dall’imputato e risultanti dal certificato del casellario giudiziale in atti.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pr