Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23223/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23223/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hasani Eduart nato in Albaniail 18/05/1987 avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cassino; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone. L’imputato, Hasani Eduart, ricorre avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Cassino pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per varie contestazioni (di furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione).Con un unico motivo, l'imputato contesta carenze motivazion ali in relazione all’omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva. Ladoglianza è inammissibile. Ai sensi dell’articolo448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezzae – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculidal capo di imputazione (così Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23223/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso –per giunta del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe stata la pena sostitutiva da applicare e per quale ragione – deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo610, comma 5-bis,cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione sostitutiva sanzioni penali altri reati recidiva nell'infrazione concorso proprio indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 444 cod. proc. pen
L’imputato, Hasani Eduart, ricorre avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Cassino pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hasani Eduart nato in Albaniail 18/05/1987 avverso la sentenza del 12/12/2024 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Cassino; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’imputato, Hasani Eduart, ricorre avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare delTribunale di Cassino pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per varie contestazioni (di furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione).Con un unico motivo, l'imputato contesta carenze motivazion ali in relazione all’omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva. Ladoglianza è inammissibile. Ai sensi dell’articolo448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezzae – solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculidal capo di imputazione (così Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) – all’erronea qualificazione giuridica del fatto. Dunque, nessun vizio dimotivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione. In particolare, non è possibilefar valere l’omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva, che non spetta al giudice in caso di pena patteggiata (Sez. 2, n. 14076 del 2/4/2025, non massimata; si veda, per l’analoga doglianza avverso sentenza su pena concordata in appello, Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484-01).

Pertanto, il ricorso –per giunta del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe stata la pena sostitutiva da applicare e per quale ragione – deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo610, comma 5-bis,cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/05/2025. Il Con