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Sentenza — n. 23191/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23191/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERULLI VALENTINA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 07/03/1979 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla; Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, CINZIA PARASPORO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Lette le conclusioni pervenute in data 15 aprile 2025 a firma del difensore di fiducia, avv. ANTONIO DELL' AQUILA, per il ricorrente con allegata documentazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23191/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disposizione citata. La difesa rappresenta che nel caso di specie nel mandato ad impugnare la sentenza di primo grado Cerulli ha indicato la elezione di domicilio, consentendo la regolare instaurazione del contraddittorio.

Parole chiave

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domicilio eletto notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio di una parte incompetenza territoriale iscrizione elettorale permesso di domicilio
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERULLI VALENTINA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 07/03/1979 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla; Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, CINZIA PARASPORO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Lette le conclusioni pervenute in data 15 aprile 2025 a firma del difensore di fiducia, avv. ANTONIO DELL' AQUILA, per il ricorrente con allegata documentazione.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 28 giugno 2023 nei confronti di Cerulli Valentina con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.474 cod. pen.La sentenza ha ritenuto l'atto di appello inammissibile per violazione dell'art. 581 comma iter cod. proc. pen. introdotto dal D. Igs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia) in base al quale: "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputata con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disposizione citata. La difesa rappresenta che nel caso di specie nel mandato ad impugnare la sentenza di primo grado Cerulli ha indicato la elezione di domicilio, consentendo la regolare instaurazione del contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 1.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: - avverso la sentenza di primo grado il difensore di fiducia proponeva impugnazione nell'interesse dell'attuale ricorrente depositando l'atto di appello che indicava l'elezione di domicilio. 1.1. L'orientamento espresso nella recente udienza delle SS.UU. del 24 ottobre 2024 n.13808, dep.2025, De Felice ha stabilito che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione, circostanza - questa - verificatasi nel caso di specie. Al riguardo nel mandato ad impugnare la ricorrente ha indicato di essere residente in Napoli via Rocco 7 "ove legge domicilio." 2.

Il provvedimento va dunque annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per quanto di competenza. Così deciso in Roma il 29 aprile 2025 Il C