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Sentenza — n. 22349/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for imposing prison term instead of fine due to mitigating circumstances prevailing over aggravating ones.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate judgment regarding the sentencing calculation while upholding the finding of criminal liability. The defense argued that the lower courts failed to consider specific evidence and incorrectly applied the law by imposing a prison term when mitigating circumstances should have resulted in a fine. The court ruled that when generic mitigating circumstances outweigh the contested aggravating circumstance, the penalty must correspond to the basic offense, which is punishable by a fine rather than imprisonment.

Regesto Legislator

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Art. 612, comma secondo, cod. pen.; Art. 612, comma primo, cod. pen.: When generic mitigating circumstances prevail over a contested aggravating circumstance, the penalty must be that of the basic offense, precluding the application of a prison term.

Parole chiave

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Art. 612 cod. pen. circostanze attenuanti circostanze aggravanti errore in iudicando pena contra legem minaccia rinvio per nuovo giudizio comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 612, comma primo, cod. pen.
Angelo Fiumara, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod.
Art. 612, comma secondo, cod. pen.
Angelo Fiumara, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod.
art. 612 cod. pen
Angelo Fiumara, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Bell'Arte, Rv. 253214
Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, Rv. 240524
253214, cit.; Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, Rv. 240524;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez.
Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899
239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez.
Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493
230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez.
Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232
227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232) che non si ravvisano nel caso di specie.
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021. G., Rv. 280589
Sez. 6, n.30774 ./k del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741
280589; Sez. 6, n.30774 ./k del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez.
Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S., Rv. 247872
257741; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S., Rv. 247872; Sez.
Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009
247872; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009).
Sez. 5, n. 42267 del 09/05/2014, Naviglio, Rv. 262103
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIOVARRUSCIO ARNALDO nato a ROMA il 10/07/1951 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; lette le conclusioni del PG GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla quantificazione della pena; lette la memoria formulata nell'interesse dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Arnaldo Giovarruscio, avv. Angelo Fiumara, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. perché nel corso di una telefonata minacciava gravemente il fratello Luigi Giovarruscio, nel mentre quest'ultimo si trovava all'interno di un box caduto in successione a seguito del decesso del padre.

2. La difesa articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta l'illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni rese nel provvedimento impugnato, nonché il travisamento della prova, in quanto dal compendio istruttorio non era emersa né la natura minacciosa della frase "meglio se non vengo lì perché altrimenti la situazione finisce male", pronunciata dall'imputato nei confronti del fratello e ascoltata in "viva voce" sia dalla sorella Marina Giovarruscio, sia dai poliziotti intervenuti nel luogo dove la vittima si trovava, né l'articolazione delle ulteriori frasi minacciose di cui all'imputazione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, lamenta che la corte territoriale non ha consentito la produzione di una fotografia e di un filmato relativi alla vicenda, ma allegati ad altro procedimento nel quale, questa volta, imputata del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni era Marina Giovarruscio - sorella dell'imputato e della parte offesa, presente al momento in cui quest'ultima veniva minacciata dall'imputato -, comprovanti l'assenza di qualsiasi timore nella vittima e, al contrario, l'atteggiamento di enfasi da questa assunto al momento dell'ingresso nel box oggetto di controversia, nonché il commento relativo all'arrivo delle Forze dell'ordine. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione del disposto di cui all'art. 612, comma primo, cod. pen., lamenta che la corte territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata ai sensi del secondo commevdella norma citata, ha erroneamente determinato la pena in termini di reclusione, anziché di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e secondo motivo di ricorso sono infondati, mentre fondato è il terzo.

2. La sentenza di appello deve essere considerata una "doppia conforme" della decisione dì primo grado, in quanto ripetutamente richiama la decisione del Tribunale adottando gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), sicché le due pronunce possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Quanto al primo motivo, l'impostazione della corte distrettuale appare rispettosa della giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, sicché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Nel caso di specie, in cui la persona offesa si è costituita parte civile ed è pertanto portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755), la corte territoriale ha ravvisato, a riscontro delle dichiarazioni rese dalla vittima, quanto riferito dalla teste presente al momento del fatto e quanto emerso dall'annotazione redatta dalle Forze dell'ordine intervenute su richiesta della parte offesa, sottolineando l'assenza di valore probatorio delle dichiarazione rese dal teste Giuseppe Matranga, in quanto non presente nel box al momento in cui gli agenti di polizia ascoltavano in "viva voce" la frase minacciosa pronunciata nei confronti della vittima.

Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso in sede di legittimità in ossequio al consolidato principio secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U, Bell'Arte, Rv. 253214, cit.; Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, Rv. 240524;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232) che non si ravvisano nel caso di specie.

4. Infondato è anche il secondo motivo. Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021. G., Rv. 280589; Sez. 6, n.30774 ./k del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S., Rv. 247872; Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009). Nel caso di specie, la corte distrettuale ha escluso «la concludenza della richiesta rinnovazione dell'istruttoria per l'accertamento dei fatti sopravvenuti alla consumazione del reato», ritenendo lo stesso provato dal completo ed esaustivo compendio probatorio posto a fondamento della decisione.

5. Fondato, invece, è il terzo motivo. Dall'esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado emerge con certezza che all'imputato, responsabile del reato di cui all'art. 612 cod. pen., nella forma aggravata di cui al comma secondo, sono state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, la cui applicazione ha comportato la riduzione della pena base, calcolata in mesi tre, nella misura di mesi due di reclusione. L'errore di giudizio in cui sono incorsi i giudici di merito risiede nella circostanza che, secondo un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, il bilanciamento delle circostanze attenuanti con l'aggravante in contestazione, in ipotesi di equivalenza o prevalenza delle prime sulla seconda, comporta l'applicazione della diversa pena prevista per la fattispecie semplice di minaccia (Sez. 5, n. 42267 del 09/05/2014, Naviglio, Rv. 262103). Il rilevato error in iudicando, che si è risolto, pertanto, nell'applicazione di pena contra legem, impone l'annullamento della pronuncia impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di