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Ordinanza — n. 22345/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22345/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it was filed outside the specific grounds permitted for challenging plea bargain sentencing decisions. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of verification for exemption causes under Article 129, but the Court held that only specific statutory reasons allow such appeals. Consequently, the generic complaint regarding the judge's motivation was rejected as it did not fall within the limited scope of reviewable errors.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 comma 2-bis, 610 comma 5-bis c.p.p.; In plea bargain proceedings, appeals against the sentencing decision are inadmissible unless they strictly concern the expression of the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty, excluding general complaints about the absence of verification for exemption causes.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal Article 448 c.p.p. legal misqualification procedural exhaustion lesioni personali lesione al polso reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Visto il ricorso proposto da Gennaro Porcino avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
in riferimento all'art. 129 cod.
Art. 129 c.p.
in riferimento all'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Visto il ricorso proposto da Gennaro Porcino avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 444 cod. proc. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 129 cod. pen
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020
278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019
(Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv.
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013
277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv.
Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011
256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep.
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep.
Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992
Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995
191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv.
Sez. U, n. 20 del 27/10/1999
202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017
Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCINO GENNARO nato a NAPOLI il 20/07/1985 avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Gennaro Porcino avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con il pubblico ministero per i reati di rissa e lesioni aggravate, nonché porto senza giustificato motivo di un coltello.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Orbene, il ricorrente non deduce alcuna delle ragioni di ricorso consentite, ma si limita a dolersi, molto genericamente e senza tener conto dei contenuti della pronuncia impugnata, della mancanza di motivazione sulla responsabilità del ricorrente. Il giudice del patteggiamento, peraltro, ha spiegato sinteticamente la sussistenza di un quadro probatorio adeguato e idoneo ad escludere una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (segnalando la confessione dell'imputato) e tanto è sufficiente ai fini del sindacato positivo sulla legittimità della decisione dal punto di vista di eventuali, proposti vizi di motivazione.

Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/9/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011, dep. 03/08/2011, Rv. 250902;

Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 252085).Le motivazioni del giudice appaiono del tutto corrispondenti ai parametri motivazionali richiesti per le decisioni di patteggiamento, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, che è implicita nella domanda di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nonché tenuto conto della speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in tale tipologia peculiare di rito alternativo previsto dal legislatore (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; cfr. Sez. 6, n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend