Sentenza — n. 21828/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 567/2025 ANDREINA OCCHIPINTI UP - 07/05/2025 RENATA SESSA - Relatore - R.G.N. 7278/2025 IRENE SCORDAMAGLIA ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Girace Andrea nato a SALERNO il 02/06/1976 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 21828/2025 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò trova riscontro nel fatto che, come evidenzia la pronuncia di primo grado, la condotta cosiddetta “riparatoria” del ricorrente intervenne dopo il controllo eseguito, con la conseguenza che essa non potesse essere ritenuta di per sé sintomatica di resipiscenza dell'imputato (e anche su tale base il primo giudice aveva rigettato la richiesta di applicazione della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.).
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 567/2025 ANDREINA OCCHIPINTI UP - 07/05/2025 RENATA SESSA - Relatore - R.G.N. 7278/2025 IRENE SCORDAMAGLIA ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Girace Andrea nato a SALERNO il 02/06/1976 avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18.11.2024, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Girace Andrea, che, in sede di giudizio abbreviato, l’aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 495 cod. pen. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21828/2025 Roma, lì, 09/06/2025 2.1.Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, nonché vizio di motivazione nella forma della cd. motivazione apparente.
La Corte di appello, quanto alla invocata esclusione della recidiva, si è limitata ad affermare che “ i precedenti penali dell'imputato si saldano perfettamente con la condotta per cui si procede con la quale l'appellante ha dimostrato l'assoluta indifferenza verso i precetti legali e una mal sopita pericolosità sociale”, laddove costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i precedenti penali non possono essere gli unici elementi su cui basarsi al fine di riconoscere la recidiva, e ciò a maggior ragione nel caso in cui, come in quello in esame, i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non hanno nessun tipo di collegamento con la fattispecie di reato oggetto dell'odierno procedimento.
La Corte di appello non ha minimamente valutato il tempo trascorso tra un reato e l'altro (l’ultimo precedente, per evasione, risale al 2002), né la condotta successiva al reato tenuta dal ricorrente che ha cercato immediatamente di porre rimedio al suo errore. Quindi si invoca al riguardo la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 20798 del 2011 e quella, n. 35738 del 2010, che ha posto l'accento sull'importanza di valutare l'eventuale occasionalità della ricaduta nel crimine. 2.2.Col secondo motivo deduce il vizio di motivazione sotto il profilo della apparenza della stessa.
Con il primo motivo di appello si era chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, soprattutto alla luce della condotta susseguente al reato e dell'assenza di offensività, per avere l'imputato immediatamente posto rimedio alla sua dichiarazione mendace, recandosi, dopo solo tre giorni, presso la Capitaneria per la revoca della stessa. Alla luce di tale circostanza era fondamentale la valutazione del comportamento tenuto dall'agente post delictum.
3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato limitatamente al motivo sulla recidiva, esso è, invece, infondato relativamente al secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto. 1.1. In merito al primo motivo, coglie nel segno la doglianza articolata, dal momento che effettivamente la Corte d'appello si è limitata ad osservare che “i precedenti penali dell'imputato si saldano perfettamente con la condotta per cui si procede con la quale l'appellante ha dimostrato l'assoluto indifferenza verso i precetti penali e una mai sopita pericolosità sociale”. Né potrebbe ritenersi esaustivo il mero riferimento nella sentenza impugnata alla personalità dell'appellante, “soggetto già condannato per altri reati che spaziano dalla illecita detenzione di sostanze stupefacenti alla rapina aggravata per terminare con un'evasione”.
Il tempo trascorso da tali reati, rispetto a quello oggetto del presente procedimento, risalente al 2022 ossia a circa venti anni dopo l’ultimo precedente del 2002, ed afferente fattispecie giuridica del tutto differente rispetto a quelle precedenti per le quali vi è stata condanna (reati in materia di stupefacenti, una rapina, lesione e resistenza a pubblico ufficiale, e un’evasione dagli arresti domiciliari), avrebbe imposto ben altra motivazione al riguardo ed invece la sentenza impugnata si è, come detto, limitata ad affermare apoditticamente, e con evidente salto logico, che il nuovo illecito si lega strettamente a quelli precedenti.
Tale affermazione, che avrebbe potuto avere di per sé un qualche rilievo ove si fosse trattato di reati di analoga natura commessi in un determinato ambito temporale circoscritto, rimane evidentemente priva di significato valutativo nel caso di specie contrassegnato da reati eterogenei e commessi a notevole distanza di tempo. Se è vero infatti che, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01, che in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi, non essendo necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice, è altrettanto vero che, come ha precisato tale medesima pronuncia, i precedenti reati devono essere espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione.
Tale pronuncia ha in particolare evidenziato che la rilevanza dell'aspetto motivazionale della recidiva, nella nuova definizione assunta dall'istituto, è stata da tempo segnalata nella giurisprudenza di legittimità, nel rilevare che la facoltatività dell'applicazione della stessa impone al giudice, sia nel caso in cui disponga tale applicazione che nel caso contrario, uno specifico dovere di motivazione in proposito (richiamando quanto in particolare già affermato da Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Ciò posto, le Sezioni Unite hanno ribadito e dettagliato il principio, osservando che il superamento della concezione della recidiva come status soggettivo determinato dai soli precedenti penali non rende più ammissibile una motivazione affidata a formule di stile;
è di contro doverosa un'argomentazione che, precisando gli elementi fattuali presi in considerazione e i criteri utilizzati per valutarli, dia conto della maggiore rimproverabilità del reo per non essersi fatto distogliere dalla risoluzione criminosa per effetto delle precedenti condanne (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto). Con riguardo alla recidiva reiterata, hanno precisato che [...] il principio si traduce nella necessità che i fatti oggetto delle pregresse condanne ed il nuovo delitto siano esaminati nelle loro connotazioni sintomatiche di un progressivo rafforzamento della determinazione criminosa e dell'attitudine a delinquere del reo.
Nel caso in cui difetti, per qualsiasi ragione, un precedente riconoscimento giudiziale della recidiva semplice, questa impostazione motivazionale consente di conciliare adeguatamente tale evenienza con il rispetto delle esigenze di verifica del presupposto sostanziale della recidiva in tutti i passaggi del percorso criminale del reo. La valutazione, fra gli altri, del reato oggetto della seconda condanna precedente, nel suo apporto al consolidamento dell'attitudine a delinquere, è infatti in grado di motivare l'esistenza di una base recidivante che sostiene l'aumento corrispondente alla recidiva reiterata, in presenza di un nuovo delitto stimato come fattore indicativo di ulteriore rafforzamento della predetta attitudine (così testualmente le Sezioni Unite, in motivazione).
Gli elementi fattuali e i criteri di valutazione, a cui la motivazione deve fare riferimento, sono evidentemente quelli già indicati, in relazione alla recidiva in genere, dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza Calibè (cfr. in particolare, oltre che Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838, Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664), individuati: nella tipologia e offensività dei reati, nella loro omogeneità e collocazione temporale, nella devianza della quale sono complessivamente significativi e nell'occasionalità o meno dell'ultimo delitto, oltre ad eventuali, ulteriori, dati emergenti dalla fattispecie concreta.
Omogeneità tra i reati che sebbene non necessaria ai fini della recidiva reiterata, non specifica, costituisce pur sempre un parametro di valutazione di ogni tipo di recidiva che si aggiunge agli altri. Sicché, sebbene rispetto alla recidiva reiterata non rilevi, per escluderla, la eterogeneità dei reati, rimane comunque un dato quello dell’assoluta diversa natura di essi che può assumere rilievo al fine di valutare il percorso criminale del reo e la occasionalità o meno dell’ultimo reato. Occasionalità che, in ogni caso, di per sé non impedisce la valutazione della condotta del reo in termini di espressione di maggiore pericolosità, costituendo anch’essa solo uno dei parametri di valutazione della recidiva.
E' necessario, cioè, un esame del percorso criminale del reo e della significatività del nuovo delitto, nell'ambito di tale percorso, in termini di rafforzamento dell'attitudine a delinquere. Tanto non può prescindere dal riferimento a parametri di commisurazione relativi sia ai precedenti che al nuovo delitto, che va ovviamente considerato soprattutto nella sua dimensione concreta rispetto alla quale quella giuridica prende corpo. Ed invece, nel caso di specie nulla di concreto si argomenta alla luce di tali parametri né tanto meno si dà conto dell’eventuale occasionalità della ultima condotta, da valutare alla stregua di tutte le circostanze concrete, ivi compreso, se del caso, il comportamento successivo al reato.
S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata relativamente alla conferma della recidiva, risultando del tutto carente la motivazione posta a sostegno di essa, demandandosi al giudice del rinvio ogni valutazione al riguardo nel rispetto dei principi affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in tema di recidiva, in particolare di quella reiterata. 1.2. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento della fattispecie della particolare tenuità della condotta, sul presupposto, in particolare, del comportamento tenuto dal ricorrente subito dopo il fatto.
Ed invero, adeguata deve ritenersi la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello che ha escluso di poter qualificare il fatto come di particolare tenuità alla luce di una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (ha, tra l’altro, sottolineato la particolare intensità del dolo, avendo l'imputato in ordine alla condanna alla pena di anni 5, mesi tre di reclusione taciuta nell’autocertificazione, anche espiato la sanzione in regime di detenzione). In un siffatto contesto, la Corte di merito ha considerato irrilevante la rinuncia all'istanza effettuata dall'imputato, osservando, tra l'altro, che la stessa fosse già stata valorizzata per riconoscere le attenuanti generiche e che, comunque, essa non sminuisce il disvalore del fatto, né consente di ritenerlo particolarmente lieve.
E ciò trova riscontro nel fatto che, come evidenzia la pronuncia di primo grado, la condotta cosiddetta “riparatoria” del ricorrente intervenne dopo il controllo eseguito, con la conseguenza che essa non potesse essere ritenuta di per sé sintomatica di resipiscenza dell'imputato (e anche su tale base il primo giudice aveva rigettato la richiesta di applicazione della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.).
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento al giudizio sulla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la valutazione sul punto, e che, nel resto, il ricorso deve invece essere rigettato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 7/5/2025. Il Consigliere estensore Renata Sessa Il Presidente Rosa Pezzullo