Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21823/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against simple bankruptcy conviction for alleged insufficient aggravation analysis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21823/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Andrea Marangelli's appeal against his conviction for simple negligent bankruptcy, upholding the lower court's finding of aggravated financial distress. The appellant argued that the appellate court failed to verify if specific accounting irregularities actually caused the worsening of the company's financial situation, citing evidence of debt reductions and successful debt settlements. The court ruled that the first-instance judgment adequately explained the aggravation starting in 2008, rendering the appellant's focus on later debt reductions irrelevant and insufficient to overturn the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 217 comma 1 n. 4 r.d. 267/1942; Art. 616 c.p.p.: The aggravation of financial distress in simple negligent bankruptcy must be proven by a comprehensive economic-financial imbalance, not merely by citing specific balance sheet items, and appeals challenging the motivation must demonstrate decisive incompatibility with the established facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
simple negligent bankruptcy aggravated financial distress insufficient aggravation analysis violation of motivation debt reduction evidence appellate court review financial imbalance proof cattiva gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 217 comma 1 n. 4 r.d. 267/1942
Marangelli Andrea è stato ritenuto responsabile, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, del reato di bancarotta semplice colposa (art. 217 comma 1 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente alpagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10749 del 10/12/2024
Sez. 5, n. 10749 del 10/12/2024, dep.
Sez. 5, n. 46976 del 30/10/2024
2025, non massimata e Sez. 5, n. 46976 del 30/10/2024, non massimata).
Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011
Orbene, se è vero che la sentenza d’appello appare alquanto laconica, al riguardo, è altrettanto vero che quella di primo grado(che, come noto, in caso di conferma, da parte di quella d’appello, si salda con questa in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso: Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep.
Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993
252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv.
Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018
281085-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep.
Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010
274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marangelli Andrea nato a Saronno (VA)il 19/02/1964 avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore G enerale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensoredell'imputato, avv. Vittorio Accarino, che ha chiesto di annullare l’impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Marangelli Andrea è stato ritenuto responsabile, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, del reato di bancarotta semplice colposa (art. 217 comma 1 n. 4 L.F.), previa riqualificazione del reato originariamente contestato di bancarotta fraudolentadocumentale ed assoluzione, perché il fatto non sussiste, da quello di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Il difensore del Marangelli ha propostoricorso per Cassazione, deducendo vizi motivazionali e violazioni di legge. Contesta la decisione della Corte d'Appello che, pur avendo correttamente riconosciuto,quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 217, comma 1, n. 4,r.d. 267/1942, l'aggravamento del dissesto aziendale, lo avrebbe, poi, ritenuto sussistente in concreto sulla base delle soleirregolarità contabili, omettendo, cioè , di verificare seesse, nello specifico, avessero o meno determinato l’aggravamento del dissesto: e tanto nonostante fosse stato articolato , al riguardo, espresso motivo d’appello.

La Corte territoriale avrebbe altresì omesso l’ anali si dei document i prodott i dalricorrente e volti ad attestare che, anzi, il passivo fosse stato ridotto, essendo riuscito l'imputato a: - diminuir e i debiti verso i fornitori ( - 54%, pari a - 313.855 euro dai bilanci); - quasi azzerare i de biti verso i dipendenti e i collaboratori ( - 84%, pari a - 56.065 euro dai bilanci); - saldare tutti i ratei ( - 100%) della clientela con abbonamenti attivi (stimati in oltre 600.000 euro nel 2014). Parte ricorrente ribadisce che, come già evidenziato con l’appello,la chiusura dell'attività nel 2014 (anno in cui, secondoil Curatore, s’era determina to i l dissesto societario)avrebbe comportato un debito globale di circa 2.400.000 euro, a fronte di quellodeterminatosi nel 2020(anno del fallimento), di circa 1.600.000,00 euro.

Tanto anche perché, in caso di fallimento nel 2014, si sarebbe determinata (in capo a una società che si occupava di “sviluppare progetti nel mondo della promozione dell'attività sportiva ed in particolare nel settore delle Palestre e del Fitness”) l’interruzione degli abbonamenti e l’obbligo di restituzione dei ratei non goduti da parte dei clienti. E perché, ancora, seppur con difficoltà, nel 2017 si era raggiunto l'obiettivo delle dismissioni delle sedi, consentendo di onorare i debiti verso i dipendenti e collaboratori, i clienti per i ratei in corso, i proprietari degli immobili e molti fornitori e finanziatori: seppur non era stato possibile saldare integralmente tutti i debiti erariali, verso fornitori e banche.

Nonostante queste specifiche deduzioni, svolte con l’appello esupportate dai documenti prodotti, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare genericamente che: "anche se l'imputato ha tentato di salvare la società, ha comunque adottato condotte che hanno aggravato la crisi" . In tal modo, la sentenza d’appello aveva ome sso ogni valutazione concreta ed effettiva circa l'aggravamento del dissesto e aveva mancato di motivare il rigetto delle deduzioni difensive.La sentenza d’appello, insomma, aveva parlato di "un impatto negativo sul dissesto economico", senza specificare alcunché al riguardo.

Si valorizza, infine, la conclusione del Tribunale nel riqualificare i fatti in bancarotta semplice colposa, avendo lo stesso ritenuto che le irregolarità contabili non fossero finalizzate a ingannare i creditori, ma fossero il risultato di una gestione finanziaria inefficiente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorsoè infondato. 2.È corretto quanto afferma, in diritto, parte ricorrente, atteso che, in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 r.d. 267/1942 deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive ( così Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920-01). Tale sentenza, in un caso analogo al presente, ha posto in evidenza che fosse «mancata, da parte della Corte territoriale, una adeguata motivazione sul fatto che l'aggravamento del dissesto» «fosse realmente avvenuto, posto che non è sufficiente citare alcune voci del passivo di bilancio, aumentate o rimaste tali, per attestarlo, perché esso, invece, deve essere rappresentato da un sempre maggiore squilibrio economico- finanziario complessivo della società» (confronta, negli stessi termini, tra le tante e più recenti:

Sez. 5, n. 10749 del 10/12/2024, dep. 2025, non massimata e Sez. 5, n. 46976 del 30/10/2024, non massimata). Orbene, se è vero che la sentenza d’appello appare alquanto laconica, al riguardo, è altrettanto vero che quella di primo grado(che, come noto, in caso di conferma, da parte di quella d’appello, si salda con questa in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso: Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01) haben spiegato in quali termini il dissesto si sia complessiv amente aggravato(si vedano, in particolare, le pagine 3 e seguenti) e, soprattutto, che ciò è avvenuto (come, peraltro,contestato nel capo d’imputazione) sin dal 2008:

“Le predette irregolarità o meglio la corretta contabilizzazione delle diverse voci del bilancio avrebbe evidenziato un capitale sociale già compromesso nell’anno 2008” (p. 6 sentenza di primo grado). Ed allora, è evidente che sia completamente fuori tema la censura, così come prospettata, che prende a riferimento la diminuzione del dissesto a partire dal 2014: anno che non può avere alcun rilievo determinante. Ciò, poi, senza considerare che le allegazioni di parte ricorrente non sono neppure conformi a quanto la giurisprudenza chiede al riguardo, al fine di considerare il vizio di travisamento dedotto.

Invero, è noto cheil ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità della censura, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece:

a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). Nella specie, si ripete, parte ricorrente si bas a su prove parzialmente trascrittee della cui effettiva verità ed esistenza nulla è dato sapere.

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ri