Sentenza — n. 20631/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Brescia ha dichiarato non doversi procedere , per maturata prescrizione,nei confronti di Fiore Salvatore per i reati di minaccia e molestia alle persone (artt. 612 e 660 cod. pen.) ai danni della vicina di casa,Mori Elda (così riqualificata l'originaria condotta di atti persecutorigià in primo grado), e, preso atto che la contravvenzione si era estinta prima della decisione di primo grado, ha ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con riferimento alla sola minaccia,ad euro 300,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20631/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 612 e 660 cod. pen.) ai danni della vicina di casa,Mori Elda (così riqualificata l'originaria condotta di atti persecutorigià in primo grado), e, preso atto che la contravvenzione si era estinta prima della decisione di primo grado, ha ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con riferimento alla sola minaccia,ad euro 300,00.
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fiore Salvatore nato a Laureana di Borrello(RC) il 21/09/1946 avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Brescia; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore G enerale Giulio Monferini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensoredell'imputato, avv. Luca Bonavita, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Brescia ha dichiarato non doversi procedere , per maturata prescrizione,nei confronti di Fiore Salvatore per i reati di minaccia e molestia alle persone (artt. 612 e 660 cod. pen.) ai danni della vicina di casa,Mori Elda (così riqualificata l'originaria condotta di atti persecutorigià in primo grado), e, preso atto che la contravvenzione si era estinta prima della decisione di primo grado, ha ridotto la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, con riferimento alla sola minaccia,ad euro 300,00.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato sulla base di due motivi , sostanzialmente proponenti la medesima questione. 2.1. Col primo lamenta la violazione di legge per non aver ritenuto, applicando il principio del favor rei, le minacce commesse in data anteriore al 22/11/2016 e, conseguentemente,anche il delitto prescritto prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca integrale delle statuizioni civili. In particolare,si assume che nessuno dei testi escussi, neanche la persona offesa, avesse specificato che l'ultima minaccia fosse risalente al 22/11/2016, avendo al più il figlio della Mori, Polotti Roberto, parlato di fatti accaduti nel 2015 o “forse” nel 2016:sicché, per il principio del favor rei, la condotta sarebbe stata al più risalente all’1/1/2016e la prescrizione sarebbe maturata il 30/06/2023, ben prima della sentenza di primo grado, emessa in data 24/01/2024. 2.2. Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione, proponendo sostanzialmente argomentazionianaloghe a quelle di cui al primo motivo .
3. Ha depositato memoria difensiva parte ricorrente, insistendo nelle proprie difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorsoè infondato.
2. D alla motivazione della sentenza si desume che la datazione della minaccia ritenuta integrata sia riferita, d a l giudice d'appello, alla data de l 22/11/2016. Si assume testualmente, infatti, che la consumazione sarebbe “da individuarsi, sulla base della querela datata 22.11.2016” (in realtà 23/11/2016), “in quella del 22/11/2016” (così testualmente a pagina 7 della sentenza d’appello). Parte ricorrente non deduce che il dato siastato travisato e, adabundantiam, lo stesso certamente non lo è stato, atteso che nella querela si fa chiaro riferimento ad un episodio minatorio ed ingiurioso del 22/11/2016. Da ciò consegue che, correttamente, la Corte d'appello ha rilevato che, alla data di pronuncia dellasentenza di primo grado (24/1/2024) il delitto di minaccia non fosse ancora estinto per prescrizione.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso