Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds for appeal on sentencing under Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's sentencing adjustment did not constitute a ground for cassation under the relevant procedural code. The appellant challenged a penalty reduction following a plea agreement, but no specific defects in the appellate court's will or sentencing logic were alleged. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal against a sentencing adjustment following a plea agreement is inadmissible unless specific defects in the appellate court's will or sentencing determination are alleged, as legislative reform limits cassation grounds to such vices.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHDI MOHAMED nato il 14/02/1996 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Mehdi Mohanned ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 06/12/2024, la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., su richiesta dell'imputato, ha rideterminato la pena al medesimo irrogata in relazione al reato di furto aggravato. Il ricorso è inammissibile. Deve rilevarsi come la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (cfr. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170).
Nella specie non è stato dedotto alcuno di tali vizi, censurandosi la distinta ordinanza con cui la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare. Ne consegue che l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i