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Ordinanza — n. 20335/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against requested penalty sentences are inadmissible for omitted Art. 129 acquittal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20335/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared six cassation appeals inadmissible regarding a first-instance sentence applying a penalty upon request. The appellants argued that the trial court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure and lacked proper reasoning. The court ruled that such arguments do not fall within the limited grounds for appeal against requested penalty sentences, leading to dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentences applying penalties upon request are inadmissible for alleging omitted evaluation of acquittal conditions under Article 129 or defects in reasoning, as these grounds are not permitted by law.

Parole chiave

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requested penalty sentence Article 129 acquittal cassation admissibility omitted evaluation defect of reasoning inadmissible appeal procedural law abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ne consegue, ex art. 616 cod.
legge n. 103 del 2017
pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
È invece inammissibile - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
La medesima conclusione vale con riguardo al denunciato vizio di omessa motivazione, il quale non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 4727/2018
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TURTURRO MASSIMO DAMIANO nato a CANOSA DI PUGLIA il 17/09/1972 TURI GRAZIANO nato a CERIGNOLA il 31/10/1978 FRANCESE PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 06/04/1974 IANNELLI RAFFAELE nato a CANOSA DI PUGLIA il 15/03/1965 GALLO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 10/06/1977 MATERA MICHELE nato a CERIGNOLA il 16/04/1997 avverso la sentenza del 04/02/2025 del TRIBUNALE DI UDINE; Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria ElenaMele; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Turturro Massimo Damiano, Turi Graziano, Francese Pasquale, Iannelli Raffaele, Gallo Giovanni e Matera Michele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 4 febbraio 2025 con cui il Tribunale di Udine ha applicato loro la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di furto pluriaggravato.

2. Iricorsi di Matera Michele e Turi Graziano formulano un’unica censura con cui denunciano vizio di motivazione, essendone la sentenza impugnata priva; il ricorso di Gallo Giovanni denuncia vizio di violazione di legge,non avendo il Tribunale valutato la sussistenza degli elementi che, ex art. 129 cod. proc. pen.,potevano portare al proscioglimento dell’imputato, nonché difetto di motivazione; i ricorsi di Iannelli Raffaele, Francese Pasquale e Turturro Massimo Damiano denunciano violazione di legge inordine alla sussistenza di una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi sono inammissibili poiché propost i fuori dai casi consentiti . Invero, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.). È invece inammissibile - poiché non rientra nelle predette ipotesi - «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01). La medesima conclusione vale con riguardo al denunciato vizio di omessa motivazione, il quale non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

4. L'inammissibilità deve essere dichiarata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727/2018).

5. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuire profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 -01). P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 02/04/2025