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Ordinanza — n. 19404/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19404/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19404/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASANIDZE ZVIAD nato il 27/12/1982 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Asanidze Zviad nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Roma, preso atto della rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini concordati con le parti.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19404/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 0).

Parole chiave

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annullamento del lodo arbitrale revoca dell'asilo azione di contestazione motivi di cassazione riscossione di pene pecuniarie condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASANIDZE ZVIAD nato il 27/12/1982 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di Asanidze Zviad nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Roma, preso atto della rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini concordati con le parti.

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 0).

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2025 Il consigl