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Sentenza — n. 19398/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19398/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Bichraoui Abdessamad in relazione al delitto di concorso in furto continuato e pluriaggravato, di cui agli artt. 99, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 5 e 7 cod. pen., per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 19398/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Va premesso che, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale restituzione del termine precedenti penali rilevanti estensione della procedura ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BICHRAOUI ABDESSAMAD, nato il 22/09/1981 avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette le conclusioni in data 28/03/2025 del Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Bichraoui Abdessamad in relazione al delitto di concorso in furto continuato e pluriaggravato, di cui agli artt. 99, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 5 e 7 cod. pen., per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila e denuncia, con un solo motivo, l'erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la prescrizione del reato, laddove per il furto pluriaggravato, quale quello contestato all'imputato, è prevista la pena edittale massima della reclusione di dieci anni, a cui corrisponde il termine massimo di prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei, non ancora maturata, nonché per avere considerato la circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica e infra-quinquennale equivalente alle circostanze attenuanti generiche sebbene la stessa fosse stata in precedenza esclusa.

3. Con memoria, trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 7 maggio 2025, il difensore del resistente, Avv. Francesco Olivieri, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Va premesso che, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett.

p) della legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero non può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra i quali figura certamente il delitto di furto pluriaggravato contestato all'imputato; donde, il solo mezzo d'impugnazione esperibile dalla parte pubblica avverso sentenze del tipo indicato dalla disposizione menzionata è il ricorso per cassazione.

2. Tanto premesso, il furto pluriaggravato è punito con la pena massima della reclusione di anni dieci, posto che l'art. 157, comma 2, cod. pen. impone di tener conto, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale.

3. Nella specie, la data di consumazione del reato, come contestato, è stata fissata al 14 dicembre 2016 e nulla è dato desumere dal tenore della motivazione rassegnata a corredo della sentenza impugnata in ordine alla volontà del decidente di escludere le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 5 e 7, cod. pen. (l'essere stato il fatto commesso da tre persone su cosa esposta alla pubblica fede) in astratto configurabili. Ne viene che il termine massimo di prescrizione del delitto come contestato non è ancora spirato, tanto verificandosi il 14 giugno 2029.

4. La sentenza è, inoltre, affetta dall'ulteriore errore di diritto di avere escluso la recidiva contestata, suscettibile di incidere sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato, e di averla, al contempo, ritenuta operante nel giudizio di bilanciamento delle circostanze. Vale, al riguardo, il principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante della recidiva deve ritenersi, oltre che riconosciuta, anche applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044 - 01).5. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano, in diversa pe