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Ordinanza — n. 19107/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error regarding plural 'recourse' and 'recorrents' in a judgment device.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction to a clerical error in the judgment device of a lower court ruling against two appellants. The original text incorrectly used singular forms ('ricorso', 'ricorrente') instead of plural forms ('ricorsi', 'ricorrenti') despite the decision clearly addressing two parties. The court ruled that the error was material and required the device to reflect the plural number to accurately represent the judgment against both appellants.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.: The court may correct material errors in the judgment device when they alter the meaning of the decision regarding the number of parties or claims involved.

Parole chiave

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clerical error correction material error device plural number parties judgment device amendment Corte di Cassazione spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFIERO ROCCO nato a NAPOLI il 20/02/1948 CAFIERO PATRIZIA nata a NAPOLI il 17/03/1991 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, per mero errore materiale, nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 22 novembre 2024, relativo al procedimento n. 28301/2024 nei confronti di Cafiero Rocco e Cafiero Patrizia, risulta riportato: «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», laddove i ricorrenti sono due, come da sentenza n. 1416/2024, che correttamente riporta nel dispositivo «rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali»; -che, pertanto, va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 22 novembre 2024 nel senso che la disposizione «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali» deve sostituirsi con quella «rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali»;

P.Q.M.

dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza del 22 novembre 2024, relativamente al procedimento n. 28301/2024, nel senso che ove leggesi «rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali» leggasi «rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali». Così deciso, il 7 marz